DOGANA: certificati firma digitale Dogane da controllare e rinnovare

Certificati di firma digitale Dogane in scadenza da controllare ed eventualmente rinnovare tramite Desktop Dogane.

Sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli, alla sezione comunicazioni, compare la seguente news del 8/01/2021 e del 18/01/2021:

Si comunica che tutti i certificati di autenticazione e firma rilasciati dall’applicazione ‘Desktop Dogane’ prima del giorno 8 Gennaio 2019 sono validi fino al 27 gennaio 2021. E’ possibile verificare la scadenza del certificato di cui si e’ in possesso utilizzando la funzione ‘Gestore Certificati Utente’ del plug-in ‘Firma e Verifica’ del Desktop Dogane.
Qualora il proprio certificato rientri in tale casistica e’ necessario procedere alla REVOCA del vecchio certificato e alla generazione del nuovo. I nuovi certificati potranno essere generati e utilizzati gia’ a partire dalla data odierna.

certificati di firma digitale sono quei file (di solito si chiamano keystore.ks o keystore.p12) con cui l’utente firma digitalmente il file da inviare all’Agenzia Dogane tramite il STD (Servizio Telematico Doganale). Vanno rinnovati ogni 3 anni.

Per fortuna, ci lasciano passare la scadenza dell’Intrastat del 25 gennaio.

In pratica, per verificare la situazione, è necessario:

  • aprire Desktop Dogane, ed eventualmente aggiornare il programma;
  • selezionare Gestione Firma e Verifica;
  • scegliere Gestore Certificati Utente;
  • Inserire la password del repository dell’utente (sarebbe la password con cui si firmano digitalmente i files da inviare all’ADM) e dare OK;
  • a questo punto si apre una schermata che evidenzia le date di inizio e fine validità del certificato.

Nel caso che il certificato di firma digitale Dogane sia valido anche oltre quella data, non ci sono problemi, altrimenti è necessario rinnovarlo tramite le procedure di Revoca certificato e Genera Certificato.

Per sapere come fare per rinnovare i certificati di firma digitale Dogane, vai a questo articolo del sito:

Puoi trovare altre utilità per il tuo lavoro nella sezione UTILITY & DOWNLOAD del sito

INTRASTAT: errori di trasmissione INTRASTAT

Errori di trasmissione INTRASTAT

Nella trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT possono verificarsi diversi errori di trasmissione, che comportano il rigetto del file.

Di seguito gli errori più comuni e l’elenco completo

ERRORE 002 – Elenco già presentato

Si tratta un errore molto frequente, in pratica per un errore del software o per un errore di digitazione è stato utilizzato un progressivo già acquisito nelle banche dati delle Dogane. Il progressivo elenco infatti una volta utilizzato, sia che la spedizione sia andata a buon fine, sia che invece vi sia una segnalazione di errore non può più essere utilizzato. L’elenco va ricostruito utilizzando un progressivo incrementato di 1., quindi in caso si utilizzi il programma ministeriale Intra web stand-alone si deve modificare il numero di riferimento nell’anagrafica dell’obbligato.

FIRMA DIGITALE SCADUTA

Si deve procedere alla generazione di una nuova firma relativa alla persona incaricata dalla società utilizzando il software Desktop Dogane. Si ricorda che anche in questo caso il progressivo precedentemente utilizzato non può più essere utilizzato . Se il sottoscrittore è in possesso di una firma di altro ente che rientra tra quelle riconosciute (ad es. una firma dell’Agenzia Entrate) può utilizzare la firma digitale in sostituzione di quella delle dogane. Una possibile soluzione è quella di inserire più sottoscrittori così da avere date di scadenza differenziate.

CREDENZIALI ACCESSO SCADUTE

Si deve procedere alla generazione di nuove credenziali (nome utente e password) relative alla ditta per accedere al Servizio Telematico Doganale

Abbiamo predisposto una semplicissima utility per il rinnovo dei certificati di firma digitale e delle credenziali.

UTILITY RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE + RINNOVO CREDENZIALI AGENZIA DOGANE

Di seguito il link (che funziona un po’ quando vuole) con l’elenco completo degli errori dal sito delle Dogane

ELENCO ERRORI DI TRASMISSIONE INTRASTAT DAL SITO DELL’ASSISTENZA DOGANE

La sezione dedicata all’INTRASTAT del sito

STUDIO GIARDINI – INTRASTAT

DOGANA: nuovi codici TARIC mascherine

Nuovi codici TARIC mascherine facciali

l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso del 2 ottobre 2020, con il  quale ha ricordato che, ex Reg. (UE) 2020/1369:

  • alle mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici TARIC;
  • tali codici, dal 3 ottobre 2020, dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica;
  • inoltre i nuovi codici TARIC devono indicare le unità supplementari (numero pezzi) nella casella 41 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica;
  • infine i codici resteranno in vigore sino al 31/12/2020 e, dal 1° gennaio 2021, saranno ridefiniti a seguito delle modifiche apportate alla NC – Nomenclatura Combinata riguardo ai prodotti in questione.

Di seguito quanto previsto per i nuovi codici TARIC mascherine dal Reg. (UE) 2020/1369

Pagina dedicata al COVID-19 del sito internet dello studio

PLAFOND IVA: No per fabbricati in leasing

Plafond IVA no per fabbricati in leasing.

Non si può applicare il plafond se l’esportatore abituale acquisisce fabbricati con contratto di leasing o a titolo diverso dalla proprietà (Agenzia Entrate, risposta a interpello n. 304/2020 ed anche principio di diritto n. 14/2019, oltre che CM 145/E/1998).

Perchè no secondo l’Agenzia Entrate

Ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72, sono operazioni non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni nei confronti di soggetti in possesso dello status di esportatori abituali (previo rilascio della dichiarazione d’intento), ad eccezione delle cessioni di fabbricati e aree edificabili.

Alla lettera, dovrebbero essere escluse le sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), e non anche le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l’acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà, tuttavia, l’Agenzia Entrate insiste con un’interpretazione restrittiva, concludendo che “il plafond può essere utilizzato per acquistare o importare, senza IVA, tutti i beni e servizi inerenti all’attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili”. Ancora più nettamente, nell’interpello 304/2020 l’Agenzia afferma che è vietato utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing, nonostante l’art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72 escluda espressamente solo le cessioni di fabbricati, ma l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente.

Giurisprudenza

La Cassazione negli ultimi anni si è espressa in favore dell’applicabilità del plafond anche in relazione a contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di fabbricati (Cass. 15 aprile 2016 n. 7504 e Cass. 15 maggio 2015 n. 9969) nonché in relazione ai contratti di leasing immobiliare (Cass. 15 ottobre 2013 n. 23329), con il vincolo che le parti abbiano convenuto il trasferimento di proprietà del bene a scadenza del contratto. Tale interpretazione convince, poiché, se l’esclusione dal regime di non imponibilità verso esportatori abituali opera per le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili in ragione del fatto che si tratta di beni immobili (in quanto tali, non giustificherebbero la destinazione all’esportazione), tanto deve valere anche nell’ipotesi di prestazioni di servizi su immobili (es. appalto per la costruzione del fabbricato).

Nella giurisprudenza di merito è stato anche osservato che la presenza di un contratto di leasing traslativo non è un elemento sufficiente per configurare l’operazione corrispondente come una cessione di beni e che, peraltro, ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la natura traslativa del leasing in base alla volontà delle parti (CTR Lombardia, sez. Brescia, n. 616/25/17).

Per la Corte UE determinante la clausola di acquisto della proprietà. Si rammenta l’indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia UE in merito alla qualificazione dei contratti di leasing ai fini IVA. Secondo la sentenza relativa alla causa C-164/16, Mercedes Benz, rientra tra le cessioni di beni nel senso di cui all’art. 14, par. 2, lett. b) direttiva 2006/112/Ce, il contratto di locazione finanziario “accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” .

Vedi anche: