INTRASTAT: INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020

INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni

L’Agenzia Entrate con CM 11/E/2020, risposta § 2.3, chiarisce che tra gli altri adempimenti sospesi rientra anche la presentazione dell’INTRA 12: tale modello lo presentano gli enti, associazioni e altre organizzazioni aventi natura non commerciale non soggetti passivi IVA ex art. 4 co.4 DPR 633/1972, che:

  • hanno effettuato acquisti intra UE di beni per un importo superiore a 10.000 euro, ex art. 38 co.5 lett. c) DL 331/93,
  • oppure che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia ex art.38 co.6 DL 331/1993.

OBBLIGATI

Il modello INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 deve essere inviato da:

  • enti non commerciali che, ex art. 17 co.2 DPR 633/72, sono debitori d’imposta per effetto del meccanismo del reverse charge, avendo effettuato acquisti di beni o servizi rilevanti ai fini IVA in Italia da non residenti.
  • enti non commerciali con partita IVA, che svolgono anche attività commerciale, ancorché in via non prevalente.

L’obbligo sussiste per gli acquisti:

  • realizzati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente.
  • di servizi di carattere promiscuo (sia sfera istituzionale che commerciale), ex CM n. 14/E/2015 (§ 8), e in tal caso occorre dividere la prestazione in maniera il più oggettiva possibile, magari facendo riferimento a patti, accordi, elementi del corrispettivo, fattori dimensionali.

TERMINI

L’invio del modello INTRA 12 si fa entro la fine di ciascun mese per via telematica, tramite Fisconline o Entratel.

Se il termine cade nell’intervallo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche in questo caso è applicabile l’art. 62 del DL 18/2020, con rinvio al 30/06/2020, senza applicazione di sanzioni.

ESTEROMETRO ENC

Per gli enti non commerciali soggetti passivi IVA è sospeso anche l’obbligo di presentazione dell’esterometro, ex art. 1 co.3-bis DLgs. 127/2015, per le cessioni o acquisti di beni e/o servizi intervenute con soggetti non stabiliti in Italia. Per il primo trimestre 2020, la scadenza ricade nel periodo di sospensione, e pertanto si potrà fare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Vai alla sezione UTILITY & DOWNLOADS

Vai alla sezione COVID-19

DOGANA: export DPI e COVID-19

Export DPI e dispositivi di ventilazione in emergenza COVID-19: ridotte le autorizzazioni necessarie.

Il Reg. UE 568/2020 entrato in vigore il 26/04/2020 è di grande interesse per le aziende che vogliono riconvertirsi alla produzione di DPI o che hanno a disposizione uno stock di materiale e devono esportarlo per, ad esempio, altre società del loro gruppo, in quanto:

  • riduce l’elenco dei DPI che richiedono l’autorizzazione all’esportazione extra-UE (v. Reg. (UE) 402/2020 del 15/03/2020)
  • aumenta gli Stati extra-UE per cui non è richiesta l’autorizzazione all’export (rispetto al Reg. (UE) 426/2020)

Tale regolamento sarà efficace per 30 giorni fermo restando che la Commissione può adeguarne il periodo e l’ambito oggettivo di applicazione alla luce dell’evolversi dell’epidemia COVID-19 e dell’adeguatezza dell’offerta alla domanda nella UE.

IN DETTAGLIO

Il Reg. UE 568/2020 sottopone ad autorizzazione i DPI ex allegato I:

  • occhiali, visiere e schermi protettivi;
  • dispositivi per la protezione di bocca e naso (mascherine);
  • indumenti protettivi.

Ciò in quanto la domanda di DPI nella UE rimane molto elevata e sta addirittura aumentando in modo costante nonostante le scorte create nel quadro del meccanismo UE di protezione civile (UCPM) e l’istituzione di una centrale di coordinamento volta a fare corrispondere domanda e offerta nella UE ed agevolare il funzionamento del mercato interno.

Non saranno più soggetti a restrizioni all’export schermi facciali e guanti.

L’autorizzazione, da presentarsi al momento della dichiarazione di esportazione, non è richiesta per i regimi diversi dall’esportazione e per le merci non unionali (i.e. riesportazioni da deposito doganale).

PAESI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Non occorre autorizzazione all’esportazione per

  • Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, isole Far Oer, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e alcuni Paesi e Territori d’oltremare (già da prima),
  • inoltre Albania, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Büsingen, isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

Nello spirito di solidarietà internazionale, il nuovo regolamento richiede esplicitamente agli Stati membri di

  • autorizzare le esportazioni di forniture di emergenza nel contesto dell’aiuto umanitario e di elaborare le domande in modo rapido;
  • valutare positivamente le esportazioni verso enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dal COVID-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia, previa verifica della disponibilità presso la Commissione.

CLAUSOLA ANTIELUSIVA

Si prevede che laddove il volume delle esportazioni sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità di DPI nel mercato dello Stato membro o nella UE e non serva a soddisfare una legittima esigenza legata all’uso medico ufficiale o professionale in quel Paese terzo, gli Stati membri, al momento di valutare se rilasciare o meno un’autorizzazione (tranne che per le forniture di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari), siano tenuti a consultare la Commissione affinché quest’ultima emetta un parere entro 48 ore, e ad informare la stessa sulle autorizzazioni rilasciate o rigettate (art. 4 “notifiche”).

Questo al fine di non autorizzare esportazioni che creino distorsioni speculative e che consentano la costituzione di scorte e acquisti in quantità massicce di dispositivi essenziali da parte di coloro che ne hanno una necessità obiettiva scarsa o nulla.

DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE

A partire dal 24/04/2020 (Ordinanza n. 667 Protezione Civile), è cessato il divieto di esportazione di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi di cui alle Ordinanze 639 e 641 Protezione Civile.

>>> VAI ALLA SEZIONE COVID-19 AGENZIA DOGANE

>>> VAI ALLA SEZIONE COVID-19 DEL SITO

PLAFOND IVA: e-book aggiornato ad aprile 2020

L’e-book sul PLAFOND IVA dello Studio Giardini è stato aggiornato ad aprile 2020

COSA E’

PLAFOND IVA 2.05 è un e-book di 99 pagine aggiornato ad aprile 2020 ed è in vendita sullo store online del Commercialista Telematico

E’ aggiornato fino alla Circolare Assonime n. 4/2020

eBook | Plafond IVA 2020

E’ possibile anche scaricare una breve presentazione gratuita dell’e-book 

COSA CONTIENE

Questo E-Book si propone come guida aggiornata per coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2020, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Il testo si distingue dalla maggior parte degli altri perché usa volutamente un linguaggio semplice e poco formale, per facilitare il più possibile la comprensione.

Se si vuole sapere (quasi) tutto sulla materia senza dover cercare da altre 1000 parti:

  • cosa è il Plafond IVA dell’esportatore abituale, come si calcola, come si gestisce (esempi reali);
  • chi può essere esportatore abituale, come acquistare beni e servizi (quali) senza pagare l’IVA, senza fare errori; regolarizzare gli errori;
  • come massimizzare l’utilizzo del plafond disponibile;
  • come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale; gli strumenti utili per non fare errori;
  • applicare le novità in vigore dal 2020 (dal 01/01/2020 e/o dal 02/03/2020) in materia di dichiarazione d’intento;
  • il nuovo modello di dichiarazione intento (ed anche il vecchio utilizzabile fino al 27/04/2020) e le modalità per compilazione passo per passo;
  • l’impatto della fatturazione elettronica sul processo;
  • i divieti per immobili e carburanti
  • la nuova disciplina delle sanzioni;
  • i riferimenti di normativa, prassi e giurisprudenza utili per il contenzioso: oltre 40 casi di giurisprudenza e oltre 100 casi di prassi con abstract.

PRODOTTI CORRELATI

Sullo stesso argomento, segnaliamo anche:

PLAFOND IVA: nuova disciplina dal 02/03/2020

La nuova disciplina sulla dichiarazione intento è applicabile a decorrere dal 02/03/2020. 

Assonime con la circolare n. 4 del 07/04/2020 fornisce i seguenti chiarimenti in materia di dichiarazioni di intento:

APPLICAZIONE NUOVA DISCIPLINA DAL 02/03/2020

Per la decorrenza, Assonime osserva che la nuova disciplina doveva essere valida dal 1/01/2020 (art. 12-septies comma 4 DL 34/2019), ma dato che il provvedimento attuativo è stato emanato solo il 27/02/2020, la nuova disciplina si può considerare applicabile dal 02/03/2020, giorno a partire dal quale i fornitori possono consultare sul “Cassetto fiscale” i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.

CONTINUARE A INVIARE AL FORNITORE LA DICHIARAZIONE INTENTO

Dal 02/03/2020, il provv. Agenzia Entrate n. 96911/2020 ha stabilito che la dichiarazione di intento trasmessa dall’esportatore abituale viene resa disponibile al fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.

Secondo Assonime, la nuova modalità operativa obbliga il fornitore a controllare in continuazione il proprio “Cassetto fiscale”, cosa che potrebbe non essere facile, specie per i fornitori che gestiscono molti ordinativi da parte di esportatori abituali. Considerate tali difficoltà, Assonime consiglia agli esportatori abituali di mandare ai fornitori la copia della dichiarazione di intento trasmessa all’Agenzia Entrate. Un modo per superare queste criticità potrebbe essere l’attivazione di appositi alert collegati all’arrivo di dichiarazioni di intento nel “Cassetto fiscale”.

Vedi anche per monitorare l’utilizzo del plafond IVA da parte dell’esportatore abituale: UTILITY UTILIZZO PLAFOND IVA FISSO

Vedi anche per monitorare le cessioni fatte dal fornitore all’esportatore abituale: UTILITY CONTROLLO FORNITORE

NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE INTENTO DAL 02/03/2020

È stato sostituito il modello di dichiarazione di intento ma è possibile utilizzare quello precedente fino al 27/04/2020. Resta il dubbio se:

  • In caso di utilizzo del vecchio modello, sia applicabile la disciplina precedente o comunque siano venuti meno alcuni adempimenti formali soppressi dal 2020 (es. numerazione e registrazione delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute).
  • I dati nel Cassetto fiscale” dei fornitori riguardano solo le dichiarazioni di intento fatte con il nuovo modello.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI COVID-19

Secondo Assonime la sospensione degli adempimenti tributari ex art. 62 comma 1 DL 18/2020 non è applicabile alla trasmissione delle dichiarazioni di intento all’Agenzia Entrate, da parte degli esportatori abituali, poichè questo adempimento consente all’esportatore abituale di usufruire di un beneficio, ossia acquistare beni e servizi senza assoggettamento a IVA nei limiti del plafond disponibile.

Vedi anche E-Book completo aggiornato ad Aprile 2020 per la gestione del PLAFOND IVA: E-BOOK PLAFOND IVA 2.05

Vedi sezione UTILITY&DOWNLOADS – PLAFOND IVA