TERRITORIALITA’: fatturazione Google Adsense

La CTP Milano con sentenza n. 43 del 7/01/2016 ha stabilito che – in materia di trattamento IVA e fatturazione di prestazioni rese a Google da una società IT che opera nell’editoria digitale – è corretta la fatturazione prestazioni Google Adsense (il servizio pubblicitario remunerato da Google) a Google Irlanda per gli annunci pubblicitari sul sito della società italiana poichè luogo impositivo ai fini IVA è dove si trova la sede decisionale del gruppo.

Chi è l’effettivo destinatario del servizio, ai fini IVA:

  • se committente del servizio si considera la casa madre estera (Google Ireland), la prestazione è fuori campo IVA ex art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/72.
  • se il committente è nazionale (Google Italia), invece, il servizio è territorialmente rilevante in Italia, e soggetto a IVA.

Secondo la CTP Milano, è corretto assumere come destinatario del servizio la casa madre irlandese di Google e non la branch italiana poichè:

  • i servizi resi dalla società IT (prestazioni pubblicitarie rese in forma digitale sul sito internet di proprietà della società IT stessa), sono prestazioni che necessitano di complessi sistemi operativi elettronico-digitali  (piattaforma software e server) per essere veicolate, sistemi che sono presenti sul territorio irlandese;
  • la sede italiana del soggetto non residente, avrebbe fornito solo attività ausiliare di assistenza tecnica e amministrativa, non intervenendo nemmeno sul piano contrattuale;
  • inoltre e soprattutto il pagamento dei corrispettivi sarebbe avvenuto direttamente da parte della casa madre irlandese, e non dalla branch italiana.

Nel caso di specie, quindi, essendo in presenza di un rapporto B2B, la prestazione rientra nell’ambito dei servizi “generici” ex art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72 (tassazione nel luogo di stabilimento del committente). Ma quale committente? Le prestazioni possono essere riferite al committente irlandese piuttosto che al committente nazionale anche perchè il luogo di stabilimento del committente si definisce (ex art. 10 Reg. UE 282/2011 in attuazione dell’art. 44 direttiva 2006/112/CE) come luogo in cui il committente “ha fissato la sede della propria attività economica”, che si individua come:

  • luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa;
  • tenendo conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Il Reg. UE 282/2011 dice che se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa. Infatti la CTP Milano nel caso esaminato ha stabilito questo, risultando dai fatti di causa che:

  • ogni decisione contrattuale viene presa in Irlanda (oltretutto, condizioni “standard” non negoziabili), luogo di ubicazione della direzione aziendale,
  • la branch italiana non può operare come stabile organizzazione ai fini IVA, non possedendo, sotto il profilo tecnico, una struttura in grado di ricevere servizi elettronici (v. anche sentenza Corte di Giustizia UE Welmory del 16/10/2014, causa C-605/12);
  • non c’è stabile organizzazione della società non residente poichè l’Amministrazione aveva constatato una continuità di contatti e corrispondenza tra la branch nazionale e la società che offriva gli spazi pubblicitari.

A margine: l’operazione in questione è un servizio fornito per via elettronica (v. all. II Direttiva 2006/112/CE e all. I Reg. UE 282/2011): infatti, tra questi servizi vi sono la “fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati”, inclusa la “fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web”. Tale qualificazione incide solo sotto il profilo della territorialità IVA per i rapporti B2C, ex art. 7-sexies co.1 lett. f) DPR 633/72).

TERRITORIALITA’: momento impositivo intermediazioni estere

Nelle prestazioni di intermediazione con committenti aziende italiane, ed agenti stabiliti al di fuori del territorio IT (UE – Extra UE) il trattamento ai fini IVA delle prestazioni ricevute è in generale il seguente: si applica la disciplina ex art. 7 ter DPR 633/1972, la prestazione si considera effettuata nello Stato del committente, ed il momento impositivo (cioè momento in cui si considera effettuata) è l’ultimazione della prestazione, non il pagamento del corrispettivo.

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) – norma di comportamento n. 187/2013, per l’attività d’intermediazione sostiene che l’ultimazione del servizio deve intendersi avvenuta con la conclusione dell’affare, anche se le parti possono posticipare tale momento sino a quando il committente ha effettuato (o avrebbe dovuto effettuare) l’operazione pattuita con il cliente (art. 1748 co. 4 c.c.).

In caso di incarico per un periodo ultrannuale, l’AIDC ha escluso che tali prestazioni di intermediazione possano rientrare nelle “prestazioni di carattere periodico o continuativo” per le quali il momento impositivo è diverso a seconda della natura ultrannuale o meno del servizio; tali prestazioni, secondo l’AIDC, presuppongono “un flusso corrente di fornitura” tale per cui ciascuna porzione è di per sé fruibile e apprezzabile dal committente mentre invece nell’intermediazione l’attività è apprezzabile solo quando si conclude l’affare e quindi la vendita conseguente.

L’Agenzia Entrate, invece, nella CM 36/E/2010 § 39 ha sostenuto che un contratto di agenzia può presentare le caratteristiche delle “prestazioni di servizi erogate a più riprese”, rispondendo a un quesito specifico circa la compilazione del campo “Modalità di erogazione” degli elenchi INTRASTAT. Se si considera tale espressione equivalente a quella di prestazione di “carattere periodico o continuativo” come avviene nella CM 16/E/2013, ci sarebbe un diverso momento impositivo per i contratti con durata ultrannuale che non comportano pagamenti anche parziali durante il periodo di esecuzione. Per le prestazioni che rimangono all’interno dell’anno solare, invece, il trattamento sarebbe equivalente, poichè i corrispettivi maturano all’ultimazione dell’intermediazione e conclusione dell’affare.

Una volta chiarito il momento impositivo, si ricorda che a livello IVA vale la regola generale ex art.7-ter DPR 633/1972 in tema di territorialità dei servizi, quindi l’IVA deve essere applicata dall’azienda italiana committente:

  • la fattura ricevuta dall’agente stabilito in altro Paese UE deve essere integrata e riportata nell’INTRASTAT;
  • la prestazione ricevuta da un agente stabilito extra UE deve invece essere autofatturata.

TERRITORIALITA’: i contribuenti minimi applicano il MOSS come gli altri

L’Agenzia Entrate con RM 75/E/2015,  ha risposto ad un interpello chiarendo il rapporto esistente tra il regime dei “nuovi minimi” ex DL 98/2011 e commercio elettronico diretto, in particolare considerando il regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop).

Il quesito era il seguente: quale regime IVA applicare alle operazioni di commercio elettronico diretto poste in essere da un soggetto che applica il regime dei “nuovi minimi” ex art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 , tenuto conto del fatto che i suoi committenti sono:

  • soggetti passivi IVA in altri Stati membri;
  • soggetti residenti nel Regno Unito, privi di partita IVA poiché realizzano un  volume d’affari inferiore al limite entro il quale la normativa interna richiede l’identificazione.

Si precisa che per chiarimenti sul regime dei “nuovi minimi” si può fare riferimento alla CM 17/E/2012

Fino al 31/12/2014, l’istante – per tutte le prestazioni (sia nei confronti di privati B2C, sia nei confronti di soggetti passivi B2B, residenti in Italia e all’estero) – ha emesso fatture senza applicazione dell’IVA.

E dal 01/01/2015?

Continue reading

TERRITORIALITA’: approvato decreto MOSS sui servizi e-commerce – come funziona

In materia di servizi e-commerce, servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione, è stato approvato il D.Lgs 42/2015 (decreto MOSS) con le nuove regole IVA che si applicano dal 1° gennaio 2015.

Il D.Lgs. n. 42/2015, che recepisce la direttiva 2008/8/CE (territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta) formalmente, entra in vigore dal 3/5/2015, 15° giorno successivo alla pubblicazione in GU, e prevede la modifica/ abrogazione/ istituzione dei seguenti articoli:

  • art. 7-sexies lettere f) e g) DPR 633/1972 (modifica)
  • art. 7-septies lettere h) ed i) DPR 633/1972 (abrogazione)
  • art. 74-quinquies DPR 633/1972 (modifica)
  • art. 74-sexies DPR 633/1972 (nuovo)
  • art. 74-septies DPR 633/1972 (nuovo)

La regola di territorialità fino al 31/12/2014:

  • i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del committente per prestazioni B2B (art.7-ter co.1 lett.a DPR 633/1972).
  • i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del prestatore per prestazioni B2C (art.7-ter co.1 lett.b DPR 633/1972), con le seguenti deroghe
    • servizi resi da soggetto passivo extra UE a privato italiano, sono territorialmente rilevanti in Italia (art.7-sexies co.1 lett.f-g DPR 633/1972).
    • servizi resi da soggetto passivo italiano a privato extra UE, non sono territorialmente rilevanti in Italia (art.7-septies co.1 lett.h-i DPR 633/1972).

La regola di territorialità dal 01/01/2015:

  • i servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del committente/fruitore del servizio, sia in caso di B2C che in caso di B2B.

Le implicazioni sono le seguenti:

  • per i servizi B2B nulla cambia
  • Per i servizi B2C si deve distinguere:
    • servizi resi a soggetti privati extra UE nulla cambia
    • servizi resi a soggetti privati UE, gli operatori italiani possono fare due cose in alternativa:
      • identificarsi ai fini IVA in ogni Paese UE dove prestano i loro servizi/ dove risiedono i consumatori
      • esercitare l’opzione per il sistema MOSS, un Mini Sportello Unico dove assolvere agli adempimenti IVA per tutti i Paesi UE dei consumatori direttamente dall’Italia, evitando di identificarsi ai fini IVA in ogni Paese UE.

COME FUNZIONA IL MOSS

Continue reading