TERRITORIALITA’: momento impositivo intermediazioni estere

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Nelle prestazioni di intermediazione con committenti aziende italiane, ed agenti stabiliti al di fuori del territorio IT (UE – Extra UE) il trattamento ai fini IVA delle prestazioni ricevute è in generale il seguente: si applica la disciplina ex art. 7 ter DPR 633/1972, la prestazione si considera effettuata nello Stato del committente, ed il momento impositivo (cioè momento in cui si considera effettuata) è l’ultimazione della prestazione, non il pagamento del corrispettivo.

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) – norma di comportamento n. 187/2013, per l’attività d’intermediazione sostiene che l’ultimazione del servizio deve intendersi avvenuta con la conclusione dell’affare, anche se le parti possono posticipare tale momento sino a quando il committente ha effettuato (o avrebbe dovuto effettuare) l’operazione pattuita con il cliente (art. 1748 co. 4 c.c.).

In caso di incarico per un periodo ultrannuale, l’AIDC ha escluso che tali prestazioni di intermediazione possano rientrare nelle “prestazioni di carattere periodico o continuativo” per le quali il momento impositivo è diverso a seconda della natura ultrannuale o meno del servizio; tali prestazioni, secondo l’AIDC, presuppongono “un flusso corrente di fornitura” tale per cui ciascuna porzione è di per sé fruibile e apprezzabile dal committente mentre invece nell’intermediazione l’attività è apprezzabile solo quando si conclude l’affare e quindi la vendita conseguente.

L’Agenzia Entrate, invece, nella CM 36/E/2010 § 39 ha sostenuto che un contratto di agenzia può presentare le caratteristiche delle “prestazioni di servizi erogate a più riprese”, rispondendo a un quesito specifico circa la compilazione del campo “Modalità di erogazione” degli elenchi INTRASTAT. Se si considera tale espressione equivalente a quella di prestazione di “carattere periodico o continuativo” come avviene nella CM 16/E/2013, ci sarebbe un diverso momento impositivo per i contratti con durata ultrannuale che non comportano pagamenti anche parziali durante il periodo di esecuzione. Per le prestazioni che rimangono all’interno dell’anno solare, invece, il trattamento sarebbe equivalente, poichè i corrispettivi maturano all’ultimazione dell’intermediazione e conclusione dell’affare.

Una volta chiarito il momento impositivo, si ricorda che a livello IVA vale la regola generale ex art.7-ter DPR 633/1972 in tema di territorialità dei servizi, quindi l’IVA deve essere applicata dall’azienda italiana committente:

  • la fattura ricevuta dall’agente stabilito in altro Paese UE deve essere integrata e riportata nell’INTRASTAT;
  • la prestazione ricevuta da un agente stabilito extra UE deve invece essere autofatturata.

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