CM 19/D/2011: attività dello spedizioniere doganale

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L’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sull’art. 82 D.Lgs. 59/2010, recante modifiche al DPR 43/973, in materia di attività di spedizioniere doganale.

In particolare, l’Agenzia delle Dogane, si è occupata di tale disciplina, con la CM 19/D/2011.

Il citato D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, concernente la “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010, statuisce, all’art. 82, anche in materia di attività di spedizioniere doganale.

Con tale disposizione sono state apportate le modifiche agli artt. 46, 47 e 51 DPR 43/1973.

Registro ausiliari degli spedizionieri doganali

Nuovo art. 46: l’Ufficio delle dogane dovrà formare e tenere aggiornato il registro degli ausiliari che hanno la residenza, ovvero il domicilio professionale, inteso come il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria attività alle dipendenze di uno spedizioniere doganale, nei comuni compresi nell’ambito territoriale di competenza dell’Ufficio stesso.

Poiché l’ambito operativo dello spedizioniere doganale è stato esteso all’intero territorio nazionale, un suo dipendente, qual è l’ausiliario, può operare nel medesimo ambito.

A tal fine è necessario che l’ausiliario sia conosciuto e quindi accreditato, oltre che presso l’Ufficio delle dogane dove è registrato, anche presso l’Ufficio delle dogane presso il quale viene temporaneamente incaricato di prestare la propria opera da parte e per conto dello spedizioniere doganale, su richiesta di quest’ultimo ed a condizione che per svolgere tale attività lo stesso spedizioniere doganale metta a disposizione dell’ausiliario un luogo  fisico operativo, ovvero una struttura organizzativa, nell’ambito territoriale di competenza di tale Ufficio.

Non occorre che si verifichi tale condizione qualora l’Ufficio di registrazione e l’Ufficio di accredito temporaneo siano ubicati nella stessa provincia, ovvero in province limitrofe o, comunque, in province tra loro facilmente raggiungibili.

Gli accrediti, diversi da quello di registrazione, devono essere effettuati, di volta in volta, a cura dello spedizioniere doganale, tramite formale comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, che ne dovrà fornire tempestiva notizia all’Ufficio delle dogane presso il quale l’ausiliario è registrato, al fine dell’annotazione nel prescritto registro.

La predetta comunicazione dovrà mettere in condizione l’Ufficio delle dogane di acquisire le essenziali informazioni utili ai fini del riconoscimento dell’ausiliario incaricato, dell’individuazione del luogo fisico operativo, ovvero della struttura organizzativa, a disposizione dell’ausiliario, dell’individuazione dell’arco temporale di durata dell’incarico e dell’indicazione delle mansioni affidategli. Tali informazioni saranno conformemente annotate e inviate all’Ufficio delle dogane presso il quale l’ausiliario è registrato, per i conseguenti opportuni aggiornamenti.

Patente di spedizioniere doganale

Nuovo art. 47: uno spedizioniere doganale può espletare il proprio mandato presso qualsiasi ufficio delle dogane del territorio nazionale, direttamente o, ex art. 42 DPR 43/1973, facendosi coadiuvare nell’esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali.

In tal senso viene intesa, quindi, la competenza attribuita dalle patenti finora rilasciate, senza la necessità di una restituzione delle stesse all’Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale per un’integrazione formale, trattandosi di un’estensione di competenza che opera “ipso iure”.

E’ comunque necessario che lo spedizioniere doganale mantenga l’accreditamento presso l’Ufficio doganale nel cui ambito ha la residenza, ovvero il domicilio professionale, sia per consentire l’esatta individuazione dell’Albo compartimentale di cui all’art. 4 L. 1612/1960 presso cui lo stesso spedizioniere doganale deve essere necessariamente iscritto per poter esercitare la professione, sia per permettere l’esatta individuazione dell’organo deputato all’eventuale adozione delle misure previste dall’art. 53 del DPR 43/1973 ed alla formalizzazione della proposta alla Direzione centrale delle Dogane per l’adozione del provvedimento di revoca (di cui al successivo art. 54).

Da ciò ne consegue che nel caso di trasferimento della residenza o del domicilio professionale lo spedizioniere doganale ne darà comunicazione alle Direzioni interregionali, regionali o provinciali interessate, oltre che a questa Direzione centrale.

Viene per ultimo precisato che l’eventuale illecito compiuto da uno spedizioniere doganale presso un Ufficio doganale situato al di fuori della Direzione regionale, interregionale o provinciale su cui insiste l’Ufficio delle dogane presso cui è accreditato va prontamente segnalato a tale ultima Direzione per l’adozione dei relativi previsti provvedimenti.

Ammissione agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

Art. 51: la procedura d’esame viene curata direttamente dall’Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine dalla Direzione centrale. Tuttavia, ai soli fini della partecipazione agli esami, l’anzianità di iscrizione nel registro del personale ausiliario, prevista per poter essere ammessi all’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, decorre dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione.

Viene, infine, posta l’attenzione sull’opportunità di svolgere opera di sensibilizzazione nei riguardi di tutti gli spedizionieri doganali, che ancora non lo abbiano fatto, a dotarsi, successivamente all’iscrizione all’Albo compartimentale degli spedizionieri doganali, del codice EORI.

Dell’avvenuta iscrizione e della assegnazione del codice EORI, le Direzioni forniranno notizia all’Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine della Direzione centrale, onde consentire l’adozione degli ulteriori adempimenti di competenza

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