RM 71/E/2011: nelle comunicazioni black list il codice fiscale della casa madre

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 6 luglio la [download id=”6675″] di risposta ad un interpello di un contribuente che chiede quale sia il corretto comportamento da tenere nel caso di acquisti da fornitore con casa madre in Paese Black list ed identificazione diretta ai fini IVA in altri Paesi UE.

Partendo dal presupposto che le diverse operazioni poste in essere devono ritenersi effettuate, ai fini dell’obbligo di comunicazione in esame, nei confronti della società black list (a nulla rilevando la circostanza che le fatture ricevute riportino una partita IVA rilasciata da un paese a fiscalità ordinaria), con conseguente obbligo di comunicazione secondo le regole ordinarie, nella compilazione del Quadro A del modello di comunicazione, nello spazio relativo ai dati anagrafici della società estera dovranno essere indicati la sede legale ed il codice fiscale della società localizzata nel paese black list  mentre nello spazio relativo al codice Iva dovranno essere indicati i diversi codici Iva rilasciati dai paesi in cui la stessa si è identificata ai fini del compimento dell’operazione economica, compilando un quadro per ciascuno di tali codici.

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