DOGANA: atti esecutivi in 10 giorni

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Con la conversione in legge (L.44/2012) del DL 16/2012 “semplificazioni” ci sono novità anche sui termini di pagamento per le Dogane: diventano, infatti, immediatamente esecutivi gli accertamenti in dogana con la possibilità di procedere alla riscossione in soli 10 giorni.

In base alla nuova normativa gli atti di accertamento emessi dalle Dogane diventano esecutivi trascorsi 10 giorni dalla notifica, e oltre a contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell’atto, devono recare l’avvertimento che, passato il termine per il pagamento, la riscossione delle somme viene affidata agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.

L’agente della riscossione comunicherà al contribuente-debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

Ai fini del potenziamento dell’accertamento in materia doganale (art. 9), gli Uffici doganali possono chiedere agli intermediari finanziari e creditizi dati ed informazioni utili in relazione ai controlli, effettuati a posteriori, sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo: le modalità operative sono descritte nella CM 6/D/2012.

Si attribuisce anzitutto valore di titolo esecutivo agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane, immediatamente applicabili ex art. 16 Nuovo Codice Doganale Comunitario, e finalizzati alla riscossione delle risorse proprie tradizionali UE e della relativa IVA all’importazione, decorsi 10 giorni dalla notifica.

L’atto di accertamento deve contenere:

  • l’intimazione ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell’atto;
  • l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.

Il medesimo provvedimento stabilisce anche le modalità di trasmissione dell’atto di accertamento all’agente della riscossione.

L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione, e da quel momento, sulla base di detto titolo esecutivo, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all’espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Inoltre, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di accertamento vengono maggiorate degli interessi di mora.

Infine, ai fini della procedura di riscossione accelerata, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento doganale ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione.

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