TERRITORIALITA’: noleggio e locazione B2C a lungo termine dal 1/1/2013

A partire dal 1° gennaio 2013, per i servizi di noleggio e locazione non a breve termine di mezzi di trasporto, resi a privati (B2C), l’IVA sarà dovuta non più nel Paese del prestatore, ma in quello del committente, anche se è prevista una verifica sul luogo di utilizzazione del servizio. Ex nuovo art. 7-sexies lett. e) DPR 633/1972 le prestazioni di locazione, anche finanziaria, di mezzi di trasporto, diversi dalle imbarcazioni da diporto, a lungo termine si considerano effettuate in Italia se:

  • il committente è domiciliato o residente in Italia, senza domicilio all’estero, e il bene è utilizzato nella UE;
  • il committente è un soggetto extra-UE e il bene è utilizzato in Italia.

Fino al 31 dicembre 2012, invece, le prestazioni a lungo termine seguiranno la regola del prestatore, pur integrata dalla previsione di verifica del luogo di utilizzazione; se rese ad un soggetto privato (IT, UE o extra-UE), esse si considerano effettuate in Italia, ex (attuale) art. 7-sexies, co. 1, lett. e) DPR 633/1972 solo se:

  • rese da un prestatore soggetto IVA stabilito in Italia e il mezzo è utilizzato nell’UE;
  • rese da un prestatore soggetto IVA extra-UE e il mezzo è utilizzato in Italia.

Specificamente per le imbarcazioni da diporto viene, inoltre, inserita la lett. e-bis) nell’art.7-sexies DPR 633/1972; dal 1° gennaio 2013 le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio ecc. a lungo termine, di imbarcazioni da diporto,  si considerano effettuate in Italia solo se l’imbarcazione è :

  • messa a disposizione in Italia da un soggetto passivo italiano e il mezzo è utilizzato nella UE;
  • messa a disposizione in uno Stato extra-UE da un soggetto passivo ivi stabilito e il mezzo è utilizzato in Italia.

In definitiva, i servizi di locazione, leasing e noleggio di imbarcazioni da diporto resi nei rapporti B2C saranno considerati rilevanti ai fini IVA in Italia:

  • quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti presupposti:
    • il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
    • l’imbarcazione è messa a disposizione del committente privato nel territorio dello Stato;
    • l’imbarcazione è utilizzata nel territorio UE;
  • quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti presupposti:
    • l’imbarcazione è messa a disposizione del committente in un Paese extra UE;
    • l’imbarcazione è utilizzata nel territorio dello Stato;
    • il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nello stesso Paese extra UE dove è messa a disposizione l’imbarcazione.

Qualora, invece, le imbarcazioni da diporto siano messe a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applicheranno i criteri previsti, per gli altri mezzi di trasporto, dalla precedente lettera e), ovvero la regola del committente, con previsione di verifica del luogo di utilizzazione del servizio.

Si precisa che le nuove regole di territorialità, in vigore dal 1° gennaio 2013, riguardano esclusivamente locazioni, leasing e noleggi a lungo termine (e non quelli a breve termine). Restano quindi uguali le regole di territorialità di tali servizi:

  • B2C a breve termine ex art. 7-quater, co.1, lett. e) DPR 633/1972;
  • B2B a lungo termine ex art. 7-ter, co.1 DPR 633/1972.

Resta inoltre uguale il criterio di individuazione della durata dei noleggi ex art. 7 lett. g) DPR 633/1972: 

  • a breve termine è il noleggio/locazione con possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni, prolungato a 90 giorni in caso di imbarcazione;
  • a lungo termine è il noleggio/locazione con possesso o l’uso ininterrotto del mezzo per periodi superiori a 30 gg o 90 gg.

Ex art. 39, par. 1, Reg.(CE) 282/2011, la durata del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti.

RIMBORSO IVA UE: Partita Iva = stabile organizzazione. No al rimborso da non residente

Fonte: Fisco Oggi

Data: 7/12/2012

Autore: S. Ungaro

Inammissibile il ricorso contro il diniego dell’ufficio e nessuna rilevanza al fatto che l’operazione commerciale non sia stata effettuata tramite il rappresentante fiscale.

Salvo prova contraria, l’attribuzione a un soggetto straniero della partita Iva fa presumere l’esistenza in Italia di una sua stabile organizzazione. E’ questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza 21380 del 30 novembre.

Il fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società non residente, in seguito alla sua richiesta di rimborso dell’Iva, un provvedimento di diniego. Ciò, in quanto il possesso di codice fiscale e di partita Iva consentiva di presumere l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia, con il conseguente venir meno dei requisiti indicati nell’articolo 38-ter del Dpr 633/1972 per l’esecuzione dei rimborsi ai soggetti non residenti.

Al riguardo, è opportuno ricordare che l’articolo 38-ter, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, prevedeva il diritto dei soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità europea al rimborso dell’Iva nel caso in cui fossero privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante nominato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.

Tuttavia, non è stata dello stesso avviso la Commissione tributaria provinciale che, con sentenza confermata dai giudici d’appello, ha accolto il ricorso del contribuente e ritenuto che la nomina di un rappresentante fiscale in Italia e la conseguente attribuzione di partita Iva non dimostrassero “di per sé l’esistenza di una stabile organizzazione, che è un fatto che può essere agevolmente dimostrato e non può essere presunto”.

Il ricorso per cassazione
Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 38-ter del Dpr 633/1972.
Per l’ufficio, infatti, nel sistema dei rimborsi dell’Iva, la circostanza che il soggetto comunitario non residente avesse nominato un rappresentante fiscale (articolo 17 del Dpr 633/1972) comportava l’impossibilità di richiedere rimborsi infrannuali attraverso il sistema disciplinato dall’articolo 38-ter, primo comma, a prescindere dalla circostanza, del tutto irrilevante, che l’operazione fosse stata o meno effettuata per il tramite del suddetto rappresentante legale.

La pronuncia
La Corte di cassazione, con la sentenza 21380 del 30 novembre, ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, dal momento che, come già affermato in precedenza dagli stessi giudici di legittimità (Cassazione, sentenze 17373/2002, 10925/2002, 7689/2002, 3570/2003 e 6799/2004), dall’attribuzione della partita Iva a un soggetto che ne abbia fatta richiesta deriva, per ragioni di ordine logico-giuridico, la presunzione dell’esistenza di una stabile organizzazione.
Tale presunzione, tuttavia, non è di ordine assoluto, per cui non è precluso a colui che agisca per il rimborso a norma dell’articolo 38-ter del Dpr 633/1972 (nella versione vigente all’epoca dei fatti) dimostrare la mancanza in concreto di quegli elementi di ordine personale e materiale che contrassegnano la nozione di stabile organizzazione.

Ciò nonostante, ha concluso la Corte suprema, non appare di alcuna rilevanza la circostanza valorizzata dai giudici di merito per sostenere l’ammissibilità del ricorso alla procedura di rimborso nel caso di specie, ovvero che l’operazione commerciale da cui deriva il credito d’imposta sia stata effettuata senza avvalersi del nominato rappresentante fiscale.
Per i suddetti motivi, la Cassazione ha ribaltato il verdetto dei giudici di merito e cassato la sentenza d’appello, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

Il precedente
Non molti anni fa, la Suprema corte ha affrontato l’analogo caso di un contribuente non residente (si trattava di una famosa società operante nel settore del tabacco) al quale l’Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso ex articolo 38-ter dell’Iva pagata per rivalsa nell’anno 1995 in relazione a operazioni imponibili fatturate da terzi in Italia. Anche in tal caso, l’ufficio aveva emesso il provvedimento di diniego, poi impugnato dinanzi ai giudici tributari, sulla base della ritenuta esistenza in Italia di una stabile organizzazione della società stessa.
Il ricorso della società era stato accolto in primo grado in quanto, per la Ctp, l’ufficio non aveva offerto elementi di fatto e di diritto atti a dimostrare che la ricorrente risultava disporre di una stabile organizzazione in Italia. Cosa che, invece, era evidente per i giudici di appello, per effetto dell’attribuzione della partita Iva.
La questione è stata risolta definitivamente dalla Corte di cassazione con la sentenza 7703 del 13 aprile 2005 (richiamata anche dalla sentenza 21380/2012), che ha ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: dall’attribuzione della partita Iva a un soggetto straniero deriva la presunzione dell’esistenza in Italia di una sua stabile organizzazione, ferma restando la possibilità per l’interessato di dimostrare l’insussistenza degli elementi che la caratterizzano. Nessun ulteriore onere probatorio incombe, invece, sull’Amministrazione finanziaria.

Bandi Provincia MC: sostegno creazione impresa presentate 220 domande

Fonte: Provincia Macerata – Studio Astolfi

Fra le opportunità che vengono messe a disposizione dei giovani per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro hanno un’importanza notevole le iniziative che fanno capo alla Provincia e che sono state annunciate con diversi bandi. Va segnalato che, oltre ai giovani che cercano una prima occupazione,l’odierna situazione della nostra comunità fa emergere anche un numero consistente di persone, anch’esse relativamente giovani, che debbono o che vogliono cambiare lavoro, in taluni casi per averlo perso.“Ci sembra doveroso pubblicizzarle in maniera anche reiterata perché sono delle opportunità che, talora, hanno anche generato occasioni di posti di lavoro a tempo indeterminato. Sappiamo bene che le difficoltà di inserimento sono molteplici a causa di una situazione economica difficile – dichiara Antonio Pettinari – ma dobbiamo pur sempre guardare al futuro con ottimismo ed anche con una prospettiva leggermente diversa rispetto al passato”.

Nel dettaglio, quindi, sono pervenute 220 domande per la creazione di nuove imprese; il dato è certamente incoraggiante così come la voglia ed il coraggio che si evidenziano di mettersi in gioco. Il bando prevede il finanziamento per circa 70 domande, dopo che la commissione avrà espletato l’esame della documentazione.

Scadranno invece il prossimo 21 dicembre tre bandi riservati ai laureati, ai diplomati ed ai disabili.
Per tutti vale il requisito di essere disoccupati o inoccupati. Per i laureati si tratta di un progetto di ricerca e innovazione tecnologica da ideare ed attivare di concerto con un’azienda; l’esperienza lavorativa, che consisterà in 25 ore di impiego settimanali, avrà una durata di dodici mesi con un corrispettivo di 750,00 € lordi mensili.

Per le borse lavoro destinate ai diplomati ed ai disabili si tratterà sempre di relazionarsi con un’azienda, che ospiterà il borsista per un periodo di sei mesi, con una presenza lavorativa di 25 ore settimanali, per finalizzare, anche in questo caso, un progetto; al borsista saranno corrisposti 650,00 € lordi mensili.
La Provincia, grazie ai fondi FSE, potrà finanziare 107 progetti di ricerca (riservati ai laureati), 120 borse lavoro per diplomati e 20 per disabili.

Per visualizzare i bandi clicca qui

DOGANA: valore in Dogana, corrispettivi e diritti di licenza (royalties). Linee Guida CM 21/D/2012

L’Agenzia delle Dogane con la CM 21/D/2012 fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni comunitarie sulla valutazione dei corrispettivi e dei diritti di licenza al fine del calcolo del valore in dogana delle merci in importazione.

Nel contratto di licenza, il titolare di uno o più diritti immateriali concede in licenza il diritto di utilizzare e/o sfruttare la propria privativa sul bene immateriale ad un altro soggetto che si impegna a pagare dei corrispettivi o diritti di licenza o royalties.

Nella normativa comunitaria (artt.28-36 CDC e art.141-181 bis DAC), le royalties devono essere versate dal compratore, laddove non siano già incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare. I corrispettivi ed i diritti di licenza entrano a far parte del valore in dogana delle merci solamente se ricorrono due condizioni:

  • il riferimento dei diritti alle merci oggetto di valutazione: vi deve essere assoluta identità tra le merci importate  ed i prodotti per i quali i diritti sono dovuti;
  • il pagamento dei diritti da parte dell’importatore quale condizione di vendita della merce: assenza, per il venditore estero, della disponibilità a vendere i propri prodotti senza il  pagamento del diritto di licenza.

E’ irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.

Royalties come condizione della vendita

Relativamente alla valutazione delle royalties come “condizione della vendita” delle merci per la loro inclusione nel valore in dogana delle merci importate, va verificato se il venditore è disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere esplicita o implicita.  In tale ipotesi, altri fattori potrebbero essere presi in considerazione per stabilire se il pagamento della licenza sia una condizione di vendita.

Vengono inoltre analizzati la struttura dello scenario a due parti (venditore-produttore; acquirente-importatore che coincidono con il licenziante ed il licenziatario) e dello scenario a tre parti (in cui il licenziante è un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di compravendita, il caso più ricorrente), nel quale si instaurano rapporti giuridici distinti; infine viene analizzata la natura del legame tra le parti al fine della determinazione dell’inclusione delle royalties nel valore in dogana.

In conclusione si ribadisce il principio che la valutazione dei corrispettivi o dei diritti di licenza al fine del calcolo del valore in dogana delle merci in importazione non può essere condotta in astratto ma, sulla base delle presenti linee-guida, caso per caso, con riguardo alla specificità di ciascuna fattispecie ed a seguito dell’analisi dei singoli contratti di licenza o di ogni altro utile elemento.