BANDI Provincia MC: Borse di studio per progetti di ricerca per Laureati

Fonte: Provincia di Macerata – settore Formazione – Studio Astolfi
Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca per laureati (Anno 2012).
Con DD. n. 606/VI del 07/11/2012 è stato emanato l’Avviso pubblico per la presentazione di domande per l’accesso all’intervento “Borse di studio per progetti di ricerca presso le imprese del territorio” nell’ambito dell’Asse IV POR Marche Ob. 2 FSE 2007-2013.

TERRITORIALITA’: nuova pubblicazione dei Dottori Commercialisti sui servizi

Sul sito del CNDCEC è stato pubblicato in data 14/11/2012 un nuovo documento, “Integrazione nuova territorialità IVA sui servizi”, ad opera della Commissione di Studio Fiscalità dell’Area Enti Pubblici.

Vengono affrontati in particolar modo i seguenti temi dal punto di vista degli Enti Locali:

  • il momento di effettuazione del servizio;
  • l’integrazione delle fatture UE;
  • la mancata iscrizione al VIES (che diventa addirittura un vantaggio per l’Ente!);
  • la territorialità relativa alle manifestazioni fieristiche.

>>>> Scarica il documento “Integrazione nuova territorialità IVA sui servizi”

DOGANA: adesione della Turchia alla Convenzione UE-EFTA “Transito Comune”

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota 131877/RU del 7 novembre 2012, in merito all’Adesione della Turchia alla Convenzione Transito Comune a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Nella GUCE L 297, del 26/10/2012, è stata pubblicata la Decisione n° 4/2012 del Comitato Congiunto UE-EFTA sul Transito Comune, del 26 giugno 2012, che modifica la convenzione del 20/05/1987 relativa a un regime comune di transito.

Tale modifica si è resa necessaria a seguito dell’adesione da parte della Turchia alla suddetta convenzione, a decorrere dal 1° Dicembre 2012.

La Decisione in questione, inoltre, prevede che i formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della suddetta data di adesione, possono continuare ad essere utilizzati con gli opportuni adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario fino alla data limite del 31 Dicembre 2013.

EXPORT: ventilazione corrispettivi con IVA teorica per esportatore abituale

Fonte: Eutekne.info

Data: 08/11/2012

Autore: M. Peirolo

Gli acquisti non imponibili non incidono sulla ripartizione dei corrispettivi delle operazioni attive, annotati senza distinzione di aliquota

Può accadere che l’esportatore abituale, come definito dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 746/1983, svolga, allo stesso tempo, una doppia attività, nella specie di commercio al minuto e di commercio all’ingrosso.
In tale ipotesi, l’IVA deve essere determinata separatamente, ex art. 36, comma 4, del DPR n. 633/1972, se il commercio al minuto, avente ad oggetto la vendita di beni soggetti ad aliquote diverse, è esercitato con il metodo della c.d. “ventilazione dei corrispettivi”, regolato dal DM 24 febbraio 1973.

La situazione presa in considerazione è quella dell’operatore che ha assunto lo status di esportatore abituale siccome l’attività di commercio all’ingrosso è prevalentemente diretta almercato estero e, quindi, per le corrispondenti vendite, ha maturato il c.d. “plafond”, da “spendere” per acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972.
La qualifica di esportatore abituale prescinde dalla destinazione dei beni acquistati all’una o all’altra attività, essendo riferita al soggetto passivo unitariamente inteso, tant’è che – in caso di separazione delle attività – il suddetto status è determinato in riferimento al volume d’affari complessivo (domestico e non).

Può così verificarsi che i beni acquistati senza IVA siano destinati, in tutto o in parte, all’attività di commercio al minuto, soggetta alla semplificazione contabile prevista dall’art. 24, comma 3, del DPR n. 633/1972, che consente di registrare i corrispettivi delle vendite non documentati da fattura senza distinzione di aliquota e con successiva ripartizione (c.d. “ventilazione”), ai fini dello scorporo dell’imposta, in proporzione agli acquisti effettuati nell’anno.

Ebbene, gli acquisti non imponibili, ossia ad “aliquota zero”, non incidono sulla ripartizione dei corrispettivi delle operazioni attive, annotati senza distinzione per aliquota.
Deve, infatti, escludersi che la “preminenza” dello status di esportatore abituale rispetto al duplice regime contabile adottato, di separazione delle attività prima e di “ventilazione dei corrispettivi” dopo, si traduca, a valle, nell’esonero, in tutto o in parte, dell’IVA dovuta sulle vendite interne, imponibili per natura. Il metodo della “ventilazione”, in particolare, rappresenta una semplificazione contabile che non può prestarsi ad essere utilizzata per ridurre o azzerare il debito IVA, anche perché provocherebbe inevitabili distorsioni della concorrenza a danno degli operatori che non adottano tale metodo e/o che siano privi della qualifica di esportatore agevolato.

Per queste ragioni, in assenza di una deroga espressamente prevista, la ripartizione dei corrispettivi dovrebbe avvenire in base alle “aliquote teoriche” applicabili ai beni acquistati. Rispetto alle fatture passive non riportanti l’addebito dell’imposta, il rivenditore, in sede di registrazione degli acquisti, deve pertanto individuare le aliquote teoriche e tenerne memoriaai fini della “ventilazione” dell’ammontare globale dei corrispettivi di vendita da eseguire per ciascun periodo di liquidazione dell’imposta.

Diverso il caso dell’esportatore abituale in regime di pro rata

Si rileva, dunque, una differenza rispetto al caso dell’esportatore abituale in regime di pro rata per la presenza contemporanea di operazioni imponibili e di operazioni esenti. In tale ipotesi, infatti, è soltanto in sede di dichiarazione annuale che si determina, in via definitiva, l’IVA ammessa in detrazione, tenendo conto dell’IVA teorica (da indicare nel rigo VF35) relativa agli acquisti effettuati senza pagamento dell’imposta per effetto dell’utilizzo del plafond.

Similmente, per i passaggi interni di beni da un’attività all’altra, cioè dall’attività di commercio al minuto soggetta a “ventilazione” a quella di commercio all’ingrosso o viceversa, l’art. 36, comma 5, del DPR n. 633/1972 dispone che l’IVA non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere registrati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno festivo successivo a quello del passaggio. L’IVA teorica dei beni acquistati spendendo il plafondinfluisce non solo sulla registrazione, ma anche sul rapporto di composizione degli acquisti di cui all’art. 3 del DM 24 febbraio 1973.