TERRITORIALITA’: nuovo regime IVA speciale servizi di telecomunicazione

Fonte: Fisco Oggi – Consiglio Europeo

Data: 6/11/2012

Autore: A. De Angelis

Nuovo regime speciale IVA per servizi di telecomunicazione. A introdurlo, con carattere facoltativo, un regolamento comunitario

L’emanazione del regolamento n. 967/2012 si è resa necessaria a seguito delle nuove disposizioni, in materia di Iva, che entreranno in vigore, a partire dal 1° gennaio 2015, come previsto dalla Direttiva 2006/112/CE. L’idea del Consiglio europeo è di agevolare, con il nuovo regolamento comunitario, gli adempimenti di carattere fiscale previsti per le prestazioni di servizi, di telecomunicazione o tele radiodiffusione o elettronici,  resi a persone non soggetti passivi.

I regimi speciali Iva

Nella sostanza il regolamento in esame introduce un nuovo regime speciale IVA a fianco di quello già in essere come previsto dalla direttiva Iva. Pertanto, dal 1° gennaio 2015 i servizi di tele-comunicazione/radiodiffusione saranno sottoposti a tassazione nello Stato membro in cui il soggetto destinatario è stabilito. Viene esteso ai servizi di telecomunicazione, resi a persone non soggetti passivi, il trattamento speciale Iva già previsto per il prestatore di servizi comunitario che non sia stabilito nello Stato membro di residenza del fruitore del servizio. Un soggetto passivo stabilito in più Stati membri, grazie al nuovo regime speciale, può designare un singolo Stato come quello di identificazione (punto unico di contatto elettronico) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Lo Stato membro di identificazione è quello, per note ragioni, in cui il soggetto passivo ha la sede della sua attività economica.

Il carattere facoltativo del regime

Il regime è a carattere facoltativo sebbene sia previsto da un regolamento. In quanto tale, infatti, una volta ottenuto un numero di identificazione IVA, il soggetto passivo deve dichiarare di aderire al regime speciale. L’adesione non può essere retroattiva in quanto la semplice identificazione IVA non ammette al nuovo regime e, pertanto, occorre dichiarare da quale momento si intende usufruirne. Ai fini dichiarativi, inoltre, è previsto che la dichiarazione IVA debba essere presentata, per via elettronica, nello Stato membro di identificazione.

Entrata in vigore

Nel rispetto del termine di 20 giorni di vacatio legis dalla pubblicazione in GUCE, il regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.

DOGANA: acquistare senza IVA nei duty free aeroportuali

Fonte: Fisco Oggi – la Posta

Data: 5/11/2012

Autore: A. Giordano

Domanda

Un viaggiatore in possesso di “through check-in” può acquistare in esenzione Iva prodotti nei duty free shops aeroportuali? L’acquisto deve essere documentato con lo scontrino fiscale?

Risposta

Il through check-in si realizza con il rilascio, alla partenza, di un unico biglietto di viaggio e di due carte di imbarco, una per il primo volo comunitario e l’altra per la successiva coincidenza con destinazione finale extra Ue. La Commissione europea, affermando le questioni di principio basilari in ordine alla vendita di beni in esenzione Iva, ha riconosciuto che il transito su un aeroporto comunitario, prima di giungere alla finale destinazione in un Paese terzo, non modifica lo status di viaggiatore diretto fuori dalla Ue, e ha rimandato alla competenza dello Stato membro interessato il riconoscimento di condizioni e modalità per la corretta applicazione dell’esenzione in argomento, con particolare riguardo alla prevenzione e repressione di eventuali evasioni, elusioni e abusi della citata esenzione.
In Italia, l’articolo 38-quater DPR 633/1972, che ha recepito la prescrizione recata dall’articolo 15 della direttiva Cee 17 maggio 1977, n. 388 (VI direttiva Iva), nel disciplinare le condizioni per l’applicabilità dell’esenzione da imposta all’esportazione e assimilate, ha previsto, per le cessioni di beni destinati a essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi in presenza dei quali può essere concesso il beneficio, che “la prova dell’esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento sostitutivo, su cui sia apposto il visto dell’ufficio doganale di uscita dalla Comunità”.
In Italia, pertanto, i registratori di cassa dei duty free shops sono muniti di apposito lettore ottico che, in presenza del through check-in (alla partenza, biglietto unico e due carte di imbarco), in ragione della destinazione del viaggiatore indicata sulla banda magnetica della seconda carta d’imbarco, permette, senza possibilità di intervento da parte dell’addetto alla cassa, l’emissione dello scontrino fiscale in esenzione d’imposta e l’annotazione degli estremi del documento di vendita sulla seconda carta d’imbarco.

IVA: stabile organizzazione inattiva può chiedere il rimborso

Fonte: Corte Giustizia UE

Data: 26/10/2012

La Corte di giustizia UE interviene con sentenza del 25/10/2012 sulle cause riunite C-318/11 e C-319/11, sul rimborso IVA verso soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, nello specifico di un soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca.

La sentenza: un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato membro UE e che svolga, in un altro Stato membro UE, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, e non operazioni imponibili, non dispone, in tale altro Stato membro, di una stabile organizzazione o di un “centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni”, come definite ex art.1 VIII Direttiva e ex art. 3, lett. a), Direttiva 2008/9/CE).

La stabile organizzazione “inattiva” non osta quindi al rimborso dell’IVA versata a monte, nel territorio dello stato UE in cui il soggetto estero ha acquistato beni e servizi .

BANDI PROVINCIA MC: proroga al 21 novembre 2012 Sostegno Creazione Impresa

Fonte: Provincia Macerata

Data: 29/10/2012

Proroga scadenza al 21 novembre 2012 della presentazione delle domande per l’accesso all’intervento “Sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione”

Si comunica che con la Determina Dirigenziale n. 570/VI del 29/10/2012 è stato prorogato il termine di presentazione per le domande per l’accesso all’intervento “Sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione” emanato con dd n. 506-VI/2012 e s.m. con DD 538-VI/2012 alla data 21 novembre 2012