Intra UE: quali sanzioni per acquisti senza VIES nei primi 30 giorni

Il contribuente che vuole poter effettuare operazioni intra UE deve richiedere all’Agenzia Entrate l’autorizzazione in uno dei seguenti modi:

  • nella dichiarazione di inizio attività;
  • o nell’apposito modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Ex art. 35 co. 7 bis DPR 633/1972, l’Agenzia Entrate può:

  • entro i 30 giorni successivi alla richiesta, negare l’autorizzazione tramite provvedimento, in assenza del quale l’autorizzazione si intende concessa, per il principio del silenzio-assenso;
  • oppure nel futuro revocare con provvedimento di diniego l’autorizzazione già concessa tacitamente .

Con RM 42/E/2012, l’Agenzia Entrate, confermando di fatto il precedente orientamento ex CM 39/E/2011, sostiene che se l’autorizzazione manca o viene revocata, la soggettività passiva intracomunitaria è sospesa, quindi le operazioni dovranno essere trattate come operazioni interne.

La stessa sospensione della soggettività vale per le operazioni che devono essere eseguite nei 30 giorni successivi alla richiesta; in questo lasso temporale, anche se l’autorizzazione verrà poi concessa, si ha che

  • l’emissione della fattura senza IVA ad opera del cedente nazionale sconta una sanzione pari dal 100% al 200% del tributo (art. 6 co.1 DLgs. 471/1997), e
  • l’esecuzione del reverse charge ad opera del cessionario nazionale è punita con una sanzione pari all’imposta indebitamente detratta (art. 6 co.6 D.Lgs. 471/1997).

Secondo Assonime (circolare 21/2012), l’assunto dell’Agenzia contrasta con l’art. 18 del Regolamento 282/2011, che, in certe situazioni, ammette di dimostrare la soggettività passiva con modalità alternative al VIES: a questo punto una soluzione potrebbe essere quella in cui si riconosce l’applicabilità della disciplina degli scambi intra UE contestualmente alla richiesta di autorizzazione, fermo restando il successivo recupero dell’imposta non applicata qualora l’Amministrazione accerti che il soggetto richiedente non sia in possesso dei requisiti di affidabilità richiesti per effettuare le operazioni di cui si tratta.

In pratica il contribuente potrebbe eseguire l’operazione, accollandosi il rischio di un recupero dell’IVA e delle sanzioni se l’autorizzazione dovesse essere negata.

Inoltre i provvedimenti di diniego e revoca dell’autorizzazione sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie: cosa succede se sono state irrogate sanzioni e poi la sentenza è invece favorevole al contribuente?

Se vengono impugnati entrambi gli atti (diniego/revoca e accertamento con sanzioni), si possono riunire i ricorsi e ottenere la sospensione del processo, anche se è pur vero che se c’è un diniego espresso (obbligatoriamente entro 30 giorni), questo va impugnato entro 60 giorni, quindi le parti, prima dell’eventuale notifica dell’accertamento (in genere almeno dopo due anni dall’operazione), hanno già un quadro della situazione.

Se la sentenza di primo grado annullasse il diniego, allora l’operazione sarebbe intracomunitaria, quindi nessuna sanzione potrà essere irrogata, stante il carattere retroattivo della sentenza; se la sentenza di appello fosse invece sfavorevole al contribuente, le sanzioni si applicherebbero, fermi restando i termini di decadenza ex art.20 D.Lgs 472/1997.

 

MARCHI +: apertura bando il 4 settembre

E’ possibile inviare le domande per l’ottenimento delle agevolazioni sui marchi a partire dalle 00:00:01 del 4 settembre 2012.

E’ questo l’orario in cui verrà infatti aperto il FORM ONLINE per l’invio delle richieste di agevolazione e l’ottenimento del numero di protocollo telematico, a cui dovrà far seguito, entro 5 giorni, l’invio di tutta la documentazione estesa richiesta dal bando.

L’invio in questione dovrà necessariamente richiamare il numero di protocollo telematico assegnato tramite il form online e dovrà essere effettuato tramite PEC (impreseptpi@legalmail.it) oppure raccomandata A/R (RETECAMERE, Via Valadier 42, 00193 ROMA)

La procedura di invio del form online verrà chiusa ad esaurimento fondi.

Per maggiori informazioni lasciamo i seguenti link:

1) Sintesi della normativa;

2) sito di riferimento: www.progetto-tpi.it dove è pubblicata anche una sezione dedicata alle FAQ

Bando Agevolazioni Consulenze Provincia MC: modalità rendicontazione

Fonte: Provincia Macerata – Comunicato Stampa
Precisazioni in merito alla corrette modalità di rendicontazione dell’aiuto riferito all’ Avviso pubblico per l’erogazione di Incentivi alle Imprese per l’ Innovazione Tecnologica e Organizzativa ANNO 2011 (scaduto il 16/01/2012)
Si comunica che con DD. n. 355/VI del 20/07/2012 sono state adottate alcune precisazioni in merito alla corrette modalità di rendicontazione dell’aiuto riferito all’Avviso  pubblico per l’erogazione di Incentivi alle Imprese  per l’ Innovazione Tecnologica e Organizzativa ANNO 2011 ( scaduto il 16/01/2012), rivolte ai beneficiari del relativo contributo.   In particolare, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 13 dell’avviso pubblico di cui all’oggetto,   “la documentazione prevista per la rendicontazione va prodotta come stampa degli elaborati informatici predisposti attraverso il SIFORM e completata, per le parti non previste dal sistema informativo con la sola documentazione cartacea”.   Al riguardo appare opportuno precisare l’obbligo, per i beneficiari del contributo, di inserire in Siform i documenti di spesa riferiti al progetto, nonché l’obbligo di trasmettere, unitamente ai restanti documenti previsti per la rendicontazione dell’intervento, anche i moduli generati da Siform per la rendicontazione. Inoltre per quanto riguarda la tempistica della spesa, si precisa che qualora il pagamento delle trattenute ed oneri sul compenso del consulente abbia scadenza naturale successiva alla data di presentazione del rendiconto, le stesse si considereranno effettivamente sostenute a condizione che siano indicate in apposita dichiarazione allegata alla documentazione presentata in sede di rendicontazione, fermo restando l’onere di effettuare il relativo pagamento alla prima scadenza utile. Le relative quietanze di pagamento dovranno essere prodotte al momento della verifica del rendiconto da parte dell’Amministrazione

IVA: Invio dati lettere d’intento, è sufficiente indicare l’anno

Fonte: Fisco Oggi

Data: 02/08/2012

Autore: P. De Iuliis

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di compilazione del frontespizio, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “semplificazioni tributarie”

Stesso modello, modalità di compilazione aggiornata. Nel frontespizio della “comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute” è sufficiente indicare l`anno di riferimento, cioe` il 2012. I chiarimenti arrivano con la RM 82/E/2012 dell’1 agosto, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 16/2012, che ha previsto un termine più ampio per la trasmissione telematica del modello, da parte di chi vende beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell’Iva (esportatori abituali).

L’invio del modello di comunicazione dei dati, infatti, non deve essere più eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della stessa “lettera d’intento”, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’Iva (articolo 2, comma 4, Dl 16/2012). Resta ferma la possibilità, per i contribuenti che ricevono le “lettere d’intento”, di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è  stata ancora effettuata.

In attesa che venga approvato un nuovo modello di comunicazione dei dati aggiornato alla modifica normativa, si continuerà a utilizzare quello attualmente in uso.
La risoluzione di oggi mette in evidenza che nel campo “periodo di riferimento” si dovrà indicare esclusivamente l’anno, cioè il 2012. Ciò, sia nel caso in cui la comunicazione è effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione sia nel caso in cui risulti antecedente alla stessa operazione.

Dichiarazione d’intento e obbligo di comunicazione 
Si ricorda, brevemente, che gli esportatori abituali possono acquistare senza il pagamento dell’Iva se, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d`affari conseguito nello stesso periodo (ad esempio, esportatori che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari di 100mila euro e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10mila euro).
Per acquistare senza pagamento dell’Iva, gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d’intento.
I soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti degli esportatori abituali hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d`intento ricevute (articolo 1, comma 1, legge 746/1983).
La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).