DOGANA: Sistema AIDA sdoganamento telematico export – disponibilità soggetti AEO

L’Agenzia delle Dogane con Nota Prot. 78736/RU del 22/06/2012, pubblicata sul proprio sito internet, rende noto che in relazione all’espletamento delle formalità doganali, sono state apportate modifiche al sistema AIDA per consentire, a partire dal 03/07/2012, esclusivamente ai soggetti che abbiano ottenuto il rilascio della certificazione comunitaria AEO di beneficiare del servizio di sdoganamento telematico in procedura domiciliata per le operazioni di esportazione e di esportazione abbinata a transito tutti i giorni dalle 1.00 alle 24.00.

Viene poi precisato che le merci selezionate per il controllo (esito della dichiarazione “non svincolabile”) devono restare nel luogo autorizzato sino all’intervento del funzionario doganale, di norma effettuato nella fasce orarie e nei giorni di operatività degli uffici di controllo.

Tenuto conto della vigente normativa comunitaria in materia di restituzioni all’esportazione, le dichiarazioni della specie possono essere trasmesse dai soggetti AEO al di fuori dell’arco temporale di operatività dell’ufficio controlli effettuando il preavviso, di cui alla nota 8867/SAISA del 25/01/2011, nel termine ordinario di 24 ore.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali per l’esecuzione dei controlli connessi all’estensione della disponibilità del servizio per i soggetti AEO si fa rinvio a quanto disposto con apposita circolare in corso di adozione.

RIMBORSO IVA non residenti: il termine è perentorio

Il termine previsto per il rimborso IVA ai non residenti ha carattere perentorio. Lo ha deciso la Corte di giustizia UE con  sentenza C-294/11 del 21/06/2012.

Con questo principio è stata risolta la questione sollevata dalla Cassazione italiana in riferimento alla natura del termine entro il quale può essere chiesto il rimborso dell’IVA, fissato al 30 giugno dell’anno successivo ex art. 1, co. 2, DM 30/06/1982: per i massimi giudici italiani (Ordinanza 8690/2010) il termine previsto dalla legge avrebbe carattere ordinatorio e non perentorio, e per esigenze di certezza dei rapporti tributari, la relativa istanza resterebbe pertanto soggetta al maggior termine biennale di decadenza previsto, in via residuale, ex art. 21, co. 2, DLgs. n. 546/1992.

La Corte di giustizia UE, nella sentenza del 21/06/2012, ha invece stabilito che il termine entro cui presentare la richiesta di rimborso IVA sugli acquisti effettuati in uno Stato membro diverso dal paese in cui i soggetti passivi richiedenti sono stabiliti, ora al 30 settembre dell’anno successivo, ha natura di decadenza.

La controversia in materia nasce dal diniego del rimborso opposto dall’Agenzia Entrate – Centro operativo di Pescara che, dopo avere escluso l’applicabilità del termine biennale di decadenza per l’esercizio del diritto di detrazione (art. 19, co. 1, DPR 633/1972), ha precisato che i soggetti non residenti possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile (RM 47/2000; RM 320966/1985), ora 30 settembre.

La decisione della Corte di Giustizia persegue l’obiettivo di armonizzazione dell’VIII Direttiva CEE: è infatti chiaro che il termine, se inteso come non decadenziale, contrasterebbe con lo scopo di armonizzazione sotteso alla citata normativa comunitaria, oltre che con il principio della certezza del diritto, per cui la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione finanziaria, non può essere indefinitivamente rimessa in discussione (Corte di Giustizia, causa C-427/08 e cause riunite C-95/07 e C-96/07).

Infatti se il termine per la domanda di rimborso avesse natura meramente ordinatoria gli Stati membri avrebbero la facoltà di applicare la propria normativa in materia di prescrizione, che però non è armonizzata sul piano europeo, oppure di fare riferimento al termine del 30 giugno previsto dall’VIII Direttiva, con la possibilità di presentare validamente l’istanza di rimborso senza alcuna limitazione temporale, in spregio ai principi comunitari.
Si precisa che, a seguito dell’abrogazione dell’VIII Direttiva, la nuova Direttiva 2008/9/CE stabilisce espressamente che la richiesta di rimborso debba essere presentata “al più tardi entro il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento”.

La pronuncia della Corte UE produrrà effetti immediati sulle domande pendenti e sui contenziosi in corso.

CORTE UE: la consapevolezza dell’evasione fiscale impedisce detrazione IVA

Fonte: Eutekne.info

Data: 22/6/2012

Autore: V. Cristiano

Il contribuente a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere l’«inquinamento» documentale non ha diritto alla detrazione

Con la sentenza 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11, i giudici della Corte di Giustizia riconoscono al soggetto passivo la detrazione dell’IVA, poiché le eventuali irregolarità commesse sono addebitabili direttamente in capo all’emittente della fattura in “odore” di evasione. Specularmente, qualora il contribuente sia a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere l’asserito “inquinamento” documentale, ossia solo utilizzato per aggirare il pagamento delle imposte, non ha diritto al recupero dell’IVA mediante detrazione.

La controversia esaminata prende origine nel territorio ungherese, ove l’ordinamento giuridico impone ai soggetti passivi di dotarsi di tutte le misure necessarie per accertarsi della regolarità delle operazioni attraverso le quali si matura il credito IVA. In particolare, secondo l’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), della Legge IVA ungherese, il diritto alla detrazione – salva contraria disposizione della legge relativa alle imposte – può essere esercitato solo se si dispone di documenti facenti fede che attestino l’importo dell’imposta a monte. La disposizione aggiunge che sono da considerare tali le fatture, le fatture semplificate e i documenti che sostituiscono le fatture, emessi a nome del soggetto passivo.

E ancora, l’articolo 44, paragrafo 5, della medesima Legge sull’IVA dispone che “l’emittente della fattura o della fattura semplificata è responsabile della veridicità dei dati che figurano nella fattura o nella fattura semplificata. I diritti in materia di imposizione del soggetto passivo che figuri come acquirente nel documento giustificativo non potranno essere messi in discussione ove questi abbia agito con la dovuta diligenza con riferimento al fatto generatore dell’imposta, considerate le circostanze della cessione di beni o della prestazione di servizi”.

In secondo luogo, i Giudici stabiliscono che è prerogativa delle autorità e dei giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso diritto “è invocato fraudolentemente o abusivamente” (cfr., in tal senso, sentenze Fini H, cit., punti 33 e 34; Kittel e Recolta Recycling, cit., punto 55, nonché del 29 marzo 2012, Véleclair, C-414/10, punto 32).

Possibile disconoscere la detrazione solo per elementi oggettivi

Di conseguenza, è possibile disconoscere al soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione soltanto sulla base di elementi oggettivi: il soggetto passivo, al quale sono stati forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere (partecipante all’evasione) che tale operazione si collocava all’interno di un’evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte (cfr. sentenza Kittel e Recolta Recycling, cit., punto 56). Specularmente, la mancata conoscenza o conoscibilità dell’operazione in odore di frode è elemento qualificante per il riconoscimento della detrazione dell’IVA. Infatti, conclude la Corte, “l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario” (cfr., fra tutte, sentenze dell’11 maggio 2006, Federation of Technological Industries e a., C-384/04, Racc. pag. I 4191, punto 32, nonché del 21 febbraio 2008, Netto Supermarkt, C-271/06, Racc. pag. I 771, punto 23).

Spetta infatti, in linea di principio, alle autorità fiscali effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi al fine di rilevare irregolarità ed evasioni in materia di IVA, nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che ha commesso dette irregolarità o evasioni.

BANDI INAIL: pubblicate le regole tecniche per il click day

Sono state rese note le istruzioni tecniche per l’invio della domanda telematica all’Inail (BANDO ISI INAIL 2012).

Fonte: www.inail.it

REGOLE TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INOLTRO ON LINE

Per tutte le imprese in possesso di un valido codice identificativo è disponibile  il documento contenente le “regole tecniche e modalità di svolgimento” di cui all’art. 12 dell’Avviso pubblico.

Le modalità tecniche di partecipazione all’invio telematico delle imprese prevedono tre fasi preparatorie, finalizzate a rendere le operazioni da svolgersi nei giorni 26, 27, 28 giugno più rapide, sicure e agevoli a garanzia delle singole imprese e della riuscita complessiva dell’operazione.

FASE 1. Autenticazione e acquisizione indirizzi per l’invio dal 18 giugno ore 15 al 25 giugno ore 18

L’utente si autenticherà al sito www.inail.it dalle ore 15.00 del 18 giugno alle ore 18.00 del 25 giugno e, tramite la sezione PUNTO CLIENTE, richiamerà l’applicazione INCENTIVI ALLE IMPRESE – ISI, già utilizzata per la compilazione della domanda. Dalla voce di menù “Accesso allo sportello” accederà alla pagina contenente gli indirizzi  relativi ai canali di accesso allo sportello informatico: un indirizzo per ognuna delle sessioni di invio telematico (al fine di consentire la partecipazione alle sole imprese interessate alla singola operazione). Tali indirizzi dovranno essere copiati e conservati a cura dell’utente.

FASE 2. “Pagina di accesso” allo sportello: disponibile 3 ore prima dell’invio telematico

L’indirizzo acquisito e copiato al termine della fase di autenticazione permetterà di richiamare la pagina di accesso allo sportello informatico. Tale pagina sarà disponibile 3 ore  prima dell’inizio della relativa sessione di invio.

FASE 3. Visualizzazione indirizzo della “pagina di invio”: 15 minuti prima dell’ora di inizio dell’invio

Nei 15 minuti precedenti l’orario stabilito per la regione di appartenenza, sulla “pagina di accesso” sarà visualizzato l’indirizzo della “pagina di invio”, che funzionerà da sportello informatico e in cui sarà inserito a cura dei partecipanti il proprio codice identificativo per l’inoltro della domanda.

Poiché tutte le pagine web sono di tipo statico, è necessario procedere all’aggiornamento per visualizzare i link necessari per proseguire nelle operazioni descritte (in particolare, 3 ore prima dell’invio per il punto 2 e 15 minuti prima per il punto 3).

COMPILAZIONE  MODULO PER L’INDICAZIONE DEL RECAPITO DI TELEFONIA MOBILE

Per chi non avesse provveduto, è ancora disponibile il modulo da compilare nella sezione PUNTO CLIENTE –  INCENTIVI ALLE IMPRESE  – ISI da parte dei partecipanti in possesso del codice identificativo della domanda.

Il modulo – che richiede, tra l’altro, l’indicazione del recapito di telefonia mobile della persona che, per conto dell’impresa partecipante, si occuperà delle operazioni di inoltro on-line della domanda – consentirà all’INAIL di comunicare eventuali informazioni utili durante lo svolgimento delle operazioni di invio telematico nel territorio di riferimento delle imprese interessate.

>>>> vai agli altri articoli sull’argomento “BANDI INAIL”