STABILE ORGANIZZAZIONE: si anche se l’attività è svolta all’estero

Fonte: Fisco Oggi

Data: 13/06/2012

Autore: V. Giuliani

È irrilevante il fatto che la società di San Marino non abbia veri e propri locali in Italia se, poi, è dotata di uomini e mezzi che operano in piena autonomia gestionale

Si configura la stabile organizzazione di una società straniera in Italia quando questa abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o meno di personalità giuridica.

Questo, in sintesi, il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 20676 del 29 maggio._ 

Il caso
A seguito del sequestro preventivo di beni di proprietà di una Srl, disposto dal Gip nell’ambito di un procedimento penale a carico di un imprenditore indagato per i reati di omessa dichiarazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articoli 5 e 11 Dlgs 74/2000), è stata presentata dal rappresentante legale della società istanza di riesame al tribunale territorialmente di competenza.
I giudici di merito, rigettando la richiesta di riesame, avevano evinto, sulla base degli esiti dell’attività investigativa svolta dalla Guardia di finanza e della copiosa documentazione fiscale e contabile acquisita, la sussistenza del fumus boni iuris dei reati ipotizzati e che il sequestro era stato legittimamente disposto, ai sensi dell’articolo 322-ter, comma 2, codice penale, e dell’articolo 1, comma 142, L. Finanziaria per il 2008.
Gli inquirenti avevano accertato come l’indagato, al fine di evadere le imposte, fosse effettivamente l’amministratore e il detentore della maggioranza di una Srl iscritta nel registro delle imprese della Repubblica di San Marino che operava quasi esclusivamente per la Srl italiana.
In sostanza, l’attività imprenditoriale si svolgeva con l’effettuazione dei controlli della qualità dei tessuti a San Marino, i quali venivano poi trasferiti nei laboratori italiani per il confezionamento degli abiti.
Questo procedimento industriale veniva confermato dalle sommarie informazioni testimoniali fornite dai responsabili dei laboratori, i quali avevano dichiarato di aver intrattenuto rapporti lavorativi con la medesima persona, sia che avessero lavorato per la ditta italiana sia per quella sammarinese.
L’imputato aveva sì creato la società a San Marino, ma, secondo quanto evidenziato dal Gip, svolgeva la sua attività imprenditoriale nel territorio italiano, servendosi anche dell’ausilio della figlia che deteneva il 70% delle quote della società italiana.
Inoltre, erano state rinvenute nell’abitazione dell’imprenditore, che dichiarava essere un mero consulente della società, i libri e le scritture contabili sia della società sammarinese che della società italiana, il che provava di fatto che le due società erano gestite dalla medesima persona.
Alla luce di quanto detto, il Tribunale contestava al contribuente l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale ai fini Iva e Ires, ricorrendo il requisito della stabile organizzazione sia sotto il profilo personale che materiale.
In effetti, i capi d’abbigliamento venivano confezionati in Italia, come confermato dai responsabili dei laboratori, i quali avevano puntualizzato che il controllo della qualità veniva effettuato nei medesimi locali nei quali si intrattenevano anche rapporti commerciali.
La Guardia di finanza aveva prontamente rilevato che, tre giorni dopo la cessazione degli accertamenti, la società immobiliare amministrata dall’imputato, proprietaria di tutti gli immobili della famiglia, era stata trasformata in società a nome collettivo avente come soci la moglie e le figlie al solo fine di rendere impignorabile le quote della società di persone.
Di conseguenza, il tribunale competente, rilevando il periculum libertatis dell’imputato, aveva disposto il sequestro delle quote delle società di proprietà del contribuente, che è ricorso in Cassazione.

La pronuncia della Corte
Come affermato dalla giurisprudenza della Corte, la nozione di stabile organizzazione di una società straniera in Italia, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si evince dall’articolo 5 del modello di convenzione Ocse contro la doppia imposizione e dal suo commentario, integrata con i requisiti prescritti dall’articolo 9 della sesta direttiva Cee n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977.
La normativa comunitaria individua il centro di attività stabile in una struttura dotata di risorse materiali e umane che può essere costituito anche da un’entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari (con l’esclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura diknow how.
E’ prevista un’ulteriore prova dell’attività economica svolta dal soggetto nazionale che può essere ricavata anche da elementi indiziari “quali l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza”.
La Corte di cassazione, con la sentenza 20676 del 29 maggio, ha inserito un importantissimo tassello nell’ampio mosaico del principio impositivo della stabile organizzazione, chiarendo che si prescinde dalla fittizietà o meno dell’attività della società svolta all’estero.
Nello specifico, i giudici di legittimità hanno stabilito che sussiste il requisito impositivo della stabile organizzazione di una società straniera in Italia anche nel caso in cui questa abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o no di personalità giuridica.
Nel caso sottoposto a giudizio di legittimità, a nulla rileva il fatto che la società sammarinese non avesse locali in Italia; i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato un’evidente irrazionalità del ciclo produttivo che imponeva il transito delle merci nei locali di San Marino per un mero controllo di qualità per poi essere spedite per la lavorazione finale in territorio italiano: circostanza smentita dagli stessi titolari dei laboratori, i quali avevano dichiarato che l’attività di controllo avveniva nei medesimi locali.
Appare dunque evidente che la società sammarinese avesse una stabile organizzazione in Italia, perché, a parte l’irrazionale ciclo produttivo delle merci, i capi venivano prodotti esclusivamente sul territorio italiano nonostante fosse gestita la produzione dalla Repubblica di San Marino, venivano pattuiti le tipologie di prodotto e le modalità di lavoro da eseguire, il trasporto e i prezzi finali dei vestiti.
Da ciò ne consegue, giocoforza, che la società sammarinese aveva uno stretto legame col territorio italiano, essendo dotata di un’organizzazione di uomini e di mezzi idonea a operare in loco in piena autonomia gestionale.

DOGANA: misure in materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA

La L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012, concernente norme di “semplificazione” tributaria, reca diverse misure in
materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA, ed altri settori. La nota dell’Agenzia Dogane 62488/RU del 31/05/2012 le passa in rassegna fornendo chiarimenti in merito.

Si riportano quelle di maggiore interesse.

D) Deposito fiscale ai fini IVA (art.8, comma 21-bis, DL 16/2012)
Il comma 21-bis inserito nell’art.8 del DL 16/2012 apporta una modifica integrativa alla disposizione ex art. 16, co.5-bis, DL 185/2008, completando il contenuto della norma di interpretazione autentica in materia di prestazione di servizi relative a beni consegnati al depositario.
In particolare, viene codificato il principio, già operante nella prassi applicativa sia dell’Agenzia delle entrate che di questa Agenzia (vedasi, da ultimo, nota 7521 del 28/12/2006  questa Direzione), secondo cui per le introduzioni nel
deposito IVA non sono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

E) Terminali retro portuali (art.9, comma 3-novies, D.L.n.16/2012)
Con il comma 3-novies aggiunto all’art. 9 DL 16/2012 viene apportata una modifica sostituiva alla disposizione che all’art. 46, comma 4, DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, disciplina l’espletamento del servizio ai fini dello sdoganamento nei terminali retro portuali.
In merito, per quanto attiene ai profili applicativi di competenza dell’Agenzia Dogane, saranno impartite specifiche direttive operative.

F) Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione (art.9, co.3-duodecies, DL 16/2012)
Il comma 3-duodecies aggiunto all’art. 9 DL 16/2012 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle procedure contabili e fiscali necessarie a dare attuazione, in ambito nazionale, all’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

SERVIZI: momento di ultimazione al ricevimento della fattura

L’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’evento UNICOMAP del 31 maggio 2012, chiarisce che l’emissione della fattura da parte del fornitore non residente (UE/extra UE) costituisce indice dell’ultimazione della prestazione generica; quindi al ricevimento della fattura diventa esigibile l’imposta che deve essere assolta dal committente, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo.

Con questa precisazione sono state privilegiate esigenze di certezza e semplificazione dei rapporti commerciali, per cui gli operatori nazionali, agendo in tal modo, eviteranno sanzioni in tutti i casi in cui sia stata ricevuta la fattura dal fornitore estero prima dell’ultimazione del servizio o del pagamento anticipato della prestazione.
Il 17 marzo 2012 con la Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011), sono entrate in vigore – tra le altre –  le novità, in materia di IVA, sulle prestazioni di servizi generiche con soggetti passivi non stabiliti in Italia, la cui territorialità – dopo le modifiche ex DLgs. n. 18/2010 – è collegata al Paese del committente.

La situazione attuale di questa tipologia di prestazioni, dopo la L. Comunitaria 2010, è la seguente:

  • sul momento in cui l’operazione assume rilevanza ai fini IVA: a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore (UE o extra-UE), le prestazioni generiche ex art.7-ter, diverse da quelle rientranti nelle deroghe ex artt. da 7-quater a 7-septies DPR 633/1972, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, salvo che venga pagato in anticipo, in tutto o in parte, il corrispettivo; in tale ipotesi, la prestazione s’intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. La fatturazione anticipata non integra più il momento impositivo, da qui il dubbio su come comportarsi in caso di fattura emessa dal fornitore estero anteriormente all’ultimazione della prestazione o al pagamento del corrispettivo. Il chiarimento MAP riguarda non solo le prestazioni rese da fornitori UE, ma anche quelle rese da fornitori extra UE: in entrambi i casi il documento commerciale ricevuto dal fornitore rappresenta l’indice dell’ultimazione dell’operazione.
  • sulla modalità di applicazione dell’imposta in capo al committente:
    • se il fornitore è UE, il committente italiano deve integrare la fattura ex artt. 46 e 47 DL 331/1993 (disciplina degli acquisti intracomunitari di beni), e in caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è tenuto ad emettere entro il mese seguente autofattura indicando anche il codice IVA del prestatore. In proposito, l’Agenzia ha inoltre chiarito che l’adempimento in esame deve essere assolto quando il committente ha avuto conoscenza che la prestazione è stata effettuata o quando ha eseguito il pagamento;
    • se il fornitore è extra UE, il committente italiano deve assolvere l’IVA tramite autofattura

E’ stato inoltre chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se un’operazione che in data 17 marzo 2012 (data di entrata in vigore della L. Comunitaria 2010) fosse già ultimata senza esserci ancora il pagamento debba considerarsi effettuata alla data del successivo pagamento o, per “finzione giuridica”, alla precedente data di entrata in vigore della nuova disciplina.
La risposta è  che ex art. 8, co.5, della L. n. 217/2011, la nuova regola si applica alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012 e, quindi, ai servizi generici ultimati a partire da tale data; per quelle concluse anteriormente, continuano invece ad applicarsi le regole previgenti, con momento impositivo legato al pagamento del corrispettivo o al momento (anticipato) di emissione della fattura.

>>>> Leggi anche: Legge Comunitaria 2010 – 1) prestazioni di servizi

BANDI INAIL: disponibile il modulo per l’accesso agli incentivi

Fonte: Eutekne.info

Data: 26/05/2012

Autore: F. Tosco
Le domande potranno essere inoltrate per via telematica nelle giornate del 26, 27 e 28 giugno 2012
Proseguendo nel processo che porterà all’assegnazione delle somme stanziate dall’INAIL per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISI INAIL 2011), l’Istituto assicuratore fa sapere che, nell’apposita sezione del proprio sito, è a disposizione delle imprese in possesso del codice identificativo della domanda il modulo da compilare per accedere agli incentivi.

Destinatarie del comunicato in esame sono le 25.000 imprese che, durante la prima fase della procedura in commento (conclusasi il 7 marzo 2012), avvalendosi dell’applicazione disponibile sul portale dell’Istituto, abbiano inserito la domanda di finanziamento dei propri progetti di investimento per interventi in materia di prevenzione degli infortuni e per l’adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla sicurezza, ottenendo, stante il raggiungimento del “punteggio soglia”, un codice che identifica in maniera univoca la domanda stessa.

Già possibile compilare il modulo sul sito dell’INAIL

Com’è noto, l’inoltro online delle istanze si svolgerà il 26, 27 e 28 giugno 2012, negli orari indicati, dedicati a gruppi diversi di Regioni secondo il calendario riportato sul sito www.inail.it.

In vista dell’invio telematico, le imprese possono già effettuare alcune operazioni.
In particolare, accedendo alla sezione PUNTO CLIENTE – INCENTIVI ALLE IMPRESE – ISI, è già possibile compilare il relativo modulo, che richiede, tra l’altro, l’indicazione del numero di telefono cellulare della persona che, per conto dell’impresa partecipante, si occuperà delleoperazioni di presentazione della domanda. Ciò consentirà all’INAIL di comunicare tutti gli aggiornamenti relativi all’apertura dello sportello informatico nel territorio di riferimento delle imprese interessate.