Cessioni prodotti energetici: nuova territorialità IVA dal 17 marzo

Fonte: Eutekne.info

Autore: L. Cacciapaglia e F. D’alfonso

Data: 29/02/2012

La disciplina IVA relativa alle transazioni transfrontaliere di gas, energia elettrica, calore e freddo presenta delle particolarità intrinseche legate alla specifica natura dei beni interessati. Tali beni, infatti, sono assimilati, a norma dell’art. 15, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, a beni materiali. L’individuazione del luogo d’imposizione relativo a tali operazioni non può essere tuttavia determinato attraverso il criterio generale previsto per le cessioni di beni, basato sul luogo in cui questi ultimi si trovano fisicamente. Ciò in quanto per l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili risulta impossibile stabilire un nesso fra la transazione e il flusso materiale dei beni, poiché questi sono fisicamente difficili da rintracciare. Pertanto, in relazione alla fornitura di tali beni sono stati individuati criteri appositi, in grado di evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione nonché di garantire la neutralità fiscale. Tali criteri impositivi si applicavano sino ad oggi soltanto alle cessioni di energia elettrica e a talune cessioni di gas.

A seguito della Direttiva n. 2009/162/UE del 22 dicembre 2009, in vigore a partire dal 15 gennaio 2010, tali criteri impositivi sono stati estesi alle cessioni di gas effettuate mediante ogni sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità od ogni rete connessa ad un siffatto sistema, nonché alle cessioni di calore e di freddo. Le modifiche introdotte sono state recentemente recepite nell’ordinamento nazionale con la legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012) e si applicheranno alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012.

Relativamente alle operazioni in questione i criteri di territorialità sono i seguenti:
– forniture destinate alla rivendita (dal produttore al distributore): Paese in cui l’acquirente ha la sede della propria attività economica o possiede uno stabilimento fisso al quale i prodotti energetici vengono erogati ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale;
– forniture destinate al consumatore finale: luogo in cui l’acquirente usa e consuma effettivamente i beni, coincidente con il luogo in cui gli stessi sono misurati mediante contatori o, allorché la totalità o parte dei beni non sia di fatto consumata dall’acquirente, criterio di cui al numero precedente.

Conseguentemente, sono rilevanti ai fini IVA in Italia le seguenti operazioni:
– acquisti da parte di soggetti passivi-rivenditori stabiliti nel territorio dello Stato, intesi come soggetti passivi la cui principale attività è rappresentata dalla rivendita di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo e che realizzano un consumo trascurabile di tali beni (art. 7-bis, co. 3, lettera a), DPR 633/1972);
– acquisti da parte di soggetti non rivenditori che usano e consumano tali beni in Italia (art. 7-bis, comma 3, lettera b), primo periodo, del Decreto IVA), per i quali, in sostanza, il luogo di tassazione viene a coincidere con quello in cui è situato il contatore;
– acquisti da parte di soggetti non rivenditori, compresi anche coloro che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato, che non usano né consumano in Italia, in tutto o in parte, i prodotti energetici acquistati (art. 7-bis, comma 3, lettera b), secondo periodo, del DPR 633/1972).

Al fine di individuare la qualità di “soggetto passivo-rivenditore” del cessionario, è sufficiente esaminare il comportamento tenuto dallo stesso in occasione dei singoli acquisti dei beni, senza dover prendere in considerazione il complesso delle attività svolte dal soggetto interessato. Conseguentemente, possono essere soggetti-rivenditori non solo i clienti-grossisti, ma anche coloro che acquistano una singola partita al fine di rivenderla. Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, la qualità di soggetto-rivenditore non viene meno allorché una parte dei beni acquistati venga utilizzata dallo stesso soggetto nell’ambito della propria attività economica al fine di sopperire a propri bisogni immediati, sempre che, tuttavia, tale uso e consumo sia di trascurabile entità (CM n. 54/2004).

Per le cessioni effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi nazionali è prevista l’applicazione, a norma dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972, del sistema del “reverse charge“ mediante il meccanismo dell’autofatturazione. Per le operazioni che hanno come destinatari privati consumatori ubicati in Italia, il fornitore estero è, invece, tenuto ad identificarsi in Italia a norma dell’art. 35-ter del DPR 633/1972 o a nominare un rappresentante fiscale in Italia al fine di assolvere l’IVA relativa alla cessione, emettendo la relativa fattura con IVA italiana.
Inoltre, i soggetti passivi nazionali che acquistano (o cedono) da (a) soggetti UE sono tenuti a presentare, obbligatoriamente con cadenza mensile, i modelli Intrastat compilandone la sola parte statistica. Ciò sebbene, in base a quanto detto in premessa, tali operazioni non configurano né un acquisto di bene intracomunitario né una cessione di bene intraUE.

Per gli stessi motivi, l’importazione di tali beni non è soggetta ad imposta in dogana (art. 68, comma 1, lettera g-bis), del Decreto IVA), anche se l’operazione di acquisto è comunque soggetta al rispetto degli obblighi procedurali doganali. Analogo discorso per le cessioni effettuate da soggetti nazionali nei confronti di acquirenti extracomunitari, le quali richiedono l’espletamento delle relative operazioni doganali. Tali ultime operazioni sono considerate a tutti gli effetti cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972, per cui consentono di portare in detrazione l’IVA sugli acquisti relativa assolta a monte in via di rivalsa (CM n. 54/2004).

Bando Agevolazioni consulenze Provincia MC: memoria per procedimenti di revoca

Fonte: www.studioastolfi.com

In questi giorni stanno arrivando ad alcune  ditte comunicazioni di avvio del procedimento di revoca.

In particolare viene richiesto che nel caso di consulenza fornita da una società anche il curriculum del personale indicato per l’attività deve essere sottoscritto con dichiarazione  sostitutiva di atto notorio.

Si ritiene che la motivazione non sia convincente.

Si allega una bozza  di memoria da inviare eventualmente alla Provincia.

>>>> Vai alla bozza di memoria da presentare alla Provincia di Macerata (link esterno)

IVA: aggiornamento delle aliquote da parte della UE

La TAXUD  ha pubblicato l`aggiornamento, al 1° gennaio 2012, delle aliquote IVA applicate dagli Stati membri UE.

>>>> Scarica l’aggiornamento delle aliquote IVA al 1° gennaio 2012

Si tratta di otto capitoli che descrivono tutte le tipologie di aliquote IVA applicate negli Stati membri UE e dell’eurozona: aliquote standard, ridotte, zero-rate con relative suddivisioni di tipo geografico e affinità tra singoli Stati che applicano analoghe aliquote ordinarie e ridotte . Anche per la nuova edizione 2012 il documento reca, a fronte delle singole tabelle, una analisi dell’evoluzione delle aliquote IVA negli ultimi anni, oltre che delle ultime novità introdotte nella legislazione tributaria dei singoli Stati che applicano l’IVA nei rapporti commerciali.

Le aliquote ordinarie

Vince la classifica (si fa per dire … chiedetelo ai poveri cittadini di quel paese) la nuova aliquota ordinaria in vigore in Ungheria dal 1° gennaio 2012, il 27% (!), ancora peggio del 25%  già deciso nel 2009, che colloca l’Ungheria in cima alla classifica degli Stati UE. Rispettivamente al secondo e al terzo posto vi sono Svezia e  Danimarca (25%) e Romania (24%). Poi con aliquota IVA ordinaria al 23% vi sono Grecia, Irlanda, Polonia, Portogallo e Finlandia; a seguire la Lettonia al 22% seguita da Italia, Lituania e Belgio, al 21%. Entro il limite del 20%, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Austria, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito. Sotto vi sono Francia al 19,6 %, Germania e Paesi Bassi al 19%, Spagna e Malta con il 18%, ed infine, Cipro e Lussemburgo al 15%.

I dettagli per ogni categoria
L’aggiornamento tiene conto di tutte le modifiche che, nel rispetto della normativa comunitaria, gli Stati appartenenti alla UE e all’Unione economico-monetaria hanno apportato nei rispettivi ordinamenti con riferimenti dettagliati per ogni singola categoria di bene e servizio. Intanto in Europa, come oltreoceano, si discute sull’opportunità di trasferire la tassazione dal reddito ai consumi nell’ambito di una generale riforma fiscale.

FRODI IVA: dalla UE uno strumento in più per combatterle a fondo

Fonte: Fisco Oggi, Reg. 79/2012/CE

Autore: A. De Angelis

Data: 15/02/2012

Reca la data del 31 gennaio l’emanazione di un nuovo regolamento che introduce alcune novità contro l’evasione

L’Unione europea, con l’emanazione del regolamento di esecuzione n. 79/2012 del 31 gennaio 2012,  intende migliorare la valenza degli strumenti a disposizione degli Stati membri. L’obiettivo è rendere ancora più incisiva l’azione di contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto. A tal proposito nella normativa comunitaria, di recente approvazione, sono indicate le modalità applicative di talune disposizioni contenute nel regolamento 904/2010 del Consiglio. Quest’ultimo documento, che disciplina la cooperazione amministrativa e la lotta alle frodi Iva, ha rifuso e abrogato precedenti norme comunitarie in materia e  non ultimo il regolamento CE n. 218/92.

Lo spirito del nuovo regolamento
Le disposizioni, cui il regolamento 79/2012 intende dare pratica attuazione, sono contenute negli articoli 14, 32, 48, 49 e 51. In particolare le istituzioni comunitarie hanno ritenuto opportuno migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Per raggiungere questo obiettivo, ogni Stato è tenuto a specificare esattamente le informazioni oggetto di scambio attenendosi, inoltre, alle modalità pratiche e alle periodicità fissate per tali scambi. Le  informazioni sono trasmesse con l’ausilio delle autorità tributarie. Le modalità pratiche di scambio delle informazioni devono tenere anche nella dovuta considerazione la normativa in materia di fatturazione e di aliquote dell’Iva.
Il riferimento alla direttiva 2008/9/CE
La direttiva 2008/9/CE, per consentire agli Stati membri lo scambio di informazioni previste, costituisce, con alcune sue disposizioni, una normativa di riferimento. In particolare, l’articolo 9, paragrafo 2 prevede che lo Stato membro, destinatario di richiesta del rimborso, possa richiedere ulteriori informazioni elettroniche codificate, come previsto dal paragrafo 1 dello stesso articolo 9. A norma del paragrafo 2, inoltre, occorre specificare i codici da utilizzare per effettuare la trasmissione delle informazioni predette.
L’articolazione del regolamento
Il regolamento 79/2012 consta di ben 14 articoli e proprio nell’ultimo è contenuta e disciplinata la data di entrata in vigore, stabilita nei venti giorni successivi al primo febbraio 2012, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 2 e 3 contengono un elenco di quelle che vengono denominate categorie e sottocategorie di informazioni di scambio automatico. Tra le prime troviamo le informazioni relative agli operatori e ai mezzi di trasporto. Nelle sottocategorie, invece,  ulteriori dettagli sulle informazioni oggetto di scambio automatico, quali il numero di identificazione Iva o i dati sulle modalità di rimborso Iva. Entro il 20 maggio 2012, stabilisce l’articolo 4, ciascuno Stato membro deve notificare, alla Commissione europea, per iscritto, la sua eventuale astensione dalla partecipazione allo scambio automatico di una o più categorie o sottocategorie del regolamento. Quanto alle informazioni relative ai soggetti passivi, l’articolo 7, stabilisce che gli Stati membri forniscono dettagli relativi alla fatturazione facendo riferimento all’articolo 32 del regolamento UE n. 904/2010. Gli articoli 8, 9 e 10 trattano rispettivamente i codici da utilizzare nella trasmissione delle ulteriori informazioni a seguito di rimborso, il trattamento delle notizie relative alla descrizione dell’attività economica, alla notifica delle decisioni relative ai rimborsi Iva. Gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’articolo 12, a comunicare le norme nazionali in vigore nel settore di applicazione del regolamento 79/2012