INTRASTAT: semplificazioni modello servizi

E’ stato semplificato il contenuto informativo delle sezioni dei modelli Intrastat servizi resi / ricevuti, per adeguamento agli altri Paesi UE, con la determinazione n. 18978 del 19/02/2015 Dir. Agenzia Dogane e monopoli, che ha sostituito l’Allegato XI alla determinazione n. 22778 del 22/02/2010 (Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi intrastat), in base a quanto disposto ex art. 23 DLgs. 175/2014 “semplificazioni”, che dava 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto per emanare un provvedimento di modifica al contenuto degli intrastat servizi generici).

Le semplificazioni Intrastat consistono nel fatto che va comunicato solamente (vale sia per i mensili che i trimestrali):

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INTRASTAT: Scadenzario 2015 + INTR@web

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Scadenzario Intrastat 2015

Si forniscono degli esempi in calce allo scadenzario per comprendere le variazioni di periodicità

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Intr@web 2015: online il software 2015

Fonte: mailing list Intrastat – Agenzia Dogane

E’ disponibile sia l’aggiornamento versione 16.0.0.0 del software Intr@Web Stand Alone della versione 15.0.0.0, sia l’installazione completa Intr@Web Stand Alone versione 16.0.0.0.

L’aggiornamento tiene conto dell’adesione all’euro della Lituania.

Avvertenza importante: Per scongiurare un eventuale perdita dei dati inseriti nella precedente versione si raccomanda di effettuare il backup dei dati, prima dell’aggiornamento del software, tramite la funzione di menu utilità/manutenzione archivi/backup/totale..

Per effettuare l’aggiornamento del software Intr@Web Stand Alone dalla versione 15.0.0.0 occorre:

  1. Eseguire il download del file upgradestandalone16000_it.zip salvandolo sul proprio computer senza decomprimerlo;
  2. Aprire il software Intr@web selezionare il menu File=>Aggiorna software indicando il percorso dove è stato salvato il file;
  3. Al termine dell’aggiornamento viene evidenziato il tasto Riavvia: selezionandolo si riavvia il software aggiornato;
  4. L’aggiornamento non effettua modifiche ai dati precedentemente inseriti dall’utente.

L’aggiornamento Upgrade 16.0.0.0 è disponibile al seguente link:

Aggiornamenti per gli utenti che hanno già installato l’applicazione Intr@Web versione 15 (anno 2014).

L’installazione completa Intr@Web Stand Alone 16.0.0.0 per Windows e per Mac è disponibile al seguente link: Installazione completa 2015

è inoltre disponibile alla pagina:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Software+Intrastat/Software+Intrastat+anno+2015/

la tabella delle trasposizioni della Nomenclatura Combinata 2014-2015 in formato Excel

Attraverso questa tabella puoi verificare le variazioni intervenute nella codifica delle merci secondo la nomenclatura combinata negli anni 2014/2015

e-mail:dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it

PLAFOND IVA: fatturazione differita e nuova lettera intento

In caso di fatturazione differita, le cessioni di merci spedite o consegnate dopo l’11/02/2015 (fine del regime transitorio) possono essere effettuate senza IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972, solo se il fornitore ha ricevuto la lettera di intento con le nuove modalità, cioè:

  • l’esportatore con plafond IVA utilizza il nuovo modello e lo trasmette sia al proprio fornitore, sia all’Agenzia Entrate che rilascia l’apposita ricevuta (ex art. 20 co.1 DLgs. 175/2014).
  • Il fornitore deve avere la ricevuta dell’Agenzia Entrate (per le dichiarazioni di intento inviate cartacee) o deve aver verificato telematicamente che essa abbia ricevuto la dichiarazione di intento (vai alla pagina di verifica sul sito dell’Agenzia), ove riscontrare l’avvenuta presentazione di tale dichiarazione e stampare e/o fare pdf della schermata come prova. In caso contrario il fornitore che effettua operazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e di aver riscontrato la trasmissione della stessa all’Agenzia, subisce la sanzione dal 100% al 200% dell’IVA dovuta.

Questo perchè, per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza alla data di consegna o spedizione, quindi la consegna della merce al destinatario, scortata da DDT, realizza il momento impositivo dell’operazione, anche se la fattura per le cessioni di beni scortati da DDT può essere differita al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972). La fattura differita infatti è solo una semplificazione burocratica che nulla ha a che vedere con il momento impositivo dell’operazione.

Nel caso in cui, dal 12/02/2015, avviene la consegna della merce senza che l’esportatore abituale abbia presentato la dichiarazione d’intento secondo le nuove modalità, si avrà dunque che la cessione sarà avvenuta ai fini IVA, senza il riscontro del fornitore: in tal caso al momento dell’emissione della  fattura differita dovrà essere applicata l’IVA, non essendoci i requisiti ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/1972 ed ex art. 1 co. 1 DL 746/1983. Se non si vuole che ciò accada è chiaro che l’esportatore abituale deve trasmettere tempestivamente le lettere di intento con le nuove modalità, in modo che le fatture del fornitore possano essere fatte in regime di non imponibilità IVA.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento : in tal caso l’invio della nuova dichiarazione di intento dovrà avvenire prima della fatturazione o del pagamento, in modo che il fornitore possa verificare l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia.

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