IMPORT/DOGANA: ogni singolo è autonoma dichiarazione doganale

L’Agenzia Dogane con nota 16407/RU 9/2/2015 in risposta ad un quesito sulla corretta applicazione dell’alt.303 TULD ha stabilito che ogni singolo è autonoma dichiarazione doganale e che quindi è vietata la compensazione tra più partite contenute nella stessa dichiarazione doganale. Ciò vale anche per l’applicazione di sanzioni sull’IVA in importazione, le quali vanno, tuttavia, applicate separatamente.

Premessa: la dichiarazione o bolletta doganale può avere uno o più “singoli” (ogni singolo è una voce doganale diversa presente in bolletta), si chiedeva quindi, come applicare le sanzioni nel caso in cui una dichiarazione doganale sia composta da più “singoli” per i quali si verifichi una difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato in dogana, sia per quanto riguarda i dazi che l’IVA.

Normativa UE e Italiana: in assenza di armonizzazione della normativa UE sulle infrazioni doganali, gli Stati membri possono decidere il sistema sanzionatorio più appropriato, nel rispetto del diritto UE e dei suoi principi generali (proporzionalità ed effettività). In Italia, la norma di riferimento in materia di sanzioni amministrative all’import è l’art. 303 TULD, che è stato di recente modificato ex art. 11, co. 4 DL 16/2012; tale articolo contiene:

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IVA: illegittima l’IVA ridotta su e-books

La Corte di Giustizia UE ha stabilito con le sentenze C-479/13 e C-502/13 contro Francia e Lussemburgo che è illegittima l’IVA ridotta su e-books, libri digitali o elettronici

Il caso trae origine da un ricorso per inadempimento, previsto dall’articolo 258 TFUE, e proposto nel 2013 dalla Commissione UE contro la legislazione francese e quella del Lussemburgo che prevedevano l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta per le forniture di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli forniti mediante scaricamento.

I principi stabiliti dalla Corte di Giustizia

  • Sull’applicazione, da parte degli Stati membri UE, delle aliquote Iva ridotte, la direttiva 2006/112/CE pone dei vincoli alle legislazioni nazionali: tali aliquote sono ammesse in deroga al principio secondo cui gli Stati membri applicano un’aliquota IVA normale alle operazioni soggette a IVA e, pertanto, devono essere interpretate restrittivamente.
  • Ex art.98, paragrafo 2, direttiva Iva le aliquote ridotte sono applicabili unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, che fa riferimento – al punto 6 – alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico ossia, a cessioni di beni. La fornitura di libri elettronici, invece, non integra una cessione di beni, non potendosi il libro elettronico qualificare come bene materiale e, pertanto, non può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta.
  • Ex art.98, par. 2, co.2 direttiva Iva, viene confermata tale interpretazione: si esclude espressamente l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta ai servizi forniti per via elettronica, tra i quali è riconducibile la fornitura di libri digitali o elettronici.

Libri elettronici (e-books) e libri su supporto fisico

  • Ex punto 3 allegato II direttiva Iva, e art. 7, p. 1 e 2, Reg. UE 282/2011 e il punto 3 dell’allegato I di quest’ultimo, statuiscono che la fornitura del contenuto digitale di libri costituisce un servizio prestato tramite mezzi elettronici.
  • I libri su supporto fisico di cui al punto 6), allegato III, direttiva Iva sono quindi libri forniti insieme con un supporto fisico, quale un cd-rom, una chiavetta usb, ecc.Qualificazione IVA della fornitura di libri elettronici e di libri su supporto fisico

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INTRA UE/ IMPORT: esenzione IVA acquisti Intra UE in base al Paese di destinazione

Per la Corte di Giustizia UE per stabilire se è possibile l’esenzione IVA per acquisti intra UE di beni, si deve verificare se la cessione di tali beni sia esente nel territorio dello Stato UE di destinazione.

Il principio è stato affermato nelle seguenti cause riunite:

  • Causa C-144/13: una società NL effettuava importazioni e acquisti intra UE di protesi dentarie (la cui cessione è esente IVA in Olanda);
  • Causa C-154/13:  una società NL effettuava acquisti intra UE di protesi dentarie dalla Germania, applicando il regime di esenzione IVA (non previsto dalla normativa tedesca);
  • Causa C-160/13: una società NL acquistava protesi dentarie dalla casa madre SE, applicando l’IVA sull’acquisto intra UE.

La questione più importante è l’interpretazione dell’art. 140 lett. a) Direttiva 2006/112/CE, in forza del quale gli Stati membri esentano da IVA gli acquisti intra UE di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio: secondo la Corte UE “nel loro rispettivo territorio” deve intendersi riferita allo Stato UE di acquisto dei beni, quindi un acquisto intra UE è esente da IVA, se la cessione dei beni acquistati costituisce un’operazione esente nello Stato membro di destinazione.

Nel caso concreto, la cessione di protesi dentarie è:

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Bando MARCHI +: chiusura sportello online

Chiusura sportello Marchi +

Avviso –

Il Ministero dello Sviluppo economico comunica la chiusura dello sportello a valere sullo strumento Marchi +, finalizzato ad agevolare la registrazione di marchi comunitari e internazionali da parte delle micro, piccole e medie imprese, per l’esaurimento delle risorse stanziate.

L’avviso relativo alla suddetta sospensione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 febbraio 2015, n.42 – Serie Generale.

L’avviso relativo al Bando Marchi + era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 maggio 2012, n. 105 – Serie Generale.

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