DISEGNI +2: pubblicate le prime FAQ 10/09/2014

Sono state pubblicate sul sito dedicato all’iniziativa “DISEGNI + 2” le prime FAQ, che sono consultabili al seguente link:

>>> FAQ DISEGNI + 2

Si ricorda che possono essere inviati quesiti all’indirizzo email info@disegnipiu2.it  e che la presentazione delle domande online avverrà a partire dal 06/11/2014.

Vedi anche:

>>> DISEGNI+ 2: online il nuovo bando domande dal 06/11/2014

IVA: ai fini IVA c’è Stabile Organizzazione solo con l’elemento umano

Con la CM 26/E/2014, sul regime fiscale delle operazioni legate all’ Expo 2015 a Milano, si indicano anche alcuni criteri di identificazione di una stabile organizzazione, validi anche al di là dell’ambito della circolare stessa. Si tratta, in particolare, di indicazioni utili nel momento in cui l’impresa estera decide di operare sul mercato italiano per un singolo affare, chiaramente per un periodo di tempo non marginale, sicché in certi contesti non è immediatamente chiaro se la struttura italiana per mezzo della quale viene svolta tale attività sia o no stabile organizzazione. Continue reading

DISEGNI +2: online il nuovo bando domande dal 06/11/2014

Fonti: Ateneoweb del 27/08/2014UIBM 

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, attraverso una Convenzione siglata il 16 dicembre 2013, ha affidato all’Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo in favore di PMI imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Tale intervento, denominato“DISEGNI+2”, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:

  • la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 – Produzione);
  • la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2– Commercializzazione).

Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano complessivamente a euro 5.000.000,00 e consistono in contributi in contributi in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili.  La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e di Unioncamere.
L`avviso relativo al bando per la concessione delle agevolazioni in questione e` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2014 – Serie Generale n. 183.

Le FAQ saranno disponibili a partire dal 10/09/2014, e sarà possibile inviare quesiti alla mail info@disegnipiu2.it sempre a partire dal 10/09/2014.

Lo Studio Giardini seguirà questo Bando congiuntamente ad un consulente esperto in proprietà industriale.

>>>> Vai al sito dedicato al Bando

>>>> Vai alla modulistica del Bando

>>>> DM 01/07/2014 – criteri e modalità per la gestione del programma di agevolazione

EXPORT: non imponibili le cessioni verso San Marino anche senza rispetto di prescrizioni formali

La Cassazione, con la sentenza n. 16450 del 18 luglio 2014, ha stabilito che non può essere negato ad un operatore economico stabilito in Italia il regime di non imponibilità per le cessioni di beni effettuate verso San Marino, nel momento in cui non sono state osservate tutte le prescrizioni formali previste dalla legge, ma i beni sono effettivamente usciti dal territorio italiano e sono stati presi in carico dal cessionario sanmarinese.

La non imponibilità viene quindi riconosciuta in subordine a due fattori:

  • dal punto di vista sostanziale, all’effettiva uscita dei beni dallo Stato italiano e, quindi, dall’UE per essere destinati al cessionario sanmarinese;
  • dal punto di vista formale al fatto, non contestato dall’Agenzia Entrate, che l’impresa italiana era effettivamente in possesso delle copie delle fatture emesse per l’operazione debitamente vidimate dal timbro a secco dell’Ufficio Tributi di San Marino,

Quanto sopra è stato ritenuto sufficiente ai fini della non imponibilità anche senza l’ulteriore nota a margine del ricevimento delle copie delle fatture nei registri IVA.