DOGANA: Libera circolazione merci ed entrata Croazia nell’UE

Fonte: www.cnsd.it

Data: 17/06/2013

A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia  all’Unione europea, siglato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. Il Consiglio ha dunque ritenuto necessario modificare i seguenti atti, inserendo in ciascuno di essi i riferimenti alla Croazia:

–       una serie di direttive nel settore della libera circolazione delle merci, elencate dalla Direttiva 2013/15/UE del Consiglio del 13 maggio 2013;

una serie di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, elencati dai Regolamenti (UE) N. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 e N. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013.

Allegati:

Consiglio d’ Europa – Direttive – 13052013

Consiglio d’ Europa – Regolamenti – 517 -13052013

Commissione Europea – 2013 – Regolamenti – 519 – 2102013

INTRA UE/DOGANA: prime conseguenze per le navi dell’ingresso della Croazia nella UE

Fonte: Fisco Oggi
Autore: B. Bivona
Data: 17/06/2013

Unione europea: Zagabria vale un 28. Per le navi primi effetti fiscali

La Commissione europea ha acceso il semaforo verde per l’ammissione della Croazia nel club degli eurostati
Dopo Bulgaria (26°) e Romania (27°) dal 1° luglio 2013 “Zagabria” diventa la ventottesima stella della bandiera dell’Unione. L’ampliamento dei confini dell’Unione europea, esito di un rigoroso processo durato oltre 10 anni, secondo Stefan Fule, Commissario europeo per l’allargamento e la politica europea di vicinato, rileva come esempio da seguire per gli altri Paesi balcanici (Montenegro, Serbia e Bosnia) ad avvicinarsi alla organizzazione comunitaria.Processo concluso il 17 maggio
Un percorso verso l’Europa che, storicamente, deve segnarsi con il 1991, anno in cui i croati si sono pronunciati attraverso il referendum per l’indipendenza del Paese dalla Jugoslavia.Il primo passo formale per l’ingresso comunitario, invece, è stato messo in campo nel gennaio 2012 quando nel corso del referendum popolare il 66 per cento (del 44 per cento dei cittadini croati aventi diritto al voto che si è recato alle urne) ha detto si all’Europa.
Attesa la ratifica del Trattato di adesione da parte dei 26 Stati membri, il 17 maggio scorso è arrivato anche l’ultimo via libera da parte della Germania. L’ok del Bundestag tedesco è arrivato con 583 voti favorevoli, 6 astensioni e 0 contrari sebbene nel dibattito interno sulla opportunità dell’adesione della Croazia nella comunità si sono alternati due orientamenti contrastanti: i favorevoli e gli scettici.
Ad ogni modo, la Croazia – seguendo la Slovenia – dalla metà del 2013 diventa il secondo Paese delle sei Repubbliche della ex Jugoslavia a entrare nell’Unione.

Non soltanto fisco
Anche se su alcuni aspetti la Croazia deve ancora risolvere talune questioni (il contrasto alla corruzione a livello locale specie nel settore degli appalti pubblici, la lotta contro il fenomeno della criminalità organizzata e, non per ultimo, il traffico degli esseri umani), passi importanti sono stati compiuti per quanto concerne il fenomeno dell’integrazione fiscale comunitaria nell’ambito del quale rientrano soprattutto le questioni della tassazione indiretta.
Obiettivo di questo Paese è rendere la legislazione interna il meno possibile asimmetrica e disarmonica con quella degli altri partner aderenti al club europeo.
Per tali ragioni, il Parlamento europeo, di recente, ha invitato la Croazia a perseguire il mantenimento della stabilità del settore bancario e  continuare la politica di consolidamento fiscale per rafforzarne la competitività.

Una prima conseguenza fiscale
L’adesione della Croazia al club europeo, comunque, ha già comportato dei cambiamenti sul piano fiscale. Fino a poche decine di giorni fa, infatti, gli armatori stranieri, proprietari di una unità da diporto o sportive, hanno potuto beneficiare dello status di extra Ue. In particolare, è stata concessa la possibilità di fruire dello stato di merce in transito con relativa sospensione delle imposte.
L’appartenenza all’Unione, invece, dato che comporta l’integrazione doganale, prevede per i cittadini/armatori comunitari la regolarizzazione delle barche con conseguente dichiarazione per la libera circolazione, pagando i diritti doganali e l’Iva. La circolazione delle barche esente da vincoli doganali è ammessa soltanto per quelle unità regolarmente iscritte nei registri navali dello Stato adriatico. Per tali ragioni, il governo croato ha concesso un termine transitorio di cinque mesi (dal primo gennaio 2013 al 31 maggio 2013) per adeguare la posizione fiscale in modo agevolato e immatricolare le barche applicando la tassa doganale del 1,7% o del 2,7% e versare l’Iva con aliquota del 5% sul valore doganale dell’unità. Dopo quella data, ovvero dal primo giugno 2013, infatti, l’aliquota Iva è passata al 25%.

Fonti

BANDI PROVINCIA FM: Agevolazioni per consulenze

Fonte:  http://www.provincia.fermo.it/sostegno-innovazione

Scadenza: 4 luglio 2013

1) INCENTIVI ALLE PMI PER LA SPERIMENTAZIONE DI MODALITA’ ORGANIZZATIVE CHE INCREMENTINO LA PRODUTTIVITA’ SALVAGUARDANDO  I LIVELLI OCCUPAZIONALI

Avviso approvato con DD n. 79 del 15/05/2013 – Rettificato con DD n. 85 del 29/05/2013 e DDn. 98 del 13/06/2013

è finalizzato a finanziare le piccole e medie imprese con un contributo a fondo perduto fino a 30.000 euro per realizzare progetti aziendali più strutturali della durata massima di 10 mesi suscettibili di incrementare la loro produttività e mantenere i livelli occupazionali e per questo motivo il contributo può riguardare sia le spese immateriali (ad esempio consulenze) che l’acquisizione di attrezzature;

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2) AZIONI DI CONSULENZA E CHECK UP FINALIZZATE A FAVORIRE L’INTRODUZIONE DI INNOVAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEI MODELLI PRODUTTIVI.

Avviso approvato con DD n. 79 del 15/05/2013 

E’ finalizzato a finanziare progetti della durata massima di 4 mesi attraverso l’acquisizione di consulenze altamente innovative con un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro;

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3) AZIONI DI CONSULENZA E CHECK UP FINALIZZATE A DIAGNOSI ORGANIZZATIVE E DI POSIZIONAMENTO STRATEGICO

E’ finalizzato a rinforzare le imprese operanti nei settori dei beni culturali, ambientali, paesaggistici e nel turismo, settori produttivi considerati strategici per la nostra realtà territoriale, con un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro per avviare percorsi innovativi, della durata massima di 4 mesi, sempre attraverso l’acquisizione di consulenze avanzate.

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BACHECA AGEVOLAZIONI

INTRA UE: lungo strade e ponti di confine Iva in deroga al regime ordinario

Fonte: Fisco Oggi

Autore: A. De Angelis

Data: 13/06/2013 

La misura adottata dal Consiglio europeo riguarda il luogo di imposizione dove fatturare beni e servizi, soggetti a Iva

Il Consiglio europeo, con la decisione 2013/237/UE,  ha accordato le richieste presentate da due Stati membri, Repubblica ceca e Polonia, e relative all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, nota anche come sesta direttiva Iva. Secondo l’articolo 395, paragrafo 2, della sesta direttiva Iva, la Commissione europea aveva comunicato agli altri Stati dell’Unione la richiesta di una misura speciale di deroga come quella avanzata dal governo ceco e dal governo polacco.
La richiesta di Repubblica ceca e Polonia
La richiesta,  riguarda la determinazione dell’Iva su opere di infrastruttura stradale realizzate al confine e in comune, tra i due Stati. Quindi la misura di deroga speciale al richiamato articolo 5, riguarda il luogo di imposizione in base al quale fatturare beni e servizi, soggetti ad Iva, destinati alla manutenzione dei ponti e dei tratti stradali in comune. Ecco che allora, si evince, che il leit motiv della richiesta è quello di una semplificazione della procedura di riscossione dell’imposta. Le operazioni imponibili dovranno, pertanto, essere considerate come avvenute nel territorio dell’uno o dell’altro Stato. Tutto questo, però, sarà possibile grazie ad un accordo, presente come allegato alla decisione 237, tra i due Paesi e volto a stabilire criteri e modalità da seguire, di volta in volta, per l’individuazione del luogo di imposizione delle opere al confine ceco-polacco. C’è da sottolineare che per la completa efficacia della misura speciale, occorre che gli Stati protagonisti si adoperino per la stipula di uno specifico accordo con cui condividere un programma di realizzazione e manutenzione di infrastrutture stradali di confine.L’istituzione di un comitato Iva    
Al riguardo, è stato istituito un apposito comitato Iva ai sensi dell’articolo 398 della direttiva 2006/112/CE il cui scopo è quello di essere tempestivamente informato in merito all’applicazione del regime speciale Iva. Da una lettura dell’articolo 2, della decisione 237, si evince come una volta individuata l’infrastruttura stradale di confine e attribuita, come luogo di imposizione, alla Repubblica ceca o a quella polacca le relative cessioni di beni e o prestazioni di servizi, destinati alla costruzione o manutenzione dell’opera, saranno considerati parte del territorio dello Stato scelto.

Gli effetti sul gettito erariale
Per quanto riguarda l’impatto sul gettito erariale è stato valutato come la deroga in oggetto avrebbe una incidenza minima sull’ammontare complessivo delle entrate tributarie. Il gettito di riferimento, inoltre, è quello derivante dal prelievo allo stadio del consumo finale. In considerazione del fatto che l’imposta sul valore aggiunto un’imposta che grava principalmente sul consumo finale, l’incidenza della decisione 237 non è pertanto da ritenersi negativa sulle risorse proprie dell’Unione derivanti da tale imposta. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione e, come è facile intendere, destinatari della stessa sono i due Stati membri propositori dell’accordo.

La decisione finale
In conclusione, ai sensi della decisione in oggetto, l’individuazione del luogo di imposizione della cessione di beni o delle prestazioni di servizi destinati alla realizzazione e manutenzione di ponti e tratti stradali comuni ai due Paesi, tassativamente elencati nell’allegato 1, è quello del Paese come stabilito nell’accordo.