RIMBORSI IVA UE: natura del termine ordinatoria o perentoria

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La Cassazione, con ordinanza n. 11456 del 25/05/2011, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale sulla natura del termine (ordinatorio o perentorio) semestrale per la presentazione della richiesta di rimborso da parte di soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro UE, dell’IVA assolta in Italia sugli acquisti di beni e servizi.
Assonime, con nota del 22/06/2011, precisa che, ex art. 7, par. 1, dell’Ottava Direttiva n. 79/1072/CEE (sostituita, a partire dal 1° gennaio 2010, dalla Direttiva 2008/9/CE) il termine per chiedere il rimborso dell’IVA pagata in uno Stato membro UE, da parte di soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, era fissato al 30 giugno (6 mesi) successivo allo scadere dell’anno civile nel corso del quale l’imposta era divenuta esigibile (attualmente il termine è il 30 settembre, 9 mesi quindi).

In proposito, la Cassazione ha affermato a più riprese (v. ultima sentenza n. 286 del 12/01/2010) che il termine entro il quale i soggetti non residenti devono presentare la richiesta di rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro UE riveste carattere meramente “ordinatorio”, e che, pertanto, il mancato rispetto dello stesso non comporta la decadenza dal diritto al rimborso: tale orientamento non è condiviso però dall’Amministrazione finanziaria, che lo ritiene “perentorio” (RM 320966/1985, RM 47/E/2000).

Con la suddetta ordinanza di rimessione, pertanto, la Cassazione (ritenendo che la corretta individuazione della natura giuridica del termine in questione non possa prescindere dall’interpretazione della richiamata normativa comunitaria) ha chiesto alla Corte di Giustizia di conoscere “se il termine di sei mesi successivi allo scadere dell’anno civile nel corso del quale l’imposta è divenuta esigibile, previsto, per la presentazione della domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti passivi non residenti all’interno del Paese, dall’art. 7, par. 1, ultimo periodo, dell’Ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE abbia carattere perentorio, sia cioè stabilito a pena di decadenza dal diritto al rimborso”.

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