RIMBORSO IVA NON RESIDENTI: scadenza del 31 marzo 2011

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Con l’entrata in vigore della Direttiva 2008/9/CE, a partire dal 1° gennaio 2010 (quindi con i rimborsi relativi all’anno 2009) il meccanismo del rimborso dell’IVA pagata da un soggetto passivo in uno Stato diverso da quello di stabilimento è ora il seguente:
  • i soggetti passivi IVA residenti in uno Stato UE possono ottenere il rimborso dell’IVA addebitatagli nello Stato membro di rimborso per beni e servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro;
  • i soggetti passivi IVA residenti in Italia possono chiedere il rimborso nei vari Paesi UE per i costi ivi sostenuti, secondo la disciplina sulle detrazioni operante nei singoli Stati.
In particolare, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso IVA in uno stato UE diverso da quello in cui sono stabiliti devono presentate l’istanza esclusivamente via web direttamente al paese in cui sono stabiliti (tramite la propria amministrazione fiscale) entro il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello di riferimento.
Per le sole istanze relative al 2009 (cioè per l’IVA pagata all’estero nel 2009 di cui si sarebbe dovuto chiedere il rimborso entro il 30 settembre 2010) è stato deciso, a causa delle difficoltà verificatesi nell’attuazione delle procedura telematiche in alcuni Stati UE, di prorogare il termine del 30 settembre 2010 al 31 marzo 2011.
In Italia tale proroga è stata recepita con Provvedimento prot. 141440/2010 dell’11/11/2010 del direttore dell’Agenzia Entrate.
Riepiloghiamo di seguito brevemente la procedura.
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SOGGETTI ITALIANI
I contribuenti italiani presentano la richiesta di rimborso tramite Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, con i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. L’abilitazione può essere chiesta e ottenuta anche da soggetti non residenti che però devono prima chiedere il codice fiscale italiano (con modello AA5/6) e dopo l’abilitazione devono essere in possesso di formale delega per potere avanzare la richiesta di rimborso al centro operativo di Pescara.
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SOGGETTI UE
I soggetti residenti in altro stato UE che vogliono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia devono presentare la richiesta di rimborso alla propria amministrazione finanziaria la quale provvederà ad inoltrarla all’agenzia delle Entrate.
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SOGGETTI EXTRA UE
I soggetti extra UE, invece, continuano a presentare le richieste di rimborso in formato cartaceo, tramite il [download id=”6619″]
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PROCEDURA TELEMATICA
Per accedere al servizio telematico occorre collegarsi al sito www.agenziaentrate.it, accedere al portale per i rimborsi IVA e compilare on line la domanda con l’ausilio della Guida Operativa messa a disposizione nel sito: sempre nel sito inoltre sono riportate tabelle che aiutano i contribuenti a conoscere le diverse condizioni vigenti nei singoli Paesi della UE e i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati.
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CONDIZIONI
Il contribuente:
  • deve aver svolto attività d’impresa,
  • non aver effettuato unicamente operazioni esenti e non soggette che non danno diritto al rimborso,
  • non essersi avvalso del regime dei minimi, o del regime speciale per i produttori agricoli.
La domanda di rimborso può essere:
  • trimestrale: per tali richieste l’importo minimo rimborsabile è pari a 400 euro (se inferiore il rimborso sarà annuale);
  • annuale: per tali richieste l’importo minimo rimborsabile è di 50 euro.

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