RIMBORSO IVA UE 2014: scadenza 30 settembre 2014

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Entro il 30 settembre 2014 i soggetti passivi stabiliti in Italia che nel 2013 hanno assolto l’IVA in altri Stati UE possono richiedere il rimborso dell’IVA assolta all’estero .

CONDIZIONI PER IL RIMBORSO IVA UE

Di norma, le condizioni per il rimborso sono fissate dallo Stato di stabilimento del soggetto passivo richiedente (per l’’Italia, v. art. 38-bis1  DPR 633/1972 e provv. Agenzia Entrate 29/04/2010): ex art. 6 Direttiva 2008/9/CE, infatti, i soggetti passivi che richiedono l’IVA a rimborso in uno Stato in cui non sono stabiliti, “devono effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui sono stabiliti”; quindi ad es. se un soggetto passivo IT chiede a rimborso l’IVA assolta in UK o in ES deve comunque sottostare alle norme italiane in materia di detrazione, quindi vanno verificati:

  • principio dell’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività di impresa, ex art. 19 co. 1 DPR 633/1972;
  • assenza di condizioni di indetraibilità oggettiva per l’IVA sui beni e servizi acquistati.
  • eventuale presenza di limitazioni (o riduzioni) alla detrazione dell’IVA nello Stato di acquisto in merito allo specifico bene o servizio acquistato, dato che non può essere rimborsata l’IVA assolta in uno Stato UE su un bene o servizio che, secondo la normativa fiscale di quello Stato, è indetraibile (totalmente o parzialmente).
  • per i soggetti passivi in regime di “pro rata”, la detrazione si applica in relazione alla percentuale detraibile applicata in Italia (v. art. 38-bis2 co. 3 DPR 633/1972 che disciplina i rimborsi per l’IVA assolta in Italia da parte di soggetti residenti in altri Stati UE, ed anche in senso analogo, art. 6 direttiva 2008/9/CE)
  • assenza di stabile organizzazione nello Stato UE in cui l’IVA è stata assolta. Ex art. 6 Direttiva 2008/9/CE, il rimborso spetta nella misura in cui il soggetto passivo non è stabilito nello Stato del rimborso; per stabile organizzazione “IVA” in un altro Stato UE, si intende una qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di  permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici, ex art. 11 Reg. UE 282/2011. Non rileva, invece, la nomina, da parte del soggetto non residente, di un rappresentante fiscale nello Stato del rimborso (Corte di Giustizia UE 6/02/2014, causa C-323/12).

RICHIESTA DI RIMBORSO

Il rimborso IVA nei confronti dell’altro Stato UE è richiesto telematicamente, tramite lo specifico portale messo a disposizione dall’Agenzia Entrate, che effettua il controllo e la gestione delle istanze, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, tramite il Centro Operativo di Pescara. In particolare, ex art. 38-bis1 comma 2 DPR 633/72, l’istanza viene rifiutata se il contribuente, nel periodo di riferimento:

  • non ha svolto in Italia un’attività di impresa, arte o professione;
  • ha effettuato unicamente operazioni che non conferiscono il diritto alla detrazione;
  • si è avvalso del regime dei contribuenti minimi ovvero del regime speciale per i produttori agricoli.

L’Agenzia Entrate, ricevuta l’istanza, effettua le verifiche sul contenuto della stessa, sulla base del disciplinare previsto dal provvedimento 01/04/2010, all. B. Infine, si precisa che il termine per la presentazione dell’istanza (30 settembre anno successivo al periodo oggetto di rimborso), indicato ex art. 15 Direttiva 2008/9/CE, ha natura decadenziale: la Corte di Giustizia UE (sentenza 21/06/2012, causa C-294/11) ha, infatti, dichiarato legittimo il diniego, da parte dell’Amministrazione nazionale, di rimborso dell’IVA a un soggetto non residente a fronte di un’istanza presentata successivamente al decorso del termine.

Sul sito della UE sono presenti ulteriori informazioni inerenti la disciplina dei rimborsi ai soggetti non residenti, nonché dei vademecum di taglio pratico, che illustrano le procedure adottate da ciascuno Stato UE.

RIMBORSI A SOGGETTI EXTRA UE

Infine, i contribuenti non stabiliti nella UE, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (attualmente Israele, Svizzera e Norvegia), devono presentare la richiesta di rimborso IVA relativa a beni e servizi acquistati in Italia, consegnando l’apposito modello Iva 79 direttamente al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara) oppure trasmettendolo tramite servizio postale o corriere espresso.

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