Bando INAIL: aggiornamento FAQ

Scadenza: 7 marzo 2012 h 18.00

Sono state pubblicate sul sito dell’INAIL le FAQ aggiornate al 01/03/2012 con la nuova domanda 7.14 che si riporta sotto

7.14 DOMANDA

Il progetto che si intende realizzare consiste nella rimozione della copertura in eternit e la realizzazione di una nuova copertura. Si richiede se sia finanziabile la realizzazione di un nuovo tetto con impianto fotovoltaico integrato.

RISPOSTA
Sono finanziabili  la  rimozione  e  lo  smaltimento  dell’amianto  nonché  le  spese  di  una  nuova copertura,  sempre  che l’intervento  comporti  il  miglioramento  delle  condizioni  di  salute  e sicurezza dei lavoratori; non sono finanziabili l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, pertanto,  in  caso  di  copertura  con  impianto  fotovoltaico  integrato,  nella  perizia  giurata  il tecnico incaricato dovrà indicare i costi della sola copertura (finanziabile), distinti da tutti gli altri costi relativi alla componente impiantistica non finanziabile (pannello fotovoltaico).

>>>> Scarica le FAQ aggiornate al 01/03/2012

Per la documentazione completa (bando, sintesi del bando, faq, schema perizia giurata, avviso pubblico Marche) si rinvia a questa pagina del sito dello Studio Astolfi:

>>>> Scarica la documentazione completa sul bando INAIL 2011

TERRITORIALITA’ IVA: sentenza UE su stand fieristici

La Corte di giustizia UE con sentenza n. 530/09 del 27 ottobre 2011 ha precisato che la prestazione di servizi consistente nella fornitura di stand fieristici o espositivi (progettati, locati e montati a favore di clienti), ai fini della territorialità IVA, varia  se, in particolare:

  • lo stand viene concepito o utilizzato per esporre i prodotti a fini pubblicitari al di fuori di una fiera o manifestazione, segue le regole della pubblicità (tassazione nel Paese del committente soggetto passivo d’imposta in ogni caso sia prima che dopo il 2010);
  • lo stand viene messo a disposizione solo per una determinata fiera o esposizione, segue le regole delle manifestazioni (tassazione nel Paese ove si svolge la fiera fino al 2010, dal 2011 nel Paese del committente se soggetto passivo d’imposta);
  • lo stand è utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni che si sono svolte in Stati UE diversi, valgono:
    • dal 2010 la regola standard di tassazione nel Paese del committente se soggetto passivo d’imposta, 
    • prima del 2010, invece, in molti Paesi (tra cui l’Italia) il luogo dell’utilizzo (tassazione ove il bene era messo a disposizione del cliente).

LE 3 REGOLE DI TERRITORIALITA’ IVA

Secondo gli eurogiudici, per individuare il luogo di tassazione ai fini IVA, quindi lo Stato in cui vanno sottoposti a tassazione tali servizi, è necessario riferirsi alle regole riguardanti:

  • le prestazioni pubblicitarie;
  • il luogo di materiale esecuzione di una manifestazione fieristica;
  • le locazioni di beni mobili, diversi dai mezzi di trasporto.

Non si può mai ricollegare tali servizi ad un bene immobile, come sostenuto da uno Stato (Polonia) che erroneamente assoggettava ad imposta locale tali prestazioni, in occasione di fiere o manifestazioni organizzate sul proprio territorio.

In tal senso l’Italia si è già adeguata con CM 37/E/2011.

In particolare, viene rilevato dalla Corte UE, tali prestazioni sono qualificate come pubblicitarie quando lo stand è utilizzato per la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico sull’esistenza o sulle qualità del prodotto o del servizio proposto dal locatario per accrescerne le vendite, o quando costituisce parte indissociabile di una campagna pubblicitaria.

Diversamente la prestazione può essere qualificata come accessoria all’evento fieristico quando consiste nella progettazione e nella messa a disposizione temporanea di uno stand per una fiera o un’esposizione determinata su un tema culturale, artistico, sportivo, scientifico, educativo, ricreativo o simile, o di uno stand corrispondente a un modello per il quale l’organizzatore di una fiera o esposizione ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l’aspetto visivo.  È però necessario, a tal fine, che lo stand sia fornito in vista di un evento che si svolge, anche ripetutamente, in un luogo preciso.

Qualora invece lo stand sia utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni in stati membri diversi, la prestazione deve essere qualificata come locazione di beni mobili materiali.

La Corte UE conclude che, comunque e indipendentemente dalla situazione, una prestazione come quella del caso di specie non può essere qualificata come una prestazione di servizi ricollegabile a un bene immobile, poiché non presenta alcun nesso diretto con un bene immobile, non essendo sufficiente la sola circostanza che uno stand fieristico o espositivo debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile, o all’interno del medesimo.