INTRASTAT: software Intr@web anno 2022 Dogane

INTRASTAT: software Intr@web anno 2022 Dogane versione 23.0.0.0

L’Agenzia Dogane ha reso disponibile oggi l’installazione completa Intr@Web Stand Alone e Client/Server versione 23.0.0.0.

COME INSTALLARE software Intr@web anno 2022 Dogane

Il software Intr@Web 23.0.0.0 anno 2022 per Windows e per MAC è disponibile al seguente link: Installazione completa 2022.
La tabella delle trasposizioni della Nomenclatura Combinata 2022 in formato PDF si trova nella pagina:
https://www.adm.gov.it/portale/software-intrastat-anno-2022
Attraverso questa tabella puoi verificare:

  • i nuovi codici di nomenclatura combinata validi dal 2022;
  • i codici di nomenclatura combinata validi nell’anno 2021 che hanno subito modifiche per l’anno 2022.

Passo 1. FARE UN BACKUP COMPLETO DELLA VECCHIA VERSIONE 2021 (versione 22.0.0.0):

Apri la vecchia versione, vai su Utilità >>> Archivi – Manutenzione >>> Backup >>> Totale

Passo 2. Verificare se si usa PC a 32 bit o a 64 bit

Passo 3. Scaricare applicazione appropriata (a 32 o a 64) dalla pagina Installazione completa 2022.

Passo 4. Una volta scaricata cliccaci sopra, partirà l’Install Anywhere del software e procederà ad installare il programma

Passo 5. Importare i dati dalla precedente installazione (N.B. solo per la nuova installazione):

Sul nuovo programma appena installato vai su Utilità >>> Archivi – manutenzione >>> importa da installazione precedente. Tale funzionalità permette di recuperare anche i tracciati di importazione, le formule per il valore statistico, i codici magazzino e i tassi di cambio e la funzionalità di backup e restore.

Selezionare il file intradb.data dell’installazione precedente che dovrebbe stare su C:\Agenzia delle Dogane\Intr@Web-Stand-Alone-22.0.0.0\intradb\intradb.data, e premere OK

Apparirà una finestra in cui si specifica che Confermando l’operazione gli attuali dati verranno persi ed i dati della precedente installazione ripristinati. Vuoi procedere con il ripristino? rispondere SI

Apparirà una finestra in cui si avvisa Ripristino completato. Riavvio dell’applicazione richiesto. Premere OK per riavviare

Verificate che l’operazione sia andata a buon fine e che vi abbia preso tutti i dati, altrimenti è da ripetere.

CONFIGURARE INTRAWEB PER LA FIRMA
Per configurare il software per la firma solo la prima volta è necessario eseguire le seguenti operazioni:

  • accedere al menu Web — Invio per Dogane -> Firma Digitale
  • cliccare su Configura -> Repository
  • selezionare il file di firma .ks o .p12 come indicato nella pagina, inserire password e premere ok
  • al termine dovrete vedere sulla barra Informazioni a destra, Configurazione completata con successo

NOVITA’ INTRASTAT 2022

Dal 1° gennaio 2022 ci sono alcune novità di rilievo nei modelli Intrastat, ne abbiamo parlato nei seguenti articoli:

>>> Vai alla Sezione INTRASTAT del sito

INTRASTAT: intra acquisti per il 2017

Gli obblighi INTRA acquisti per il 2017 sono stati ripristinati.

Agenzia Entrate e Agenzia Dogane confermano, con il comunicato stampa del 16 marzo 2017, che a seguito dell’entrata in vigore del decreto Milleproroghe convertito (L. 19/2017 di conversione del DL 244/2016) , sono ripristinati per il 2017 gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT così come configurati per il 2016, venendo meno l’abolizione relativa agli INTRA acquisti già prevista dal DL 193/2016.

Il pieno ripristino dell’INTRA acquisti decorre dalla presentazione dei modelli relativi al mese di febbraio 2017, da effettuarsi entro il 27/03/2017.

Nel precedente comunicato stampa del 17 febbraio 2017, era stata richiesta la trasmissione dei modelli INTRA-2 relativi agli acquisti intra UE di beni effettuati nel mese di gennaio 2017 ai soli fini statistici, a carico dei soggetti passivi IVA con periodicità mensile (tale comunicato era anteriore alla conversione in legge del DL 244/2016, quiando quindi ancora era valido l’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 che disponeva la soppressione dal 1° gennaio 2017, dell’obbligo di presentazione degli INTRASTAT acquisti di beni e servizi ricevuti)

Poi ex art. 13 co.4-ter DL 244/2016 si è ripristinato l’obbligo fino al 31 dicembre 2017.

Nel comunicato, l’Agenzia Entrate evidenzia che i soggetti passivi IVA interessati hanno, per la quasi totalità, adempiuto correttamente all’obbligo (come era logico per chi scrive), ed inoltre precisa che a partire dagli adempimenti relativi a febbraio 2017, si deve fare riferimento al nuovo quadro normativo entrato in vigore – con la L.19/2017 di conversione del DL 244/2016 – in data 1° marzo 2017.

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DOGANA: estensione delle dichiarazioni doganali telematiche

Fonte: www.cnsd.it 

Data: 19/11/2012

Con  CM 16/D/2012 del 12 novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane completa il percorso per la digitalizzazione delle dichiarazioni doganali, ossia di passaggio al digitale, con l’eliminazione dei casi in cui era ancora richiesta la copia cartacea, con la relativa firma autografa, delle dichiarazioni trasmesse al Servizio Telematico Doganale (dichiarazioni in procedura ordinaria di importazione definitiva, di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea e dichiarazioni in procedura ordinaria e di domiciliazione di introduzione in deposito). A tal fine era già stata predisposta dall’Agenzia una nuova versione del tracciato del messaggio IM (ver. 2.0 – “Registrazione della dichiarazione di importazione e di introduzione in deposito”), pubblicata insieme alle relative regole e alle condizioni per la compilazione, in data 29 Febbraio 2012.

A seguito dell’esito positivo dei test condotti in ambiente di prova del Servizio Telematico Doganale, il tracciato del messaggio IM è stato aggiornato con:

  • l’introduzione del nuovo campo (prog. 15) “pre-clearing”, predisposto per un prossimo utilizzo nell’ambito della procedura omonima, ma che al momento non deve essere valorizzato;
  • l’introduzione del nuovo campo (prog. 30.2) “Codice e CIN luogo di scarico delle merci”, predisposto per consentire ai soggetti AEO, titolari di procedura domiciliata, di indicare un luogo di scarico diverso da quello di visita merci (prog. 30.1). Anche questo campo al momento non deve essere valorizzato;

Il nuovo messaggio IM consente in particolare:

a) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, e il conseguente sdoganamento telematico, per le operazioni di introduzione in deposito in procedura di domiciliazione, attualmente presentate via EDI con il messaggio B7;

b) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e di introduzione in deposito in procedura ordinaria, attualmente presentate via EDI con i messaggi B1 e B7;

c) lo scarico automatizzato delle partite di merce precedentemente introdotte in deposito doganale che, a seguito delle manipolazioni usuali previste dall’allegato 72 delle DAC (Reg. (CEE) n. 2454/93), hanno subito una variazione del codice delle merci. In tali casi, nei corrispondenti campi del tracciato del messaggio IM1 (rif. da 44.4 a 44.13), vanno indicati gli estremi della dichiarazione da esitare, il codice delle merci precedentemente introdotte in deposito, con la relativa massa netta, unitamente all’eventuale quantità espressa nell’unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale;

d) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, per l’estrazione di merce dal deposito di tipo E, gestito come deposito di tipo D. Tali dichiarazioni sono immediatamente svincolate, in quanto l’eventuale selezione per il controllo in linea è stata eseguita all’atto dell’introduzione in deposito. Nelle more della conclusione delle conseguenti modifiche al CDC – Circuito Doganale di Controllo, le dichiarazioni in oggetto sono comunque da intendersi immediatamente svincolate, anche nel caso di selezione “CD” o “VM”. Per esigenze tecnico-operative, tali dichiarazioni devono essere trasmesse durante l’orario di operatività dell’ufficio di controllo, nella giornata in cui è effettuata l’estrazione delle merci dal deposito.

Per il trattamento delle dichiarazioni di introduzione in deposito presentate ad un ufficio doganale diverso da quello di controllo non cambia nulla riguardo all’iter corrente. Pertanto ai predetti uffici devono essere inviati distinti messaggi IM, il primo all’atto del vincolo delle merci al regime del deposito (ufficio di vincolo), il secondo all’atto dell’introduzione delle merci nel deposito (ufficio di controllo).

Con la completa telematizzazione delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata, in applicazione dell’art. 2, comma 6, della Determinazione Direttoriale n°158326 del 14 dicembre 2010, per i soggetti titolari di procedura di domiciliazione per il regime di introduzione in deposito, sorge l’obbligo dell’invio delle relative dichiarazioni telematiche mediante l’utilizzo del msg. IM3 che sostituisce l’obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione nelle scritture. Tale messaggio va redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichiarazioni Doganali – tracciati unificati”.

Gli aspetti rilevanti di tale nota coordinati con quanto successivamente disposto dalla circolare 22/D del 2009, sono evidenziati nella stessa CM 16/D/2012. Considerate le difficoltà manifestate dagli operatori economici di disporre tempestivamente di tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione della casella 33 (codice delle merci), l’inesatta indicazione di tale casella non dà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (TULD), a condizione che la presentazione della relativa dichiarazione di esito sia preceduta dalla rettifica del codice delle merci indicato nella dichiarazione di vincolo al regime del deposito.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito in procedura ordinaria, l’utilizzo del messaggio “IM”, pur non essendo al momento oggetto di obblighi di livello europeo o nazionale, è fortemente consigliato, in considerazione delle semplificazioni introdotte. La presentazione delle dichiarazioni in questione avviene mediante l’invio di un messaggio IM, firmato digitalmente, che sostituisce la presentazione della relativa dichiarazione cartacea con firma autografa (redatta sul modello DAU o su carta vergine); di conseguenza la stampa su carta vergine di eventuali copie cartacee della dichiarazione telematica non richiede l’autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

L’accettazione della dichiarazione in A.I.D.A. è notificata all’operatore economico mediante l’invio di un messaggio contenente, almeno, il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione e gli estremi di annotazione sul conto di debito.

Il dichiarante, ai fini dello svincolo, presenta all’ufficio doganale competente, per ciascuna dichiarazione telematica inviata, un foglio di riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè:

–      gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);

–      i dati contabili relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif. casella B del DAU);

–      la lista dei documenti allegati alla dichiarazione;

a cui allegare tutti i documenti a sostegno della dichiarazione – conformemente a quanto previsto dall’art. 62 , comma 2, CDC e dall’art. 218 delle DAC.

Nel foglio di riepilogo va inoltre evidenziato:

a) l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione nei casi di operazioni di perfezionamento attivo e di ammissione temporanea di cui all’art. 497 par. 3 DAC e in ogni altra ipotesi in cui è necessaria una preventiva autorizzazione;

b) la prestazione di idonea garanzia per tutti i casi – compresi quelli di cui al punto precedente – in cui tale obbligo è previsto dalle vigenti norme.

L’assolvimento degli obblighi indicati ai precedenti punti a) e b) deve trovare riscontro nelle attestazioni di prassi indicate nel campo note, rif. 44.31 del messaggio IM.

Nelle more dell’attivazione dello Sportello unico doganale e del nuovo Portale per l’interoperabilità che consentiranno la consultazione per via telematica degli esiti relativi a tali dichiarazioni, il front office dell’ufficio, dopo aver verificato l’ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b), comunica all’operatore economico l’esito del circuito doganale di controllo, attivando la funzione Operazioni Doganali > Completamenti > Registrazione convalida presente nel menù di AIDA:

nel caso di dichiarazione selezionata “CA” provvede alla stampa del prospetto di svincolo, contenente i dati di riepilogo della bolletta, utilizzando l’apposito pulsante presente in Operazioni Doganali > Consultazione > Interrogazione > Bolletta e procede alla consegna all’operatore, senza l’apposizione di ulteriori attestazioni. Tale prospetto sostituisce la stampa del certificato di svincolo previsto attualmente in AIDA. Il prospetto di svincolo riporta, tra l’altro:

a. il codice di svincolo,

b. il codice fiscale del funzionario che ha eseguito la convalida,

c. il codice fiscale e il nominativo del funzionario che ha eseguito il calcolo del codice di svincolo,

d. la lista dei container,

e. la lista delle partite scaricate con i relativi dati quantitativi;

nel caso di operazioni selezionate dal sistema per un controllo (CD, CS, VM), l’ufficio controlli provvede, dopo aver eseguito il controllo richiesto ed averne inserito l’esito in AIDA, alla stampa e alla consegna del prospetto di svincolo.

Al fine di produrre il prospetto di svincolo su un unico foglio (nei casi in cui il numero dei singoli non è superiore a 4), riducendo il consumo di carta, la stampa, ove previsto, deve essere impostata con l’opzione “Pagine per facciata” al valore “2” e con la selezione fronte-retro. Gli uffici processi automatizzati sono invitati a razionalizzare la distribuzione delle stampanti, fornendo agli uffici preposti, per quanto possibile, quelle abilitate alla stampa fronte-retro

L’ufficio doganale procede all’archiviazione dei documenti (foglio di riepilogo e documenti a sostegno allegati). Ai fini del rilascio delle merce da parte del gestore dei magazzini/recinti di temporanea custodia, viene fatto presente che, per il tramite delle funzionalità previste nell’ambito del colloquio gestori T.C., i titolari dei citati luoghi dispongono di un messaggio per conoscere le partite di propria competenza scaricate da una dichiarazione doganale (cfr. manuale per l’utente del STD – tipo messaggio 3) a riprova dell’effettivo espletamento delle formalità doganali da parte del dichiarante, senza che il dichiarante presenti documentazione cartacea.

Qualora il gestore del magazzino non abbia ancora attivato il colloquio automatizzato, il dichiarante presenta il prospetto di svincolo, corredandolo, se del caso, di eventuali ulteriori informazioni per l’estrazione della merce dal magazzino/recinto.

Nelle more dell’attivazione delle funzionalità per la digitalizzazione degli adempimenti al varco di uscita, l’operatore economico presenta presso quest’ultimo il prospetto di svincolo, per l’espletamento delle relative formalità.

Per quanto riguarda invece, la cd. “procedura di soccorso “, vengono individuato una serie di casi in cui la stampa della dichiarazione può essere consentita la stampa cartacea della dichiarazione, alle condizioni previste dalla nota prot. n. 10249/RU/DCGT dell’8 marzo 2012, diretta agli uffici territoriali dell’Agenzia. Si tratta in particolare dei seguenti casi:

–      il sistema informatico dell’Agenzia e l’applicazione informatica dell’operatore non sono funzionanti;

–      è soltanto l’applicazione informatica dell’operatore economico a non essere funzionante. In tal caso la dichiarazione cartacea va presentata unitamente al supporto informatico (dispositivi USB, CD, DVD, etc.) contenente i dati di quest’ultima, predisposti secondo il tracciato del messaggio IM-IM1 e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk; ove ciò non fosse praticabile è consentita, in via eccezionale, la presentazione della sola dichiarazione cartacea.

–      qualora il sistema informatico dell’Agenzia registrasse un malfunzionamento relativo alla sola ricezione e gestione del messaggio IM, la dichiarazione può essere trasmessa/presentata utilizzando i messaggi B1 e B7.

Gli ulteriori dettagli operativi nonché il complesso della normativa di riferimento sono pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it, nella sezione “In un click”, seguendo il percorso “e-customs.it – AIDA” e nella sezione assistenza online.

Infine, per quanto riguarda le richieste di assistenza da parte degli operatori economici e degli uffici, le relative modalità sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-line” “Come fare per …. Richiedere assistenza” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane.

Le modalità per richiedere assistenza e per eventuali segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti da parte degli uffici territoriali, sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-line Come richiedere assistenza” della Intranet.

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti da parte degli operatori economici e degli Uffici territoriali limitatamente ai test effettuati in ambiente di addestramento, prima della data di estensione in esercizio di cui sotto, devono essere inviate all’indirizzo: dogane.helpdesk@agenziadogane.it

Le disposizioni della CM 16/D/2012 sono applicabili dalle ore 08:00 del 27 novembre 2012. In relazione alle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata, l’utilizzo delle vigenti procedure è consentito, esclusivamente fino alla suddetta data.

Al fine di permettere la registrazione della dichiarazione telematica delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura di domiciliazione, gli uffici delle dogane e le sezioni operative territoriali interessate devono abilitare, per il tramite dell’apposita funzione, il registro informatizzato “7T” prima dell’avvio in esercizio della nuova procedura.

DOGANA: modificati fogli avvertenze della cartella di pagamento Agenzia Dogane

Il Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate 14/05/2012 ha modificato le avvertenze di cui agli allegati 1-2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20/09/2010, relative ai ruoli formati dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane.

In seguito alle recenti novità per i ricorsi tributari notificati dopo il 06/07/2011 si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo.

Il Legislatore ha previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti.

Inoltre, la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l’aumento del contributo unificato nella misura della metà.