INTRASTAT: intra acquisti per il 2017

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Gli obblighi INTRA acquisti per il 2017 sono stati ripristinati.

Agenzia Entrate e Agenzia Dogane confermano, con il comunicato stampa del 16 marzo 2017, che a seguito dell’entrata in vigore del decreto Milleproroghe convertito (L. 19/2017 di conversione del DL 244/2016) , sono ripristinati per il 2017 gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT così come configurati per il 2016, venendo meno l’abolizione relativa agli INTRA acquisti già prevista dal DL 193/2016.

Il pieno ripristino dell’INTRA acquisti decorre dalla presentazione dei modelli relativi al mese di febbraio 2017, da effettuarsi entro il 27/03/2017.

Nel precedente comunicato stampa del 17 febbraio 2017, era stata richiesta la trasmissione dei modelli INTRA-2 relativi agli acquisti intra UE di beni effettuati nel mese di gennaio 2017 ai soli fini statistici, a carico dei soggetti passivi IVA con periodicità mensile (tale comunicato era anteriore alla conversione in legge del DL 244/2016, quiando quindi ancora era valido l’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 che disponeva la soppressione dal 1° gennaio 2017, dell’obbligo di presentazione degli INTRASTAT acquisti di beni e servizi ricevuti)

Poi ex art. 13 co.4-ter DL 244/2016 si è ripristinato l’obbligo fino al 31 dicembre 2017.

Nel comunicato, l’Agenzia Entrate evidenzia che i soggetti passivi IVA interessati hanno, per la quasi totalità, adempiuto correttamente all’obbligo (come era logico per chi scrive), ed inoltre precisa che a partire dagli adempimenti relativi a febbraio 2017, si deve fare riferimento al nuovo quadro normativo entrato in vigore – con la L.19/2017 di conversione del DL 244/2016 – in data 1° marzo 2017.

Riassumendo, entro il 27/03/2017, i soggetti passivi con INTRA mensile dovranno trasmettere i modelli:

  • INTRA-2 bis relativi agli acquisti intracomunitari di beni sia ai fini fiscali che ai fini statistici;
  • INTRA-2 quater relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari nel mese di febbraio 2017.

Eventuali ritardi rispetto alla scadenza di marzo non saranno sanzionati, data la prossimità della scadenza.

Per i soggetti passivi con INTRA trimestrale vale lo stesso discorso, essi dovranno trasmettere (entro il 26/04/2017) i modelli:

  • INTRA-2 bis relativi agli acquisti intracomunitari di beni sia ai fini fiscali che ai fini statistici;
  • INTRA-2 quater relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari nel 1° trimestre 2017.

Infine purtroppo nel comunicato stampa si dice che l’Agenzia Entrate, l’Agenzia Dogane e l’ISTAT stanno lavorando alla predisposizione del provvedimento ex art. 13 co.4-quater e 4-quinquies DL 244/2016, con il quale dovranno essere definite misure “semplificative” degli obblighi comunicativi, per diminuire il numero di soggetti obbligati all’invio dei modelli, modificando quindi le procedure informatiche attualmente previste (quindi sappiamo già che non sarà una semplificazione, perchè toccherà assimilare una procedura nuova e che sarà come sempre fatta di fretta e quindi probabilmente male). Tuttavia, l’Agenzia garantisce la tempestiva comunicazione delle semplificazioni che verranno adottate, al fine di consentire il necessario adeguamento da parte degli operatori. A quanto pare è veramente tanto difficile capire che si semplifica qualcosa riducendo il numero di passaggi di una procedura, non cambiando procedura in continuazione.

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