INTRASTAT: intra acquisti per il 2017

Gli obblighi INTRA acquisti per il 2017 sono stati ripristinati.

Agenzia Entrate e Agenzia Dogane confermano, con il comunicato stampa del 16 marzo 2017, che a seguito dell’entrata in vigore del decreto Milleproroghe convertito (L. 19/2017 di conversione del DL 244/2016) , sono ripristinati per il 2017 gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT così come configurati per il 2016, venendo meno l’abolizione relativa agli INTRA acquisti già prevista dal DL 193/2016.

Il pieno ripristino dell’INTRA acquisti decorre dalla presentazione dei modelli relativi al mese di febbraio 2017, da effettuarsi entro il 27/03/2017.

Nel precedente comunicato stampa del 17 febbraio 2017, era stata richiesta la trasmissione dei modelli INTRA-2 relativi agli acquisti intra UE di beni effettuati nel mese di gennaio 2017 ai soli fini statistici, a carico dei soggetti passivi IVA con periodicità mensile (tale comunicato era anteriore alla conversione in legge del DL 244/2016, quiando quindi ancora era valido l’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 che disponeva la soppressione dal 1° gennaio 2017, dell’obbligo di presentazione degli INTRASTAT acquisti di beni e servizi ricevuti)

Poi ex art. 13 co.4-ter DL 244/2016 si è ripristinato l’obbligo fino al 31 dicembre 2017.

Nel comunicato, l’Agenzia Entrate evidenzia che i soggetti passivi IVA interessati hanno, per la quasi totalità, adempiuto correttamente all’obbligo (come era logico per chi scrive), ed inoltre precisa che a partire dagli adempimenti relativi a febbraio 2017, si deve fare riferimento al nuovo quadro normativo entrato in vigore – con la L.19/2017 di conversione del DL 244/2016 – in data 1° marzo 2017.

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IVA: verifica online delle partite IVA

Fonte: Fisco Oggi

Data: 16/10/2012

Autore: M. Biancu

Da oggi è possibile verificare puntualmente la validità di una partita Iva e conoscere i dati identificativi del soggetto titolare mediante la nuova applicazione web ad accesso libero messa a punto dall’Agenzia.
Il servizio è stato disposto dall’articolo 35-quater del Dpr n. 633/1972 (introdotto dall’articolo 8, comma 9, lettera b), del decreto legge n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012), con la finalità di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.

L’applicazione è disponibile nell’area Servizi online del sito delle Entrate e, una volta inserito il numero di partita Iva che si vuole controllare e premuto il pulsante “Invia”, fornisce le informazioni registrate in Anagrafe tributaria relative allo stato di attività della partita Iva inserita (attiva, sospesa o cessata), alla denominazione del soggetto o al cognome e nome della persona fisica titolare, alla data di inizio attività, alle eventuali date di sospensione e cessazione.
Per evitare un uso improprio del servizio, viene richiesto di inserire un codice di controllo “captcha” antirobot. Il codice, concepito per garantire i requisiti di sicurezza e accessibilità, può essere desunto sia dall’immagine visualizzata all’interno della pagina, sia a mezzo audio on demand.
Il nuovo servizio si aggiunge a quello già attivo di controllo delle partite Iva comunitarie (Vies) e quello per la verifica del codice fiscale.

DOGANA: modificati fogli avvertenze della cartella di pagamento Agenzia Dogane

Il Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate 14/05/2012 ha modificato le avvertenze di cui agli allegati 1-2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20/09/2010, relative ai ruoli formati dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane.

In seguito alle recenti novità per i ricorsi tributari notificati dopo il 06/07/2011 si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo.

Il Legislatore ha previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti.

Inoltre, la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l’aumento del contributo unificato nella misura della metà.

CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: pronto il software dell’Agenzia Entrate

Fonte: Nuovo FiscoOggi del 19/11/2010 – P. de Juliis

Diventa disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software “AgevolazioneCRT” per le imprese che hanno sostenuto costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per la realizzazione di  campionari nell’Unione europea, di inviare la domanda per fruire delle agevolazioni ex Dl 40/2010.

I dati sugli investimenti dovranno essere inviati all’Agenzia, tramite modello CRT (approvato con Provvedimento del 10 /09/2010), a partire dal 1° dicembre 2010 e fino al 20 gennaio 2011.

Potranno accedere al beneficio le imprese che svolgono le seguenti attività, individuate nella tabella Ateco 2007:

  1. preparazione e filatura di fibre tessili (voce 13),
  2. abbigliamento, pelli e pellicce (voce 14)
  3. articoli in pelle e similari (voce 15)
  4. produzione di bottoni (voce 32.99.20).

Il bonus sarà ripartito tra tutte le aziende in possesso dei requisiti, senza tener conto della data di invio del modello (no click day). Se, dunque, le richieste supereranno gli importi stanziati dalla legge, l’incentivo, pari ad un massimo di 500mila euro a contribuente (limite previsto ex DPCM 03/06/2009), sarà ripartito pro quota indipendentemente dal momento in cui è avvenuta la spedizione. Il termine per le richieste scade il 20 gennaio 2011.

QUADRO NORMATIVO
L’agevolazione è stata introdotta ex DL 40/2010 – art.4, co. da 2 a 4 , che ha “escluso dall’imposizione sul reddito, nel limite complessivo di 70 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo” destinati alla realizzazione di campionari nell’Unione europea. La deduzione riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla dimensione aziendale, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

La legge 73/2010 di conversione del decreto ha esplicitato i limiti dell’agevolazione, ex Dpcm 03/06/2009, che non può superare i 500mila euro ad azienda nel triennio 2008-2010; l’impresa che, a partire dal 1 gennaio 2008 abbia ricevuto eventuali importi de minimis lo deve comunicare all’amministrazione: gli aiuti nel triennio 2008-2010, infatti, non devono superare la predetta soglia (articolo 3 Dpcm 3 giugno 2010). Se ad esempio l’azienda ha già fruito di incentivi de minimis nel 2008 e nel 2009 rispettivamente per 200mila e 300mila euro, non potrà accedere al beneficio.

L’agevolazione, inoltre, non può essere concessa alle imprese che dal 1° luglio 2008 erano in difficoltà (articolo 2 Dpcm 3 giugno 2009) e cioè:

  • srl che hanno perso più della metà del capitale sociale di cui, oltre un quarto negli ultimi dodici mesi
  • società di cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti, che hanno perso più della metà dei fondi propri e la perdita di più di un quarto del capitale sia avvenuta negli ultimi dodici mesi
  • tutte le società nei confronti delle quali si sia aperta una procedura concorsuale.

(come indicato nella Comunicazione della Commissione 2004/C244/02). Le imprese in crisi successivamente al 1° luglio 2008, invece, possono avvalersi della detassazione.

MODALITA’ DI RICHIESTA
L’agevolazione non spetta automaticamente, ma nel rispetto del limite complessivo delle risorse stanziate (70 milioni di euro) ed è quindi subordinata all’invio della domanda.

La compilazione è molto semplice e comprende i dati personali e identificativi del soggetto, la somma precisa degli investimenti e il risparmio teorico d’imposta: infatti, come accennato, se le domande presentate saranno superiori ai 70 milioni di euro stanziati, l’erogazione del bonus avverrà pro quota al risparmio d’imposta che è stato richiesto.

La domanda può essere trasmessa direttamente dalle imprese beneficiarie, se abilitate dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite i soggetti incaricati ex commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf o altri soggetti abilitati).
Dall’esame della domanda, l’Agenzia potrà verificare se l’azienda ha diritto di usufruire della detassazione dal reddito d’impresa: come chiarito dalla CM 22/E/2010, l’agevolazione spetta solo ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini dell’Irap.

ATTIVITA’ AMMISSIBILI
Le imprese devono aver sostenuto, nel triennio 2008-2010, costi per attività di ricerca industriale e sviluppo “precompetitivo” per realizzare campionari nell’Unione europea.

Sono classificabili come ricerca industriale: le attività di indagini per acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti o il miglioramento di beni già esistenti; la creazione di componenti di sistemi per la validazione delle tecnologie. Sono classificabili come sviluppo precompetitivo: l’acquisizione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e commerciali per progettare o disegnare prodotti; la realizzazione di prototipi e progetti pilota destinati a scopi commerciali; la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi (i dettagli di attività e costi, nella circolare delle Entrate 22/E/2010).

Per la concreta individuazione delle attività che fanno parte del processo di creazione di un campionario, nello specifico settore del tessile e della moda, la circolare 22/2010 richiama le indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo economico (circolare 46586/2009). Quest’ultimo documento di prassi evidenzia le fasi di realizzazione del campionario e delle collezioni:
a) ricerca e ideazione estetica
b) realizzazione dei prototipi
c) preparazione del campionario o delle collezioni
d) promozione del campionario
e) gestione del magazzino campioni.

Chiarisce, poi, che le attività di “ricerca e ideazione estetica” e quelle di “realizzazione dei prototipi”, che precedono la fase di preparazione del campionario o della collezione, sono comunque riconducibili alla nozione di ricerca e sviluppo, in quanto collegate alla fase ideativa del processo di realizzazione di un nuovo prodotto, modificato o migliorato, in base alle tendenze del mercato. Sono quindi agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario, o delle collezioni, e per la realizzazione dei prototipi. Anche le attività di preparazione e di promozione del campionario o delle collezioni e di gestione del magazzino campioni sono agevolabili, ma solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.