TERRITORIALITA’: MOSS al Centro Operativo di Pescara dal 1/10/2016

Per il MOSS (regime speciale IVA “Mini One Stop Shop”) dal 01/10/2016 l’ufficio competente sarà il Centro operativo di Pescara e non più quello di Venezia, come previsto dal provvedimento Agenzia Entrate n. 118987/2016, che illustra inoltre:

  • le procedure on line per gli operatori, a seconda che vogliano registrarsi al regime UE o non UE (richieste di identificazione e di registrazione, provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime, i controlli automatizzati)
  • le regole per
    • trasmettere la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate,
    • richiedere la variazione dei dati presentati,
    • comunicare l’intenzione di non fornire più i servizi oggetto del regime o
    • comunicare la perdita dei requisiti richiesti.
  • la CTP di Pescara avrà la competenza per le controversie relative agli atti emessi dal Centro nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime;
  • l’assistenza ai contribuenti continuerà a essere curata dai Centri di assistenza multicanale (CAM)

Il nuovo provvedimento sostituisce i provvedimenti n. 122854/2014 e n. 56191/2015.

Che cosa è il MOSS

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TERRITORIALITA’: Stabile organizzazione vs MOSS

Stabile organizzazione vs MOSS: l’operatore soggetto IVA italiano non può utilizzare il MOSS per i servizi elettronici B2C resi a privati in un Paese UE in cui ha già una stabile organizzazione

Il sistema MOSS regime UE, che consente di assolvere gli obblighi IVA sui servizi elettronici resi a privati consumatori residenti nella UE, ha un grosso svantaggio: come chiarito dalla CM 22/E/2016, non si può usare per i servizi che i soggetti passivi IT rendono negli Stati UE in cui hanno una stabile organizzazione.

In questo caso prevale la S.O., e l’IVA deve essere assolta direttamente dalla S.O. nello Stato di consumo e ivi devono essere posti in essere i previsti adempimenti fiscali. Quindi, le prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici) rese a privati consumatori dello stesso Stato membro nel quale il prestatore ha la sede della propria attività (ed è identificato al MOSS) non rientrano nel regime speciale, e il soggetto passivo che ha una o più stabili organizzazioni nella UE deve segnalarle all’Autorità fiscale all’atto della registrazione al MOSS, per consentire le verifiche sulla corretta applicazione del regime. Questo vincolo nasce dall’art. 57-quater Reg. UE n. 282/2011, secondo cui “il regime UE non si applica ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o ai servizi elettronici forniti in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione”.

Cosa succede a livello di dichiarazione e versamento IVA

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TERRITORIALITA’: fornitura servizi elettronici tramite intermediario

Nella fornitura di servizi elettronici tramite intermediario, gli obblighi IVA cadono sul fornitore dei servizi elettronici.

La fattura è diretta dal fornitore al consumatore finale se l’intermediario supera la presunzione di responsabilità ai fini IVA

Con la CM 22/E/2016, l’Agenzia Entrate si è occupata del trattamento IVA della fornitura di servizi elettronici e di telecomunicazioni (TBES  o TTE) e del Regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop); particolarmente interessante è l’analisi della ipotesi seguente, che nella prassi è molto frequente:

  • il prestatore iniziale del servizio (ad es. il soggetto passivo che vende una app o un e-book), vende il suo prodotto/servizio digitale ad un committente “consumatore finale”, ma per il tramite di un intermediario soggetto passivo (ad es. un portale come l’Apple Store, Amazon, Payhip, Gumroad, ecc.), quindi ad es. IT1 sogg. pass. vende app >>>> intermediario soggetto passivo >>>> consumatore finale (IT, UE, extra UE)

Chi è in questi casi il soggetto passivo che deve adempiere gli obblighi IVA relativi al servizio fornito al consumatore finale?

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TERRITORIALITA’: i contribuenti minimi applicano il MOSS come gli altri

L’Agenzia Entrate con RM 75/E/2015,  ha risposto ad un interpello chiarendo il rapporto esistente tra il regime dei “nuovi minimi” ex DL 98/2011 e commercio elettronico diretto, in particolare considerando il regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop).

Il quesito era il seguente: quale regime IVA applicare alle operazioni di commercio elettronico diretto poste in essere da un soggetto che applica il regime dei “nuovi minimi” ex art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 , tenuto conto del fatto che i suoi committenti sono:

  • soggetti passivi IVA in altri Stati membri;
  • soggetti residenti nel Regno Unito, privi di partita IVA poiché realizzano un  volume d’affari inferiore al limite entro il quale la normativa interna richiede l’identificazione.

Si precisa che per chiarimenti sul regime dei “nuovi minimi” si può fare riferimento alla CM 17/E/2012

Fino al 31/12/2014, l’istante – per tutte le prestazioni (sia nei confronti di privati B2C, sia nei confronti di soggetti passivi B2B, residenti in Italia e all’estero) – ha emesso fatture senza applicazione dell’IVA.

E dal 01/01/2015?

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