TERRITORIALITA’: Stabile organizzazione vs MOSS

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Stabile organizzazione vs MOSS: l’operatore soggetto IVA italiano non può utilizzare il MOSS per i servizi elettronici B2C resi a privati in un Paese UE in cui ha già una stabile organizzazione

Il sistema MOSS regime UE, che consente di assolvere gli obblighi IVA sui servizi elettronici resi a privati consumatori residenti nella UE, ha un grosso svantaggio: come chiarito dalla CM 22/E/2016, non si può usare per i servizi che i soggetti passivi IT rendono negli Stati UE in cui hanno una stabile organizzazione.

In questo caso prevale la S.O., e l’IVA deve essere assolta direttamente dalla S.O. nello Stato di consumo e ivi devono essere posti in essere i previsti adempimenti fiscali. Quindi, le prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici) rese a privati consumatori dello stesso Stato membro nel quale il prestatore ha la sede della propria attività (ed è identificato al MOSS) non rientrano nel regime speciale, e il soggetto passivo che ha una o più stabili organizzazioni nella UE deve segnalarle all’Autorità fiscale all’atto della registrazione al MOSS, per consentire le verifiche sulla corretta applicazione del regime. Questo vincolo nasce dall’art. 57-quater Reg. UE n. 282/2011, secondo cui “il regime UE non si applica ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o ai servizi elettronici forniti in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione”.

Cosa succede a livello di dichiarazione e versamento IVA

Fuori dal MOSS: le prestazioni di servizi rese da soggetti aderenti al MOSS (in regime UE) a privati domiciliati in uno Stato UE in cui il prestatore ha una SO andranno nella dichiarazione IVA della stabile organizzazione, con il vantaggio della detrazione, dato che per le operazioni che non rientrano nel MOSS, il recupero dell’IVA non passa attraverso la procedura del rimborso. Per l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi nell’altro Stato UE si farà comunque riferimento alla posizione IVA della S.O., mentre l’IVA a credito sugli acquisti in Italia andrà nelle liquidazioni periodiche italiane.

Dentro al MOSS: le prestazioni di servizi elettronici rese dalla S.O. a committenti di uno Stato diverso da quello in cui la sede del soggetto passivo o la stessa “stabile” è situata (dovendo essere evidenziate nella dichiarazione trimestrale presentata allo Stato membro di identificazione). Vediamo il facile esempio fatto dalla CM 22/E/2016

Ad es. un soggetto (IT MOSS) che ha fissato la propria sede dell’attività in Italia (Stato in cui è registrato al MOSS) che ha una stabile organizzazione in Olanda e una in Grecia; IT MOSS rende servizi elettronici a privati IT, GR, FR, DE. La S.O. olandese rende servizi elettronici a privati NL, IT, DE.

IT MOSS :

  • presenta dichiarazione trimestrale MOSS per servizi elettronici a privati FR + DE + servizi elettronici resi da S.O. in Olanda di IT MOSS in DE;
  • presenta normale (non in regime MOSS) dichiarazione IVA italiana per servizi elettronici a privati IT ;
  • non presenta dichiarazione trimestrale MOSS per servizi elettronici a privati GR (sarà la S.O. greca a includerli nella propria dichiarazione IVA normale greca);
  • presenta normale dichiarazione IVA italiana per servizi elettronici a privati IT resi dalla S.O. in Olanda (cioè confluiscono nella normale dich. IVA italiana)

Facilissimo, no?

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