PLAFOND: Detrazione IVA post accertamento

L’esportatore abituale che ha acquistato beni in sospensione d’imposta oltre il limite del plafond disponibile e, in seguito ad accertamento, ha sottoscritto con la controparte un accordo conciliativo e ha pagato l’IVA accertata, può detrarre l’IVA indipendentemente dall’emissione dell’autofattura (Agenzia Entrate risposta n. 28 del 05/10/2018).

Tale risposta conferma l’interpretazione già fornita ex CM n. 35/E/2013  sulle modalità di detrazione dell’IVA versata dall’esportatore abituale,  a seguito di accertamento dello splafonamento, secondo l’art. 60 co.7 DPR 633/1972 che prevede quanto segue:

  • i soggetti passivi IVA hanno il diritto di rivalersi dell’IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica (nei confronti dei cessionari o committenti), purché ciò avvenga dopo aver pagato l’imposta stessa, le sanzioni e gli interessi.
  • in tali casi, il cessionario o committente può detrarre l’IVA addebitatagli in via di rivalsa al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA è stata corrisposta, e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria;
  • la detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente è subordinata alla circostanza che il cedente o prestatore abbia addebitato l’imposta in rivalsa nei confronti di quest’ultimo.

Tuttavia (CM 35/E/2013) se l’IVA accertata riguarda gli acquisti effettuati ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972, occorre considerare la disciplina specifica per il plafond degli esportatori abituali:

  • ex art. 7 DLgs. 471/1997, in caso di dichiarazione d’intento rilasciata senza i presupposti di legge, la responsabilità dell’omesso pagamento del tributo è esclusivamente dei cessionari o committenti che hanno rilasciato la dichiarazione stessa (in deroga al principio ex art. 17 DPR 633/1972, secondo cui debitore d’imposta è il cedente o prestatore) a seguito dell’addebito dell’IVA in rivalsa;
  • quindi anche se l’art. 60 co.7 DPR 633/1972 prevede la detrazione da parte del cessionario o committente soltanto a seguito della rivalsa operata in fattura dalla controparte, a tutela del principio di neutralità dell’IVA, la facoltà di detrarre l’imposta pagata in sede di accertamento deve essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, il debitore d’imposta sia il cessionario o committente in luogo del cedente o prestatore;
  • quindi l’esportatore abituale che ha splafonato (acquisti oltre il limite del plafond disponibile) e che, a seguito di accertamento ha versato l’imposta, le sanzioni e gli interessi, può esercitare “direttamente” il diritto alla detrazione, a prescindere dall’emissione dell’autofattura prevista in caso di splafonamento.

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TERMINE DETRAZIONE

Si precisa che il termine ultimo ex art. 60 comma 7 per la detrazione dell’IVA versata a seguito di accertamento (2 anni) non ha subito variazioni a seguito delle modifiche intervenute (DL 50/2017), nel termine ordinario per l’esercizio della detrazione ex art. 19 DPR 633/1972 (1 anno). La CM 1/E/2018 ha precisato che il mancato coordinamento dei due termini deriva dal carattere di “specialità” dell’art. 60 comma 7 all’interno della legge IVA, quindi la detrazione dell’IVA versata a seguito di accertamento può essere ancora esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto ha corrisposto l’imposta.

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PLAFOND IVA: dichiarazione intento per estrazione da deposito IVA

Dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione dal deposito IVA. 

L’Agenzia Entrate, con RM 35/E/2017, ha fornito le istruzioni operative per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali, alla luce delle recenti novità normative e di prassi.

LE ULTIME MODIFICHE

  • a partire dal 01/04/2017 l’art. 4 co. 7 DL 193/2016 ha modificato le disposizioni in materia di depositi fiscali IVA: ex nuovo art. 50-bis comma 6 DL 331/1993 si prevede che l’estrazione di beni dal deposito IVA sia effettuata senza pagamento dell’IVA, qualora sia eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 8 co.1 lett. c) e co.2 DPR 633/1972. La dichiarazione d’intento ex art. 1 co. 1 lett. c) DL 746/1983 deve comunque essere trasmessa all’Agenzia Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
  • a partire dal 01/03/2017 tale adempimento è stato recentemente modificato con provv. Dir. Agenzia Entrate del 2 dicembre 2016: è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d’intento che si usa appunto da tale data.

La RM 35/E/2017 spiega le modalità di compilazione del nuovo modello, precisando che:

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PLAFOND IVA: cambio modello DI

L’Agenzia Entrate ha modificato il modello DI per le dichiarazioni d’intento, con provv. direttore Agenzia Entrate del 02/12/2016 : tale modello sostituisce quello approvato con provv. del 12/02/2014 e modificato con provv. dell’11/02/2015. Questa nuova versione sarà utilizzata per le lettere d’intento relative agli acquisti in esenzione da effettuare a partire dal 01/03/2017.

Quali modifiche sono state fatte al modello DI

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PLAFOND IVA: sanzioni fisse e proporzionali

Sono previste sanzioni fisse e proporzionali (a parere di chi scrive alternative tra loro) per le violazioni commesse dai fornitori di esportatori abituali, che hanno applicato la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972:

  • operazioni effettuate in mancanza di dichiarazione d’intento, punite con sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’IVA non applicata (art. 7 co.3 DLgs. 471/1997); si punisce la violazione sostanziale, cioè l’assenza dei requisiti per applicare il regime di non imponibilità;
  • operazioni effettuate prima di aver ricevuto da parte del cessionario / committente la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate, punite con sanzione fissa da 250 a 2.000 € (art. 7 co.4-bis DLgs. 471/1997, come modificato ex art. 15 DLgs. 158/2015): si punisce la violazione formale, cioè la mancata verifica della ricevuta telematica)

La sanzione fissa riguarda il caso del fornitore che abbia effettuato l’operazione in non imponibilità IVA prima di aver verificato:

  • sul sito dell’Agenzia Entrate l’avvenuta presentazione della dichiarazione intento da parte del cessionario o committente;
  • aver richiesto e ottenuto la dichiarazione intento emessa dal cessionario o committente.

In pratica in entrambe le situazioni si presume che la dichiarazione intento sia esistente, ma che sia stata presentata all’Agenzia Entrate (o trasmesso al fornitore) dopo l’effettuazione dell’operazione (effettuazione ex art. 6 DPR 633/72), quando:

  • il cedente abbia consegnato la merce al cessionario prima che questi trasmetta la dichiarazione intento all’Agenzia (o al fornitore);
  • il cessionario abbia pagato il corrispettivo, per i servizi, prima di trasmettere la dichiarazione intento;
  • sia già stata emessa fattura, prima della trasmissione della dichiarazione all’Agenzia (o al fornitore).

Quindi, se la fornitura si considera effettuata, ex art. 6 DPR 633/72, prima di una dichiarazione intento effettivamente esistente ed emessa nel rispetto dei presupposti di legge, il fornitore commette una violazione di natura formale, con  sanzione fissa.

Invece la sanzione proporzionale è relativa a tutti i casi in cui la dichiarazione intento non esiste e non può essere nemmeno verificata la ricevuta telematica.

Nel mezzo si colloca l’ipotesi in cui la dichiarazione intento sia esistente e sia stata inviata al fornitore, senza però l’invio telematico all’Agenzia Entrate (ad es. file scartato): in tale caso non è del tutto chiaro se si debba applicare la sanzione fissa (art. 7 co. 4-bis DLgs. 471/97) oppure la sanzione proporzionale (art. 7 co.3 DLgs. 471/97), anche se si spera che venga applicata al massimo la fissa dato che l’unica violazione del fornitore sarebbe di non aver effettuato la verifica telematica prima di fatturare in non imponibilità IVA, anche perchè non dovrebbe esserci perdita erariale, considerato che l’operazione è effettuata in presenza dei requisiti di legge.

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