PLAFOND IVA: nuovo quadro VI dichiarazioni intento ricevute su dichiarazione IVA

Per le dichiarazioni intento ricevute è stato creato un apposito quadro VI in dichiarazione IVA. L’Agenzia Entrate ha approvato i modelli per la dichiarazione IVA 2016 e le istruzioni per la comunicazione dati, con provvedimento 7772/2016.

Queste le principali novità: 

QUADRO VI

E’ stato creato il quadro VI per i soggetti che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi ad esportatori abituali e che, ex art. 1 comma 1 lett. c) DL 746/83, come modificato ex art. 20  DLgs. 175/2014, sono tenuti a riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute relative all’anno 2015. Si riportano le istruzioni estese.

Nei righi da VI1 a VI6 vanno indicati:

  • campo 1 il numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale;
  • campo 2 il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica.

In assenza di tale dato, per l’anno 2015, può essere compilato il campo 3 indicando il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale. L’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento è stato introdotto a partire dal 12/02/2015. Nel caso in cui non fossero sufficienti i 6 righi per indicare i dati relativi a tutte le dichiarazioni di intento ricevute, deve essere utilizzato un altro quadro VI indicando “02” nel campo “Mod. N.”, e così via. Le stesse modalità di compilazione devono essere adottate in presenza di operazioni straordinarie. La compilazione di più quadri VI non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio.

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LE ALTRE NOVITA’

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Sono recepite le novità in materia di IVA ex L. stabilità 2015 (estensione reverse charge a nuove fattispecie nel settore edile ed energetico, introduzione dello split payment) con i seguenti nuovi campi:

  • nel rigo VE35 sono stati inseriti appositi campi:
    • per prestazioni del comparto edile e settori connessi (campo 8),
    • per le operazioni del settore energetico (campo 9),
  • è stato creato il nuovo rigo VE38 (Operazioni effettuate verso PA ex art. 17-ter;
  • nel quadro VJ, sono stati inseriti:
    • il rigo VJ17 (Acquisti di servizi nel comparto edile e settori connessi ex art. 17 co.6 lett. a-ter DPR 633/1972,
    • il rigo VJ18 (Acquisti di beni e servizi del settore energetico ex art. 17 co. 6 lett. d-bis, d-ter e d-quater DPR 633/1972
    • il rigo VJ19 (Acquisti delle PA titolari di partita IVA ex art. 17-ter);
  • nel rigo VX4 è stato inserito il campo 5, per l’erogazione prioritaria dei rimborsi IVA derivanti da operazioni in split payment, nei limiti dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle operazioni con lo speciale regime.

PER CHI LAVORA CON I FORFETARI

Il modello di dichiarazione è stato anche modificato recependo le novità relative al regime forfetario ex art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014:

  • è stato inserito il campo 2 nel rigo VF15 (acquisti dai soggetti che hanno applicato il regime agevolato);
  • è stato introdotto il quadro VO33 per i soggetti che pur in possesso dei requisiti per aderire al regime forfetario, non intendono fruirne ed esercitano l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi secondo le modalità ordinarie.

Nel quadro VO, è stata introdotta la casella 2 nel rigo VO15 per comunicare la revoca dal regime dell’IVA per cassa e è stato introdotto il rigo VO 34 per l’opzione al regime di vantaggio ex art. 27 DL 98/2011 che dal 1° gennaio 2015 ha cessato di costituire un “regime naturale”, divenendo un regime facoltativo opzionale.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Sul riquadro “Firma della dichiarazione”:
– è stata rinominata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”, in precedenza “Invio avviso telematico all’intermediario”;
– è stata introdotta la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”, riservata ai soggetti che chiedono all’Agenzia di inviare all’intermediario le eventuali comunicazioni riguardanti eventuali anomalie presenti nella dichiarazione; quindi nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” è stata introdotta la nuova casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” se l’intermediario accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire le comunicazioni.

TERMINI

  • dichiarazione IVA in forma unificata: va presentata dal 01/05/2016 fino al 30/09/2016 con l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA entro il 29/02/2016;
  • dichiarazione IVA in forma autonoma: va presentata dal 01/02/2016 fino al 30/09/2016, se trasmessa entro il 29/02/2016 il contribuente è esonerato dalla Comunicazione annuale dati IVA.

A partire dalla dichiarazione IVA relativa al 2016, da presentare nel 2017, si cambia: ex art. 1 co. 641 L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come modificato ex art.10 co.8-bis DL 192/2014, la dichiarazione annuale IVA potrà essere presentata solo in forma autonoma entro la fine di febbraio dell’anno successivo e sarà abolito l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.

 

PLAFOND IVA: splafonamento IVA è violazione sostanziale

Lo splafonamento IVA è violazione sostanziale e non formale: l’Agenzia Entrate, oltre a recuperare l’IVA dovuta sugli acquisti oltre i limiti del plafond, può applicare la sanzione pari al 100% dell’IVA recuperata (sentenza n. 1103/26/15 CTR Piemonte).

I fatti: una società esportatore abituale, presentando dichiarazione d’intento, aveva effettuato acquisti senza applicazione dell’IVA in misura eccedente il plafond disponibile (splafonamento) L’Agenzia Entrate, quindi, aveva recuperato la maggiore IVA dovuta in capo alla società che avendo rilasciato dichiarazione d’intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, ex art. 7 D.Lgs. 471/1997 è unica responsabile del pagamento.

La CTP Alessandria aveva dato ragione alla società: aveva violato gli obblighi contabili, ma non aveva sottratto l’IVA, in quanto, se avesse rispettato la normativa di riferimento, avrebbe versato l’IVA relativa a dette operazioni, che, però, non sarebbe diventata “dovuta”, perché sarebbe stata recuperata nella dichiarazione IVA annuale come credito di imposta, di cui poi la società avrebbe chiesto il rimborso oppure la detrazione l’anno successivo. Anche la sanzione operata dall’Agenzia era illegittima, per la “evidente sproporzione tra la violazione e la sanzione minima pari al 100% dell’IVA”, quindi tale sanzione veniva ridotta alla metà ex art. 7, co.4 DLgs. 472/1997.

La CTR Piemonte ha bocciato tale decisione su tutta la linea: l’omesso versamento dell’IVA dovuta sugli acquisti effettuati in sospensione d’imposta senza avere plafond disponibile non può essere mera irregolarità formale, lo splafonamento IVA è violazione sostanziale, poichè comporta il mancato immediato pagamento dell’IVA ai fornitori delle cessioni illegittimamente inserite nel plafond, e quindi vengono violati gli obblighi sostanziali che devono essere rispettati, ai fini della detrazione, e viene alterato l’ordinario e imprescindibile meccanismo della rivalsa e della detrazione dell’IVA (v. Cass. n. 22430/2014).
In altre sentenze, anche la Cassazione ha stabilito che il cessionario o committente il quale, beneficiando del trattamento previsto per l’esportatore abituale, acquisti beni o servizi in sospensione d’imposta oltre il limite consentito (splafonamento), è tenuto al pagamento dell’IVA dovuta per gli acquisti di beni o servizi oltre tale limite (v. Cass. 12774/2011, 7695/2013, 23588/ 2012). In risposta alla società, per cui il rispetto delle regole previste avrebbe comunque comportato l’emergere di un credito IVA, che quindi sarebbe stato “recuperato” in dichiarazione annuale e non avrebbe fatto alcun danno all’Erario con lo splafonamento, la CTR ha osservato che tale comportamento sarebbe solo ipotetico, al contrario della condotta concretamente seguita, ovvero del mancato versamento dell’IVA a monte. Inoltre è stata riformata la parte della sentenza della CTP per cui le sanzioni sarebbero state da ridurre del 50%: secondo la CTR non sussisteva la fattispecie ex art. 7 co.4 DLgs. 472/1997 (qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo).

Si precisa che in caso di splafonamento, al fine di evitare la possibile sanzione dal 100% al 200% dell’IVA ex art. 7, co.4 D.Lgs. 471/1997, si può ricorrere al ravvedimento operoso, con emissione di autofattura (v. CM 12/E/2010, § 3.7).

Infine si evidenzia che la riforma delle sanzioni prevista dal DLgs. 158/2015 non sembra mutare il quadro sopra delineato.

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PLAFOND IVA: splafonamento è violazione sostanziale

Fonte: elaborazione da Fisco Oggi del 18/03/2015 – Giurisprudenza delle imposte a cura di ASSONIME

Lo splafonamento è violazione sostanziale e non può essere in alcun caso considerato un errore formale, in quanto incide sulla corretta debenza dell’imposta dovuta all’Erario, dando luogo a un minore versamento del tributo

Ex art.8 co.2 Dpr 633/1972, ed ex DL 746/1983 e art. 2, co. 2, L. 28/1997, gli “esportatori abituali” con volume d’affari costituito prevalentemente da operazioni con l’estero (cessioni all’esportazione e operazioni assimilate ex art.8, primo comma, lettere a e b, 8-bis, 9, 71 e 72 del Dpr 633; cessioni intracomunitarie e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi in altro Stato membro non soggette a imposta a norma dell’articolo 40, commi 5, 6, 8 e 9, e 58 del Dl 331/1993) possono effettuare acquisti e importazioni di beni e servizi senza il pagamento dell’IVA.

Tale beneficio:

  • è subordinato a che l’ammontare di tali operazioni registrate nell’anno solare precedente (da parte dei soggetti che adottano il metodo del “plafond fisso”) o nei dodici mesi precedenti (per i soggetti che optano per il calcolo del “plafond mobile”) sia superiore al 10% del volume d’affari complessivo, calcolato ex art. 20 Dpr 633/1972, senza tener conto dei corrispettivi afferenti le cessioni di beni in transito o in deposito in luoghi soggetti a vigilanza doganale.
  • è consentito entro l’ammontare complessivo (plafond) di tali operazioni annotate nel registro ex art. 23 Dpr 633/1972 per l’anno solare precedente (plafond fisso) o per i dodici mesi precedenti (plafond mobile).

Sempre in base alle suddette disposizioni, inoltre, i soggetti in questione, anteriormente all’effettuazione dei propri acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’imposta, devono presentare alla propria controparte contrattuale (cedente dei beni e/o prestatore dei servizi), sotto la propria responsabilità, la “dichiarazione d’intento”, con la quale detti soggetti attestano di trovarsi nelle condizioni previste ex lege per l’applicazione dell’agevolazione in questione.

Con la sentenza 22430/2014, la Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva eccepito, nei confronti di una società “esportatrice abituale”, il superamento del “plafond” disponibile (splafonamento),  recuperando a tassazione l’IVA non versata dalla società a seguito dello “splafonamento” nell’anno 2000 del proprio “plafond” precostituito per l’anno 1999 (oltre interessi e sanzioni), per l’effettuazione di acquisti in sospensione d’imposta, nel 2000, in misura superiore rispetto al “plafond” disponibile.

Al riguardo, la società sosteneva che, in realtà, le operazioni in questione erano da intendersi effettuate nell’anno 1999 e non già nell’anno 2000 ancorché, per un mero errore materiale, registrate in tale ultimo anno, e che, comunque, gli acquisti in sospensione d’imposta posti in essere nel 2000 non avevano di fatto superato l’effettivo “plafond” precostituito nella precedente annualità.

La Cassazione ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in quanto lo sforamento del plafond per l’anno 2000 dovuto ad un presunto errore formale ha comportato il mancato immediato pagamento dell’IVA ai fornitori delle cessioni illegittimamente inserite nel plafond costituito nel 1999, dando luogo ad un’indebita non applicazione dell’IVA su operazioni che avrebbero dovuto esservi, invece, assoggettate, poiché non rientranti nel plafond di cessioni in sospensione d’imposta costituito nell’anno precedente”.

Quindi tale comportamento non costituisce una irregolarità meramente formale di obblighi procedimentali (nella specie, errore materiale in relazione alla tempistica della registrazione degli acquisti, come eccepito dalla società interessata), bensì tale splafonamento è violazione di carattere sostanziale, relativa alla errata determinazione dell’ammontare dell’IVA dovuta e al conseguente minore versamento di imposta all’Erario.

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PLAFOND IVA 2015: nuovo e-book

L’e-book “PLAFOND IVA 2015” dello Studio Giardini è un prontuario sul plafond IVA degli esportatori abituali.

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COSA C’E’ IN QUESTO E-BOOK

Questo e-book si rivolge a coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2015, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Se si vuole sapere senza dover cercare da altre parti:

– cosa è il plafond IVA dell’esportatore abituale, come si calcola e come si gestisce (esempi reali); come regolarizzare eventuali errori;

– chi può essere esportatore abituale e come può acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA

– come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale

– come applicare le novità in vigore dal 2015 in materia di dichiarazione d’intento; come gestire il periodo transitorio tra vecchia e nuova normativa

– quali sono i riferimenti di legge, prassi e giurisprudenza per rispondere a quasi tutti i casi particolari (con i riferimenti di legge ed oltre 20 casi di giurisprudenza e 90 di prassi con abstract)

FORMATO

Disponibile nei formati pdf ed epub (su richiesta), specifico per la lettura su kindle, tablet, smartphone. In tal modo le risposte sono sempre a portata di mano anche negli spostamenti.

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