SERVIZI: momento di ultimazione al ricevimento della fattura

L’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’evento UNICOMAP del 31 maggio 2012, chiarisce che l’emissione della fattura da parte del fornitore non residente (UE/extra UE) costituisce indice dell’ultimazione della prestazione generica; quindi al ricevimento della fattura diventa esigibile l’imposta che deve essere assolta dal committente, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo.

Con questa precisazione sono state privilegiate esigenze di certezza e semplificazione dei rapporti commerciali, per cui gli operatori nazionali, agendo in tal modo, eviteranno sanzioni in tutti i casi in cui sia stata ricevuta la fattura dal fornitore estero prima dell’ultimazione del servizio o del pagamento anticipato della prestazione.
Il 17 marzo 2012 con la Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011), sono entrate in vigore – tra le altre –  le novità, in materia di IVA, sulle prestazioni di servizi generiche con soggetti passivi non stabiliti in Italia, la cui territorialità – dopo le modifiche ex DLgs. n. 18/2010 – è collegata al Paese del committente.

La situazione attuale di questa tipologia di prestazioni, dopo la L. Comunitaria 2010, è la seguente:

  • sul momento in cui l’operazione assume rilevanza ai fini IVA: a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore (UE o extra-UE), le prestazioni generiche ex art.7-ter, diverse da quelle rientranti nelle deroghe ex artt. da 7-quater a 7-septies DPR 633/1972, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, salvo che venga pagato in anticipo, in tutto o in parte, il corrispettivo; in tale ipotesi, la prestazione s’intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. La fatturazione anticipata non integra più il momento impositivo, da qui il dubbio su come comportarsi in caso di fattura emessa dal fornitore estero anteriormente all’ultimazione della prestazione o al pagamento del corrispettivo. Il chiarimento MAP riguarda non solo le prestazioni rese da fornitori UE, ma anche quelle rese da fornitori extra UE: in entrambi i casi il documento commerciale ricevuto dal fornitore rappresenta l’indice dell’ultimazione dell’operazione.
  • sulla modalità di applicazione dell’imposta in capo al committente:
    • se il fornitore è UE, il committente italiano deve integrare la fattura ex artt. 46 e 47 DL 331/1993 (disciplina degli acquisti intracomunitari di beni), e in caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è tenuto ad emettere entro il mese seguente autofattura indicando anche il codice IVA del prestatore. In proposito, l’Agenzia ha inoltre chiarito che l’adempimento in esame deve essere assolto quando il committente ha avuto conoscenza che la prestazione è stata effettuata o quando ha eseguito il pagamento;
    • se il fornitore è extra UE, il committente italiano deve assolvere l’IVA tramite autofattura

E’ stato inoltre chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se un’operazione che in data 17 marzo 2012 (data di entrata in vigore della L. Comunitaria 2010) fosse già ultimata senza esserci ancora il pagamento debba considerarsi effettuata alla data del successivo pagamento o, per “finzione giuridica”, alla precedente data di entrata in vigore della nuova disciplina.
La risposta è  che ex art. 8, co.5, della L. n. 217/2011, la nuova regola si applica alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012 e, quindi, ai servizi generici ultimati a partire da tale data; per quelle concluse anteriormente, continuano invece ad applicarsi le regole previgenti, con momento impositivo legato al pagamento del corrispettivo o al momento (anticipato) di emissione della fattura.

>>>> Leggi anche: Legge Comunitaria 2010 – 1) prestazioni di servizi

RM 44/E/2012: territorialità servizi di formazione e aggiornamento professionale

Le prestazioni di formazione e aggiornamento professionale hanno natura didattica e sono territorialmente rilevanti nel luogo di esecuzione se il committente non è un soggetto passivo, altrimenti seguono la regola del committente.

L’Agenzia delle Entrate nella RM 44/E/2012 precisa la natura delle prestazioni di formazione e aggiornamento professionale,  superando l’indicazione contenuta nelle CM 58/E/2009 e CM 36/E/2010 (risposta 28).
Fino al 31/12/2009, le prestazioni di formazione professionale costituivano categoria autonoma rispetto a quella delle prestazioni didattiche. In particolare, ex vecchio art. 7, co.4, lett. d) DPR 633/1972, si consideravano comprese tra quelle di consulenza e assistenza tecnica, con tassazione in Italia a condizione che il committente fosse ivi stabilito e le prestazioni fossero utilizzate nella UE.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 18/2010 era, tuttavia, dubbio se tali prestazioni rientrassero sempre in questa disciplina: si tratta di servizi generici (articolo 7-ter) o servizi educativi e culturali (articolo 7-quinquies)?.

La normativa comunitaria (art. 44 del Reg. UE n. 282/2011, in vigore dal 1° luglio 2011) contribuisce a dissipare ogni dubbio dato che prevede che i servizi culturali, “comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale”.

Dal 01/01/2010, in assenza di uno specifico richiamo alle prestazioni di formazione del personale ex artt. da 7-ter a 7-septies DPR n. 633/1972, non era chiaro se le stesse rientrassero nella deroga ex art. 7-quinquies, con tassazione nel luogo di materiale esecuzione a prescindere dallo status del committente (per tutto il 2010), ovvero quando il committente non è un soggetto passivo (dal 2011).

La RM 44/E/2012 sovvertendo la precedente interpretazione, individua il trattamento IVA delle prestazioni di formazione e aggiornamento professionale in funzione dello status del committente, in quanto il criterio del luogo di esecuzione applicabile a prescindere dalla qualifica del destinatario ha avuto applicazione per il solo 2010.

Dal 01/01/2011 quindi:

  • nei rapporti B2C rileva il luogo di esecuzione, ex art. 7-quinquies DPR 633/1972;
  • nei rapporti B2B rileva la regola generale, con tassazione della prestazione nel Paese del committente.

Cessioni prodotti energetici: nuova territorialità IVA dal 17 marzo

Fonte: Eutekne.info

Autore: L. Cacciapaglia e F. D’alfonso

Data: 29/02/2012

La disciplina IVA relativa alle transazioni transfrontaliere di gas, energia elettrica, calore e freddo presenta delle particolarità intrinseche legate alla specifica natura dei beni interessati. Tali beni, infatti, sono assimilati, a norma dell’art. 15, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, a beni materiali. L’individuazione del luogo d’imposizione relativo a tali operazioni non può essere tuttavia determinato attraverso il criterio generale previsto per le cessioni di beni, basato sul luogo in cui questi ultimi si trovano fisicamente. Ciò in quanto per l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili risulta impossibile stabilire un nesso fra la transazione e il flusso materiale dei beni, poiché questi sono fisicamente difficili da rintracciare. Pertanto, in relazione alla fornitura di tali beni sono stati individuati criteri appositi, in grado di evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione nonché di garantire la neutralità fiscale. Tali criteri impositivi si applicavano sino ad oggi soltanto alle cessioni di energia elettrica e a talune cessioni di gas.

A seguito della Direttiva n. 2009/162/UE del 22 dicembre 2009, in vigore a partire dal 15 gennaio 2010, tali criteri impositivi sono stati estesi alle cessioni di gas effettuate mediante ogni sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità od ogni rete connessa ad un siffatto sistema, nonché alle cessioni di calore e di freddo. Le modifiche introdotte sono state recentemente recepite nell’ordinamento nazionale con la legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012) e si applicheranno alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012.

Relativamente alle operazioni in questione i criteri di territorialità sono i seguenti:
– forniture destinate alla rivendita (dal produttore al distributore): Paese in cui l’acquirente ha la sede della propria attività economica o possiede uno stabilimento fisso al quale i prodotti energetici vengono erogati ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale;
– forniture destinate al consumatore finale: luogo in cui l’acquirente usa e consuma effettivamente i beni, coincidente con il luogo in cui gli stessi sono misurati mediante contatori o, allorché la totalità o parte dei beni non sia di fatto consumata dall’acquirente, criterio di cui al numero precedente.

Conseguentemente, sono rilevanti ai fini IVA in Italia le seguenti operazioni:
– acquisti da parte di soggetti passivi-rivenditori stabiliti nel territorio dello Stato, intesi come soggetti passivi la cui principale attività è rappresentata dalla rivendita di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo e che realizzano un consumo trascurabile di tali beni (art. 7-bis, co. 3, lettera a), DPR 633/1972);
– acquisti da parte di soggetti non rivenditori che usano e consumano tali beni in Italia (art. 7-bis, comma 3, lettera b), primo periodo, del Decreto IVA), per i quali, in sostanza, il luogo di tassazione viene a coincidere con quello in cui è situato il contatore;
– acquisti da parte di soggetti non rivenditori, compresi anche coloro che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato, che non usano né consumano in Italia, in tutto o in parte, i prodotti energetici acquistati (art. 7-bis, comma 3, lettera b), secondo periodo, del DPR 633/1972).

Al fine di individuare la qualità di “soggetto passivo-rivenditore” del cessionario, è sufficiente esaminare il comportamento tenuto dallo stesso in occasione dei singoli acquisti dei beni, senza dover prendere in considerazione il complesso delle attività svolte dal soggetto interessato. Conseguentemente, possono essere soggetti-rivenditori non solo i clienti-grossisti, ma anche coloro che acquistano una singola partita al fine di rivenderla. Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, la qualità di soggetto-rivenditore non viene meno allorché una parte dei beni acquistati venga utilizzata dallo stesso soggetto nell’ambito della propria attività economica al fine di sopperire a propri bisogni immediati, sempre che, tuttavia, tale uso e consumo sia di trascurabile entità (CM n. 54/2004).

Per le cessioni effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi nazionali è prevista l’applicazione, a norma dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972, del sistema del “reverse charge“ mediante il meccanismo dell’autofatturazione. Per le operazioni che hanno come destinatari privati consumatori ubicati in Italia, il fornitore estero è, invece, tenuto ad identificarsi in Italia a norma dell’art. 35-ter del DPR 633/1972 o a nominare un rappresentante fiscale in Italia al fine di assolvere l’IVA relativa alla cessione, emettendo la relativa fattura con IVA italiana.
Inoltre, i soggetti passivi nazionali che acquistano (o cedono) da (a) soggetti UE sono tenuti a presentare, obbligatoriamente con cadenza mensile, i modelli Intrastat compilandone la sola parte statistica. Ciò sebbene, in base a quanto detto in premessa, tali operazioni non configurano né un acquisto di bene intracomunitario né una cessione di bene intraUE.

Per gli stessi motivi, l’importazione di tali beni non è soggetta ad imposta in dogana (art. 68, comma 1, lettera g-bis), del Decreto IVA), anche se l’operazione di acquisto è comunque soggetta al rispetto degli obblighi procedurali doganali. Analogo discorso per le cessioni effettuate da soggetti nazionali nei confronti di acquirenti extracomunitari, le quali richiedono l’espletamento delle relative operazioni doganali. Tali ultime operazioni sono considerate a tutti gli effetti cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972, per cui consentono di portare in detrazione l’IVA sugli acquisti relativa assolta a monte in via di rivalsa (CM n. 54/2004).

Legge Comunitaria 2010: 1) prestazioni di servizi – momento di effettuazione e integrazione

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011)  ha introdotto una deroga al principio generale (solo italiano) secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.

Ex nuovo art. 6, co.6 DPR 633/1972 le prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 (quindi non le prestazioni ex art.7 quater e quinquies DPR 633/1972) rese/ricevute con soggetti passivi non stabiliti in Italia:

  • si considerano effettuate al momento di ultimazione delle prestazioni (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se hanno carattere periodico o continuativo, si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se rese in modo continuativo, con durata ultrannuale e senza pagamenti parziali nello stesso periodo, si considerano effettuate al 31/12 di ciascun anno solare, finché non concluse (in tal caso la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal prestatore per l’esecuzione dei servizi – v. CM 37/E/2011).

La finalità principale della norma è quella di sincronizzare le operazioni intra UE, in modo che sia il fornitore sia l’acquirente inviino gli INTRASTAT per lo stesso periodo d’imposta, quindi per queste prestazioni di servizi l’emissione anticipata della fattura rispetto alla data di ultimazione della prestazione o del pagamento del corrispettivo sarà irrilevante.

Nulla cambia invece per prestazioni ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, operazioni con altri soggetti passivi italiani o con privati consumatori non residenti, che continueranno a essere disciplinate ex art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972 (data di pagamento del corrispettivo o, se antecedente, data di emissione della fattura).

INTEGRAZIONE OBBLIGATORIA (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha aggiunto un periodo all’art. 17, co.2 DPR 633/1972, prevedendo che:

  • se il committente italiano riceve una prestazione di servizi generici da un soggetto UE, deve integrare la fattura ricevuta e non può più scegliere tra emissione dell’autofattura o integrazione (v. CM 12/E/2010);
  • la registrazione nel registro delle fatture emesse (art. 23) o corrispettivi (art. 24) e la registrazione nel registro degli acquisti (art. 25) deve avvenire entro il mese di ricevimento della stessa o anche successivamente, comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese.

Quindi nel caso di prestazioni generiche rese a un committente nazionale da un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE, l’IVA deve essere assolta dall’operatore nazionale come per gli acquisti intra UE (artt. 46 e 47 DL 331/1993), cioè integrando la fattura.

Si precisa che invece l’IVA continuerà ad essere assolta mediante emissione di autofattura alla data del pagamento del corrispettivo nei seguenti casi:

  • prestazioni ex art. 7-ter DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi extra UE;
  • prestazioni ex artt. 7-quater e quinquies DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi UE/extra UE;

Infine si ritiene che il committente italiano sia tenuto a regolarizzare l’operazione (ex art.46 co.5 DL 331/1993) nei seguenti casi:

  • in caso di mancato ricevimento della fattura per servizi generici emessa dal prestatore UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (mese di ultimazione del servizio o, se antecedente, di pagamento), il committente sarà tenuto ad emettere, entro il mese successivo, autofattura in unico esemplare con indicazione del numero di identificazione attribuito al prestatore dallo Stato UE di appartenenza;
  • in caso di ricevimento di fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, il committente italiano dovrà emettere entro  15 giorni successivi alla registrazione della fattura originaria, autofattura integrativa.

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