TERRITORIALITA’: approvato il decreto MOSS sui servizi e-commerce e telecomunicazione

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Mentre in tutta la UE non si parla (quasi) d’altro da metà 2014, in Italia, dopo “soli” tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole di territorialità IVA per le prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, broadcasting ed e-commerce) rese a privati domiciliati o residenti nell’UE (B2C), il governo ha approvato (CdM del 27/03/2015), il D.Lgs che recepisce la disciplina ex art. 58 direttiva 2006/112/CE, riscrivendo in diversi punti il DPR 633/72.

Ex art. 7-sexies lett. f) e g) DPR 633/1972 (deroghe al criterio di tassazione dei servizi B2C ex art. 7-ter co.1 lett. b), si considerano effettuate nello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, rispettivamente:

  • le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;
  • le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio UE.

Il D.Lgs prevede l’esonero dalla fatturazione (se non richiesta dal cliente) per le prestazioni TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce) rese a privati, anche in caso di servizi resi da imprese italiane a clienti nazionali.

Il D.Lgs detta le nuove regole di territorialità e assolvimento dell’IVA: dato che i servizi TBES B2C hanno rilevanza territoriale nello Stato del committente, viene previsto un nuovo meccanismo facoltativo di liquidazione dell’IVA  (MOSS – Mini one stop shop), in cui i prestatori di servizi stabiliti o identificati nel territorio dello Stato assolvono l’IVA in Italia. Sono le regole ex Reg. UE 967/2012, recepite nell’ordinamento nazionale ai seguenti articoli:

  • art. 74-sexies DPR 633/1972, per i soggetti passivi domiciliati in Italia o ivi residenti senza domicilio all’estero, nonché per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori UE con stabile organizzazione in Italia;
  • art. 74-quinquies DPR 633/1972, per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori UE, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro UE.

I termini e le modalità per assolvere l’IVA sono quelle già previste in precedenza per il versamento dell’IVA in Italia da parte degli operatori extra-UE, per i servizi di e-commerce resi a privati residenti, la cui disciplina è ora estesa (con modifiche):

  • ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione;
  • ai prestatori soggetti passivi IVA in Italia e agli operatori extra-UE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia.

In pratica, in seguito della registrazione al MOSS dell’Agenzia Entrate  i soggetti passivi che hanno optato per il MOSS:

  • presentano una dichiarazione trimestrale (entro il 20 del mese successivo), indicando l’ammontare dei servizi TBES resi nel periodo, con riferimento a ciascuno Stato membro UE e alle aliquote ivi applicate; i soggetti nazionali dotati di S.O. in altri Stati UE indicano anche l’ammontare dei servizi resi tramite le proprie stabili organizzazioni;
  • versano l’IVA dovuta in base a tale dichiarazione, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione orizzontale ex art. 17 DLgs. 241/1997;
  • non possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti (per i soggetti extra UE identificati in Italia, invece, l’IVA assolta può essere chiesta a rimborso ex art. 38-ter co. 1-bis DPR 633/1972).

La prima dichiarazione e il contestuale versamento dell’IVA per servizi prestati nel 1° trimestre 2015, dovrà essere effettuata entro il 20 aprile 2015.

I soggetti passivi che hanno optato per il MOSS possono, altresì, richiedere a rimborso ex nuovo art. 38-bis 3 DPR 633/1972 le somme versate in eccesso rispetto a quanto risultante dalla dichiarazione trimestrale presentata.

Per l’accertamento l’Agenzia utilizzerà:

  • controlli automatizzati per verificare la rispondenza del dichiarato coi versamenti effettuati, per l’IVA assolta in Italia ma relativa a servizi resi territorialmente in altri Stati UE;
  • i dati raccolti dagli altri Stati mediante la cooperazione amministrativa per l’IVA relativa ai servizi rilevanti in Italia, ma assolti negli altri Stati UE, potendo rettificare la dichiarazione trimestrale presentata in tali Stati, quando ritiene che risulti un’IVA inferiore a quella dovuta.

L’ufficio competente ai controlli sarà individuato con uno o più provvedimenti del direttore Agenzia Entrate.

Sanzioni:

  • se la dichiarazione presentata mediante il portale italiano (per l’imposta relativa ad un altro Stato UE) è omessa o tardiva, la sanzione è commisurata all’ammontare dovuto in tale Stato;
  • se dalla dichiarazione presentata in altro Stato UE (per l’IVA dovuta in Italia) risulta un’imposta inferiore alla dovuta, la sanzione va dal 100% al 200% della differenza tra l’imposta versata e quella dovuta.

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