INTRA UE: tardivo versamento IVA non impedisce la detrazione

La Corte di giustizia europea, nella causa C-284/11 del 12/07/2012, ha affermato che il tardivo versamento dell’IVA dovuta sull’acquisto intra UE non può essere punito con il diniego del diritto alla detrazione; gli Stati membri possono tuttavia imporre interessi moratori, la cui entità deve essere proporzionata alla gravità della violazione e non può, invece, essere tale da vanificare in sostanza la detrazione.

La pronuncia prende origine da un’operazione commerciale di vendita avviata da una società, con sede in Spagna, che ha venduto alcuni autocarri e mezzi pesanti d’occasione a una società bulgara. Il fornitore spagnolo ha emesso, in tale occasione, fatture di vendita di autocarri/mezzi pesanti/d’occasione, dichiarandole come cessioni intracomunitarie.

La società bulgara a dicembre 2008 ha inoltrato una domanda di registrazione facoltativa ai fini IVA e a gennaio 2009 ha effettuato la registrazione. Nel giugno 2009, la medesima società ha emesso dieci verbali di acquisto intracomunitario, versando l’imposta dovuta mediante autoliquidazione ed esercitando il diritto a detrazione.

Le autorità tributarie bulgare contestano che la liquidazione è stata effettuata nel giugno 2009 e non nel novembre 2008, e negano il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA, poichè esercitato dopo la scadenza del termine previsto dalle norme nazionali.

Sulla prima questione, la corte ricorda che:

  • il meccanismo della detrazione assolve un ruolo primario nell’IVA, poiché garantisce la neutralità dell’imposizione per tutte le attività economiche purché queste, in linea di principio, siano a loro volta soggette all’IVA: in tal senso il diritto alla detrazione non può essere compresso;
  • in linea di principio il diritto alla detrazione va esercitato durante lo stesso periodo in cui esso è sorto, ossia nel momento in cui l’imposta diviene esigibile. Tuttavia, un soggetto passivo può esercitare la detrazione, anche se non ha esercitato il proprio diritto nel periodo in cui esso è sorto, purché siano rispettate talune condizioni e modalità fissate dalle normative nazionali.

In particolare ex art.73 VI Direttiva, gli Stati membri possono adottare provvedimenti per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare frodi; tali misure non devono eccedere tuttavia quanto necessario a tal fine e non devono pregiudicare la neutralità dell’IVA.

Si precisa che la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione senza limiti di tempo contrasta con il principio della certezza del diritto, che esige che la situazione fiscale del soggetto passivo nei confronti dell’Amministrazione fiscale, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione, per cui è legittima l’esistenza di un termine di decadenza purché tale termine non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto.

Sulla seconda questione (se il principio di neutralità fiscale contrasti con la previsione della sanzione del diniego del diritto alla detrazione dell’IVA e nell’imposizione di interessi di mora se l’imposta sia versata in ritardo) la Corte, per il principio di proporzionalità, precisa che gli Stati membri devono contrastare efficacemente le frodi e l’evasione fiscale, ma devono pregiudicare il meno possibile il principio fondamentale del diritto alla detrazione dell’IVA.

Ad es., secondo la Corte il versamento di interessi moratori può costituire una sanzione adeguata, purché non ecceda quanto necessario ad evitare possibili frodi e garantire la corretta riscossione dell’IVA.

RIMBORSO IVA: non è possibile se manca l’iscrizione al VIES

Ex art. 27 DL 78/2010, è necessaria l’iscrizione nel VIES degli operatori UE per parlare di operazioni intracomunitarie; altrimenti si applica il trattamento IVA delle operazioni nazionali.

Tale disciplina riferisce non solo agli acquisti e cessioni intra UE di beni, ma anche alle prestazioni di servizi generiche, con tassazione nel Paese di stabilimento del committente ex art. 44 Direttiva 2006/112/CE – ed ex art. 7-ter, co.1, lett. a), DPR 633/1972: non si fa distinzione infatti tra soggetti che effettuano forniture intra UE di beni o prestazioni intra UE di servizi (v. CM 28/E/2011 e CM 39/E/2011).

In riferimento ai servizi generici, ad es. un servizio di trasporto reso ad un committente UE, in assenza di iscrizione nel VIES del prestatore italiano, non può essere fatturato senza IVA ex art. 21, co.6, DPR 633/1972; la CM 39/E/2011 ha chiarito infatti che l’inclusione nel VIES è necessaria anche per quei soggetti che effettuano prestazioni di servizi intra UE soggette ad IVA nel paese di destinazione ex art.7-ter DPR 633/1972. Inoltre dovrebbe essere la stessa controparte comunitaria che, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore italiano nel VIES, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come intra UE.

Pertanto, eventuali cessioni o prestazioni intra UE effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nel VIES, o escluso a seguito di diniego o revoca, devono ritenersi assoggettate ad IVA in Italia, con le conseguenti sanzioni ex art.6 D.Lgs. 471/1997, qualora invece l’operazione sia stata assoggettata al regime fiscale IVA proprio della cessione/prestazione intra UE.

Anche ove il prestatore italiano intenda regolarizzare la violazione commessa, emettendo una fattura integrativa con l’addebito d’IVA (che il committente UE NON pagherà, comunque), si applicherebbe comunque la sanzione amministrativa ex art. 6, co.1 e 4, DLgs. 471/1997 (dal 100% al 200% dell’imposta, minimo 516 euro), con possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13 DLgs. 472/1997.

L’IVA addebitata al committente UE potrebbe non essere rimborsabile secondo la procedura ex art. 38-bis2 DPR 633/1972:  la Corte di Giustizia (cause C-35/05 e C-566/07), ha precluso il rimborso per le operazioni extra territoriali, quali sarebbero quelle in esame, anche in caso di successivo versamento dell’imposta. Lo stesso vale per le cessioni che soddisfano i presupposti per essere fatturate in regime di non imponibilità, ma che sono ricondotte a tassazione in Italia in assenza di iscrizione del cedente nel VIES: ex art. 4 Direttiva 2008/9/CE si esclude il rimborso per le operazioni che siano o che possano essere qualificate come cessioni intra-UE.

COMMENTO. Il sistema introdotto ex DL 78/2010, fondandosi sulla carenza di soggettività passiva nelle operazioni intra UE, non regge sul piano comunitario anche alla luce delle recenti conclusioni dell’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia (causa C-587/10):

  • in primo luogo, la detassazione, dal lato attivo, delle operazioni intra UE deve essere riconosciuta anche quando il cedente ha violato determinati requisiti formali (nella specie, l’iscrizione nel VIES) se egli è in grado di dimostrare che, dal punto di vista sostanziale, l’operazione riveste natura intra UE;
  • in secondo luogo, il principio di ripartizione della potestà impositiva tra il Paese di origine e il Paese di destinazione determina una duplicazione d’imposta contraria al principio di neutralità dell’IVA se, in assenza di iscrizione nel VIES, si nega la detassazione nel Paese di origine, posto che – ex art.16 Reg. UE 282/2011 – lo Stato di destinazione è legittimato ad esercitare la propria potestà impositiva indipendentemente dal trattamento IVA applicato nel Paese di origine.

BANDI REGIONE MARCHE: POR Risparmi energetici

Fonte: www.studioastolfi.com

E’ stato pubblicato con Decreto n.41 del 24/05/2012 il Bando POR MARCHE 2007-2013 -Intervento 3.2.1.43.01 “Sostegno agli investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili da utilizzare in contesti produttivi”

Scadenza: 30 luglio 2012

Gli interventi ammissibili, anche attraverso l’introduzione di nuove tecnologie, si riferiscono alle seguenti tipologie:

  • Favorire il risparmio energetico e/o l’uso razionale di energia con la riduzione dei consumi di energia elettrica e/o termica, a parità di produzione, anche con l’introduzione di nuovi processi tecnologici ivi compresa la cogenerazione;
  • Incentivare la produzione per l’utilizzo diretto di energia tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili; per fonti rinnovabili si intendono quelle definite all’art. 2 del D.Lgs 387/2003

>>> Vai alla sintesi del Bando

 

BANDO INAIL: pubblicata la graduatoria

Fonte: www.inail.it

Sono stati pubblicati  gli elenchi cronologici, regione per regione, delle domande di finanziamento alle imprese Incentivi ISI 2011.
Le domande ammesse sono contrassegnate dalla lettera “S”.
Dal giorno del ricevimento della comunicazione INAIL dell’ammissione al finanziamento, le imprese interessate avranno 30 giorni di tempo per l’inoltro della documentazione richiesta nell’avviso pubblico

Link:

>>> TUTTE LE REGIONI (clicca sulla singola regione per accedere all’elenco)

>>> REGIONE MARCHE (clicca per accedere all’elenco) : Domande presentate: 1070 – Domande finanziate:  100  (9,34%)