DOGANA: ITV e IVO nuova disciplina

L’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV, oppure BTI – Binding Tariff Information nella sua versione inglese) e l’Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO oppure BOI – Binding Origin Information) sono state modificate con il nuovo Codice doganale UE (Reg. UE 952/2013 – CDU).

COSA SONO

La determinazione dei dazi all’importazione e all’esportazione si basa sulla TDC (tariffa doganale comune): questa tariffa si applica in base a due fattori:

  • l’origine della merce
  • la classificazione tariffaria della merce.

In caso di dubbi su tali fattori gli operatori economici, allo scopo di evitare errori, possono richiedere alle autorità doganali di adottare:

  • decisioni di informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO o BOI ruling): può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell’origine.
  • decisioni di informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV o BTI ruling): riguarda soltanto merci che presentano caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti ai fini della loro classificazione doganale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ITV e IVO

Le decisioni ITV e IVO hanno le seguenti caratteristiche comuni:

  • sono valide per tre anni (in passato le ITV erano valide sei anni) a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia; si precisa che le ITV rilasciate dopo il 1° maggio 2016 hanno validità di tre anni, mentre quelle rilasciate precedentemente a tale data mantengono la durata stabilita in tale momento
  • sono adottate (a titolo gratuito) entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta (prorogabile di ulteriori 30 giorni massimo)
  • sono applicabili su tutto il territorio della UE e vincolano i soggetti coinvolti soltanto con riferimento alla classificazione tariffaria o alla determinazione dell’origine delle merci. Più esattamente, le stesse obbligano tutti gli uffici doganali UE a provvedere esclusivamente in ordine alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia, nonché il destinatario della decisione (quest’ultimo a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione).
  • L’applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale richiede che il destinatario della decisione sia in grado di provare che la situazione di fatto corrisponda a quella descritta nella decisione.
  • La validità delle ITV o IVO può inoltre cessare prima dello scadere del relativo periodo (senza tuttavia effetto retroattivo).
  • Tali decisioni possono anche essere annullate, allorché le stesse si basino su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti, o, ancora, revocate (non su richiesta del destinatario delle stesse), ma non modificate.
  • In taluni casi (es. cessazione di validità), una decisione ITV o IVO può essere ancora utilizzata (esistono, tuttavia, delle limitazioni) con riguardo a contratti vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità (c.d. “uso esteso”).

PRESENTAZIONE DOMANDA ITV O IVO

La domanda di decisione relativa a informazione tariffaria vincolante (ITV) corredata da tutta la relativa documentazione si presenta all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o a quella dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate (CM 8/D/2016).

Le istanze di ITV e di IVO devono essere presentate compilando il modello di domanda in formato elettronico stampabile presente nella sezione “Nuovo codice doganale dell’Unione-CDU” del sito dell’Agenzia Dogane.

In relazione alle domande di ITV sono previsti, in attesa che diventi obbligatorio l’utilizzo di procedimenti informatici, due distinti modelli:

  1. valido fino alla data di potenziamento della 1° fase del sistema elettronico, prevista per il 1° marzo 2017 (allegato 2 Reg. UE n. 341/2016);
  2. valido dalla data di potenziamento della 1° fase fino alla data di potenziamento della 2° fase del sistema elettronico (prev. 01/10/2018) (allegato 4 Reg. UE n. 341/2016).

Sia in caso di ITV che di IVO, inoltre, l’autorità doganale, in caso di decisione sfavorevole per il richiedente, non comunica a quest’ultimo le motivazioni della decisione che è intenzionata a prendere né consente a quest’ultimo di esprimere il proprio punto di vista al riguardo (non, tuttavia, nell’ipotesi di revoca o annullamento e di diniego di rilascio della decisione); inoltre in caso di espletamento di formalità doganali da o per conto del destinatario di una decisione ITV per le merci oggetto di tale decisione, deve essere obbligatoriamente data indicazione nella dichiarazione in dogana (casella 44), precisando il numero di riferimento della stessa.

BANDI REGIONE MARCHE: creazione impresa scadenza 14/11/2016

Il Bando Regione Marche per creazione impresa è stato prorogato al 14/11/2016. La scadenza originaria era il 20 ottobre 2016

La finalità dell’intervento è la concessione di incentivi a sostegno della creazione di nuove imprese (tra cui quelle nate da processi di workers buyout) e di Studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o dei Liberi professionisti, aventi sede legale e/o sede operativa nel territorio della regione Marche.

Le nuove realtà di cui sopra devono costituirsi successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURM al fine di assicurare il massimo effetto incentivante dell’intervento. 

Possono far domanda di incentivi:

  • disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità);
  • lavoratori dipendenti e lavoratori in cassa integrazione di aziende coinvolte in situazioni di crisi aziendale documentata dal ricorso agli ammortizzatori sociali (solo nel caso di interventi di workers buyout)

I richiedenti devono essere residenti o domiciliati nella regione Marche.

I soggetti interessati a presentare domanda di incentivi devono usare esclusivamente il codice bando riferito alla Provincia di residenza/domicilio:

Codice bando: CREAZIMPR_2016_PU per l’area territoriale Pesaro Urbino
Codice bando: CREAZIMPR_2016_AN per l’area territoriale Ancona
Codice bando: CREAZIMPR_2016_FM per l’area territoriale Fermo
Codice bando: CREAZIMPR_2016_MC per l’area territoriale Macerata
Codice bando: CREAZIMPR_2016_AP per l’area territoriale Ascoli Piceno

Di seguito il LINK al sito della Regione Marche

INTRA UE: prova della cessione

La prova della cessione intra UE in caso di cessioni ex works dipende dalla controparte.

Quando c’è la vendita franco fabbrica o ex-works (costo a carico della controparte UE), riguardo alla prova che il cedente deve fornire per dimostrare che la cessione ex art. 41 del DL 331/93 ha carattere intra UE, vale il principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE 6 settembre 2012 causa C-273/11, punto 42: se l’acquirente ha il potere di disporre del bene ceduto come proprietario nello Stato membro di cessione e provveda al trasporto di detto bene verso lo Stato membro di destinazione, occorre tener conto del fatto che la prova che il venditore può produrre alle autorità tributarie dipende fondamentalmente dagli elementi che egli riceve a tal fine dall’acquirente. Quindi il venditore nazionale deve impegnarsi per ottenere ogni documentazione di prova della spedizione e soprattutto del trasferimento a destino nello Stato UE, ma non può fare ciò che non è in suo potere.

UTILITY PER LA PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE 

Cassazione sentenza 5833/2016: ha dato ragione a un cedente IT che aveva esibito come prova della cessione intra UE la dichiarazione del cessionario FR, le lettere di vettura internazionale CMR e i documenti di trasporto. Si tratta, sebbene non si dice in sentenza, di lettere non firmate dalla controparte UE (in caso contrario non si vede la necessità della sua dichiarazione).

Infatti come molti sapranno, l’Amministrazione pretende le lettere di vettura firmate non solo dal cedente IT, ma anche dal cessionario UE, cosa talvolta impossibile (si pensi ai casi di groupage), anche se l’Agenzia Entrate (RM 477/E/2008, nota n. 141933/2010) ha affermato che tale documento può essere sostituito da altra documentazione equipollente.

Se all’Agenzia non basta la sola dichiarazione della controparte di aver ricevuto la merce, questa dichiarazione, insieme ad altri elementi, prova la cessione intra UE.

Quali altri elementi?

  • gli ordini della merce,
  • le fatture emesse dal corriere nei confronti del cessionario comunitario (se emerge il nome del cedente italiano),
  • la dichiarazione della controparte UE,
  • le fatture emesse,
  • la documentazione di pagamento
  • gli elenchi INTRASTAT.

C.T. Reg. Torino 8 maggio 2014 n. 629/24/14: la dichiarazione del cessionario non deve necessariamente essere temporalmente “vicina” alla cessione; nulla cambia infatti, non essendoci, almeno nella maggioranza dei casi, alcuna data certa, inoltre non deve essere dettagliata, ovvero indicare per filo e per segno le merci ricevute e ordinate.

Chiaramente, nel mondo reale, un operatore commerciale, specie se di piccole dimensioni, non può sempre pretendere un documento simile dal cessionario UE, se si vogliono mantenere buoni rapporti commerciali (v. C.T. Prov. Rieti 26 agosto 2013 n. 160/1/13).

 

Un maggiore rigore probatorio può invece essere giustificato quando il cedente IT:

  • è oggettivamente negligente nell’appurare la serietà della controparte comunitaria oppure
  • è sospettato di aver partecipato ad una frode.

UTILITY PER LA PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE

Strumento operativo composto da:

  • n.3 moduli editabili utili per provare la cessione intracomunitaria di una merce; disponibili in italiano e inglese; essi sono di uso alternativo tra loro, a seconda delle esigenze 
  • un breve e-book sulla prova della cessione intracomunitaria con la normativa e la prassi di riferimento (.pdf) e le spiegazioni dei moduli operativi

INTRA UE: pronte le esclusioni dal VIES

Pronte le esclusioni dal VIES per “presunzione di inattività” in ambito UE.

Con il comunicato stampa del 03/10/2016, l’Agenzia Entrate ha annunciato l’invio di circa 60.000 comunicazioni per l’esclusione dal VIES, per i soggetti che, a partire dal 1° trimestre 2015, non hanno presentato elenchi INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi: infatti ex art. 35 co.7-bis DPR 633/1972, se non si sono presentati gli INTRASTAT allora secondo loro il soggetto passivo “non intende più effettuare operazioni intracomunitarie”.

Tutto questo come se fare un acquisto o una vendita intra UE fosse un dovere, un capriccio o un gioco e non una decisione di acquisto o vendita che si fa in base al mercato, o alla convenienza economica. In tal modo per tutti coloro che effettuano transazioni intra UE legittimamente ma sporadicamente (meno di una volta l’anno) si avrà un nuovo inutile adempimento da osservare (comunicare all’Agenzia che si ha ancora l’intenzione di effettuare operazioni intra UE per non farsi escludere dal VIES). 

Con il VIES (Vat information exchange system), disciplinato ex art. 50 co.2 DL 331/93 e ex art. 35 DPR 633/1972, in attuazione dell’art. 17 par. 1 lett. a) Reg. UE n. 904/2010, che è la banca dati europea delle partite IVA (ogni agenzia fiscale la predispone per il proprio Paese), si ottengono i seguenti scopi:

  • l’Agenzia controlla l’affidabilità degli operatori che operano in ambito intra UE;
  • gli operatori economici sono soggetti ad obblighi e diritti previsti dalla disciplina degli scambi intra UE.

Per tali obiettivi, dunque, la banca dati deve essere sempre aggiornata e per questo l’Agenzia Entrate controlla i soggetti passivi inclusi nel VIES (punto 3.1 del provv. Agenzia Entrate 159941/159941, sono effettuati controlli formali sulla regolare presentazione degli INTRASTAT).

Al momento, a seguito delle modifiche ex art. 22 DLgs. 175/2014, i soggetti passivi IVA sono da subito inclusi nel VIES, essendo eliminato il tempo tecnico di attesa di 30 giorni previsto dalla disciplina precedente. I controlli dell’Agenzia sono quindi non più preventivi, ma successivi all’avvenuta inclusione nel VIES stesso: dopo tali controlli formali (regolare invio degli INTRASTAT), l’Agenzia invia la comunicazione al soggetto passivo, procedendo alla formale esclusione dal VIES, ex art. 35 co.7-bis DPR 633/1972; l’esclusione dal VIES ha effetti solo dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio competente (punto 3.2 del provv. Agenzia Entrate n. 159941/2014).

I soggetti passivi che operano in ambito intra-UE, o che comunque dimostrino di avere i requisiti economici e commerciali per restare nel VIES, potranno produrre idonea documentazione agli Uffici per restare nel VIES, entro il termine di 60 giorni, durante il quale termine (v. CM 31/E/2014) l’operatore potrà rivolgersi all’Ufficio competente alternativamente:

  • fornendo la documentazione di tutte le operazioni intra UE effettuate nei quattro trimestri di riferimento (e andando giustamente in sanzione);
  • fornendo adeguati elementi circa le operazioni intra UE in corso o da effettuare;
  • manifestando l’intenzione di effettuare operazioni intra UE.

L’eventuale esclusione, in ogni caso, non pregiudica la possibilità di chiedere un nuovo inserimento nel VIES, per via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.

Si tratta quindi di fatto di un nuovo adempimento, per tutti i “regolari” ma “sporadici” (ad es. quelli che hanno comprato un antivirus online da un soggetto tedesco nel 2014 e poi nel 2015 non hanno comprato o venduto nulla intra UE perchè non gli è capitato), come se non ce ne fossero già abbastanza.