DOGANA: chiarimenti su certificati AEO

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento della Commissione europea contenente diversi chiarimenti su certificati AEO (Authorized Economic Operator), in particolare per quanto riguarda il riesame delle autorizzazioni AEO nel quadro del CDU e delle sue disposizioni di applicazione; si tratta di 15 FAQ (domande e risposte) relative all’attività di riesame dei certificati AEO esistenti (che nel nuovo CDU vengono definite “autorizzazioni”), cercando di chiarirne alcuni aspetti.

In sintesi sono state date le seguenti risposte:

  • i  certificati AEO esistenti che risultano validi alla data del 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame;
  • non è necessario presentare domande di riesame alle autorità doganali competenti. Il titolare di un certificato AEO verrà contattato dalle autorità doganali competenti. Entro il 1° maggio 2019 verranno riesaminati tutti i certificati rilasciati antecedentemente al 1° maggio 2016. In ogni caso, gli AEO possono contattare i punti di contatto nazionali qualora necessitino di maggiori informazioni o chiarimenti;
  • non ci saranno cambiamenti nei codici MRA già attribuiti che quindi non vengono modificati, ed anche il numero dell’autorizzazione sottoposta a riesame rimane invariato rispetto a quello del certificato AEO;
  • nell’ipotesi di esito negativo del riesame, il certificato AEO viene revocato;
  • le condizioni introdotte per soddisfare l’art. 39(a) CDU e l’art. 24 RE sono la ”conformità” alla normativa doganale, alle norme fiscali, e alla dimostrazione che non sussistano gravi reati penali relativi all’attività economica dell’AEO.

INTRA UE: modelli di fattura per contribuenti forfetari e minimi

Si propongono modelli di fattura editabili per  l’uso da parte dei contribuenti forfetari ex art.1 L. 190/2014 e s.m.i. e per contribuenti minimi ex art. 27 co.1 e 2 DL 98/2011 per le operazioni con l’estero (prestazioni di servizi rese a soggetti intracomunitari):

  1. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – ditta individuale: questo modello è stato predisposto per l’azienda individuale iscritta in Camera di Commercio come commerciante o artigiano; sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo
  2. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – professionista: questo modello è stato predisposto per il professionista – quindi non iscritto alla Camera di Commercio – che sia privo di propria cassa di previdenza e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS, come ad es. un consulente marketing, un web designer, un grafico, un informatico ecc.); sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo
  3. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – professionista: questo modello è stato predisposto per il professionista con propria cassa di previdenza, come ad es. un avvocato iscritto alla Cassa Forense, un commercialista iscritto alla CNPADC, un architetto o ingegnere iscritto ad Inarcassa ecc.); sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo

Tipo file: (.DOC) 6 files

Si precisa che il regime dei contribuenti “minimi” o “superminimi”, o “nuovi minimi” di cui all’art.27 co.1 e 2 DL 98/2011 è stato abrogato a far data dal 01/01/2015, ma che la sua utilizzabilità è possibile fino a tutto “il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età” (art.1 comma 88 L.190/2014).

Il prodotto è soggetto ad aggiornamento, verranno caricati di volta in volta nuovi modelli. Chiaramente, coloro che procederanno all’acquisto potranno sempre usufruire degli aggiornamenti in maniera gratuita

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BANDI INAIL: click day 27/05/2016

Il click day per il BANDO ISI INAIL 2015 sarà il giorno 27/05/2016, dalle ore 16 alle 16.30, in larghissimo anticipo rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti . Sono cambiate le modalità d’invio, quest’anno sono previste delle domande atte ad evitare gli invii automatici.

Di seguito il comunicato

Bando Isi 2015: il 26 maggio la fase di inoltro delle domande di accesso ai finanziamenti. Pubblicate le regole tecniche

Il 26 maggio 2016 apre lo sportello informatico: pubblicate le regole tecniche per l’invio della domanda tramite codice identificativo.

Dalle ore 16 alle ore 16,30 del 26 maggio prossimo le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo utilizzando il codice identificativo attribuito mediante la procedura di download.
E’ disponibile il documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento” con le istruzioni per la procedura di invio della domanda online (inoltro del codice identificativo, art. 12 dell’avviso pubblico quadro 2015).
Si ricorda all’utenza che è vietato l’utilizzo di strumenti automatici di invio (es. robot). Il loro utilizzo determina il rilascio da parte del sistema di un messaggio di errore.

Di seguito il link al comunicato stampa dell’INAIL ed alle REGOLE TECNICHE PER L’INVIO

Si rimanda inoltre al seguente link per tutta la documentazione sul Bando INAIL ed all’ottima sintesi dello Studio Astolfi

DOGANA: nuovo codice doganale dal 1° maggio 2016

Il Nuovo Codice Doganale in vigore dal 1° maggio 2016 presenta molte importanti novità.

Di seguito un elenco – tratto dal quadro normativo di sintesi dell’Agenzia Dogane – delle novità più importanti relative al nuovo codice doganale:

A) RAPPRESENTANZA DOGANALE (artt. 18-21 CDU)

B) DECISIONI RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE (artt. 22-37 CDU, artt. 8-22 RD, artt. 8-23 RE, artt. 2-4 RDT)

C) OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (artt.38-41 CDU, artt.23-30 RD, artt.24-35 RE, art. 5 RDT)

D) SANZIONI, RICORSI, CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI E DI ALTRE INFORMAZIONI (artt. 42-45 CDU, art 51-52 CDU)

E) ORIGINE DELLE MERCI (artt.59-68 CDU, artt. 31-70 RD, artt. 57-126 RE)

E.1) ORIGINE NON PREFERENZIALE

E.2) ORIGINE PREFERENZIALE

F) VALORE (artt. 69-76 CDU, art. 71 RD, artt.127-146 RE, art. 6 RDT)

G) OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt. 77-88 CDU, artt. 72-80 RD), RISCOSSIONE, PAGAMENTO, RIMBORSO E SGRAVIO DELL’IMPORTO DEI DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE (artt. 101-123 CDU, artt. 87-102 RD, artt. 165-181 RE), ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt 124-126 CDU, art. 103 RD).

H) GARANZIA (artt.89-100 CDU, artt. 81-86 RD, artt. 147-164 RE, artt. 7-8 RDT)

I) MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

I.1) DICHIARAZIONE SOMMARIA DI ENTRATA (artt. 127-130 CDU, artt.104- 113 RD, artt. 182-188 RE, art. 55, punto 3, RDT)

I.2) ARRIVO DELLE MERCI E CUSTODIA TEMPORANEA (artt.139-150 CDU, artt.114-118 RD, artt. 190-193 RE, artt. 9-11 RDT)

I.3) POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI (artt. 153-157 CDU, artt. 119-133 RD, artt. 194-215 RE)

L) NORME GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DOGANALI E ALTRE SEMPLIFICAZIONI

L.1) DICHIARAZIONI DOGANALI

L.2) ALTRE SEMPLIFICAZIONI

L.3) VERIFICA E SVINCOLO DELLE MERCI (artt. 188-200 CDU, artt. 153-154 RD, artt. 238-250 RE)

M) IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

N) REGIMI SPECIALI (artt. 210-225 CDU, artt. 161-183 RD, artt. 258-271 RE, artt. 22-23 RDT)

N.1) TRANSITO/TIR (artt. 226-236 CDU, artt. 184-200 RD, artt. 272-321 RE, artt. 24–53 RDT)

N.2) DEPOSITO DOGANALE (artt. 237-242 CDU, artt.201-203 RD)

N.3) ZONA FRANCA (artt. 243-249 CDU)

N.4) AMMISSIONE TEMPORANEA (artt.250-253 CDU, art. 204-238 RD, artt.322-323 RDT)

N.5) USO FINALE (art.254 CDU, 239 RD)

N.6) PERFEZIONAMENTO ATTIVO (Artt. 255-258 CDU, artt. 240-241 RD, artt. 324-325 RE)

N. 7) PERFEZIONAMENTO PASSIVO (artt. 259-262 CDU, artt. 242-243 RD)

O) USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE (artt. 263-277 CDU, artt. 244-249 RD, artt. 326-344 RE)

L’Agenzia Dogane ha inoltre dedicato una intera sezione del proprio sito istituzionale al Nuovo Codice Doganale dell’Unione.

Lo Studio sta procedendo all’aggiornamento ed alla riorganizzazione del materiale presente nella sezione UTILITY & DOWNLOADS del sito.