DOGANA: Codici nomenclatura combinata in vigore dal 2021

Codici nomenclatura combinata in vigore dal 2021.

In data 30/10/2020 è stato pubblicato il Reg. Ue 1577/2020, che, dal 1° gennaio 2021, aggiorna i codici di nomenclatura combinata (NC), sulla GUCE.

Cosa è la nomenclatura combinata (NC)

La nomenclatura combinata (NC) è fondamentale per le imprese e le dogane degli Stati UE, poichè su essa si basa la dichiarazione delle merci sia all’import che all’export, nonché per le statistiche del commercio all’interno dell’UE (Intrastat).

Per le aziende la nomenclatura combinata (NC) serve per identificare la merce, attraverso un codice numerico (c.d. voce doganale) e individuare le formalità doganali connesse all’importazione e all’esportazione:

  • all’importazione è necessaria la classificazione doganale dei prodotti, per individuare i dazi dovuti, l’IVA all’importazione, nonché altre eventuali misure impositive per specifiche tipologie di merci (dazi antidumping, accise, restrizioni quantitative, disposizioni sanitarie o fitosanitarie). Inoltre, la Tabella A allegata al DPR 633/72, individuando le aliquote ridotte, rimanda alle voci doganali della NC, quindi l’IVA agevolata richiede sempre una esatta qualificazione merceologica ai fini doganali (CM 32/E/2010);
  • all’esportazione, invece, non sono attualmente previsti diritti doganali “in uscita”, ma la corretta classificazione consente all’operatore economico di valutare:
    • se vi sono restrizioni o proibizioni in esportazione verso un determinato Paese extra-Ue),
    • se il prodotto rientra tra i cosiddetti beni dual use;
    • le regole relative all’attribuzione dell’origine preferenziale (e non preferenziale).

Aggiornamenti della NC in vigore dal 2021

L’aggiornamento della NC e della Taric attraverso il Reg. Ue 1577/2020, entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo: le ragioni sono legate all’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici, cancellando i codici obsoleti e introducendo nuove sottovoci per agevolare il monitoraggio di merci specifiche.

Il Reg. Ue 1577/2020, in particolare, ha modificato la NC al fine di:

  • ridurre le aliquote del dazio per i prodotti contemplati dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA), v. decisione (UE) 2016/971 del Consiglio;
  • introdurre nuove sottovoci per il monitoraggio di merci specifiche, ad es. il “corallo rosso” nel capitolo 5, il “fosforo rosso” nel capitolo 28, il “legno di eucalipto” nel capitolo 44 e le “laminazioni di acciaio” nel capitolo 85;
  • cambiare la classificazione di alcune sostanze nell’elenco delle denominazioni comuni delle sostanze farmaceutiche di cui all’allegato 3 parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I e nell’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi di cui all’allegato 6 parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I.
  • infine, la sostanza trifluoroetano (HFC-143a) è stata riclassificata dal codice TARIC 2903392925 a 2903392490.

Sezione dedicata: DOGANA

INTRASTAT: errori di trasmissione INTRASTAT

Errori di trasmissione INTRASTAT

Nella trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT possono verificarsi diversi errori di trasmissione, che comportano il rigetto del file.

Di seguito gli errori più comuni e l’elenco completo

ERRORE 002 – Elenco già presentato

Si tratta un errore molto frequente, in pratica per un errore del software o per un errore di digitazione è stato utilizzato un progressivo già acquisito nelle banche dati delle Dogane. Il progressivo elenco infatti una volta utilizzato, sia che la spedizione sia andata a buon fine, sia che invece vi sia una segnalazione di errore non può più essere utilizzato. L’elenco va ricostruito utilizzando un progressivo incrementato di 1., quindi in caso si utilizzi il programma ministeriale Intra web stand-alone si deve modificare il numero di riferimento nell’anagrafica dell’obbligato.

FIRMA DIGITALE SCADUTA

Si deve procedere alla generazione di una nuova firma relativa alla persona incaricata dalla società utilizzando il software Desktop Dogane. Si ricorda che anche in questo caso il progressivo precedentemente utilizzato non può più essere utilizzato . Se il sottoscrittore è in possesso di una firma di altro ente che rientra tra quelle riconosciute (ad es. una firma dell’Agenzia Entrate) può utilizzare la firma digitale in sostituzione di quella delle dogane. Una possibile soluzione è quella di inserire più sottoscrittori così da avere date di scadenza differenziate.

CREDENZIALI ACCESSO SCADUTE

Si deve procedere alla generazione di nuove credenziali (nome utente e password) relative alla ditta per accedere al Servizio Telematico Doganale

Abbiamo predisposto una semplicissima utility per il rinnovo dei certificati di firma digitale e delle credenziali.

UTILITY RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE + RINNOVO CREDENZIALI AGENZIA DOGANE

Di seguito il link (che funziona un po’ quando vuole) con l’elenco completo degli errori dal sito delle Dogane

ELENCO ERRORI DI TRASMISSIONE INTRASTAT DAL SITO DELL’ASSISTENZA DOGANE

La sezione dedicata all’INTRASTAT del sito

STUDIO GIARDINI – INTRASTAT

DOGANA: nuovi codici TARIC mascherine

Nuovi codici TARIC mascherine facciali

l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso del 2 ottobre 2020, con il  quale ha ricordato che, ex Reg. (UE) 2020/1369:

  • alle mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici TARIC;
  • tali codici, dal 3 ottobre 2020, dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica;
  • inoltre i nuovi codici TARIC devono indicare le unità supplementari (numero pezzi) nella casella 41 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica;
  • infine i codici resteranno in vigore sino al 31/12/2020 e, dal 1° gennaio 2021, saranno ridefiniti a seguito delle modifiche apportate alla NC – Nomenclatura Combinata riguardo ai prodotti in questione.

Di seguito quanto previsto per i nuovi codici TARIC mascherine dal Reg. (UE) 2020/1369

Pagina dedicata al COVID-19 del sito internet dello studio

PLAFOND IVA: No per fabbricati in leasing

Plafond IVA no per fabbricati in leasing.

Non si può applicare il plafond se l’esportatore abituale acquisisce fabbricati con contratto di leasing o a titolo diverso dalla proprietà (Agenzia Entrate, risposta a interpello n. 304/2020 ed anche principio di diritto n. 14/2019, oltre che CM 145/E/1998).

Perchè no secondo l’Agenzia Entrate

Ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72, sono operazioni non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni nei confronti di soggetti in possesso dello status di esportatori abituali (previo rilascio della dichiarazione d’intento), ad eccezione delle cessioni di fabbricati e aree edificabili.

Alla lettera, dovrebbero essere escluse le sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), e non anche le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l’acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà, tuttavia, l’Agenzia Entrate insiste con un’interpretazione restrittiva, concludendo che “il plafond può essere utilizzato per acquistare o importare, senza IVA, tutti i beni e servizi inerenti all’attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili”. Ancora più nettamente, nell’interpello 304/2020 l’Agenzia afferma che è vietato utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing, nonostante l’art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72 escluda espressamente solo le cessioni di fabbricati, ma l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente.

Giurisprudenza

La Cassazione negli ultimi anni si è espressa in favore dell’applicabilità del plafond anche in relazione a contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di fabbricati (Cass. 15 aprile 2016 n. 7504 e Cass. 15 maggio 2015 n. 9969) nonché in relazione ai contratti di leasing immobiliare (Cass. 15 ottobre 2013 n. 23329), con il vincolo che le parti abbiano convenuto il trasferimento di proprietà del bene a scadenza del contratto. Tale interpretazione convince, poiché, se l’esclusione dal regime di non imponibilità verso esportatori abituali opera per le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili in ragione del fatto che si tratta di beni immobili (in quanto tali, non giustificherebbero la destinazione all’esportazione), tanto deve valere anche nell’ipotesi di prestazioni di servizi su immobili (es. appalto per la costruzione del fabbricato).

Nella giurisprudenza di merito è stato anche osservato che la presenza di un contratto di leasing traslativo non è un elemento sufficiente per configurare l’operazione corrispondente come una cessione di beni e che, peraltro, ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la natura traslativa del leasing in base alla volontà delle parti (CTR Lombardia, sez. Brescia, n. 616/25/17).

Per la Corte UE determinante la clausola di acquisto della proprietà. Si rammenta l’indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia UE in merito alla qualificazione dei contratti di leasing ai fini IVA. Secondo la sentenza relativa alla causa C-164/16, Mercedes Benz, rientra tra le cessioni di beni nel senso di cui all’art. 14, par. 2, lett. b) direttiva 2006/112/Ce, il contratto di locazione finanziario “accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” .

Vedi anche: