IVA: Autoconsumo di carbone fossile importato RM 103/E/2011

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Secondo la risposta fornita dall’Agenzia con la [download id=”6735″], per consentire il pagamento dell’IVA sul valore dell’accisa dovuta in relazione ai quantitativi di carbone fossile importato e utilizzato nella propria impresa dallo stesso soggetto importatore, è corretta l’emissione di un documento, anche sotto forma di autofattura, ex art. 17, comma 2, DPR 633/1972, ad integrazione dell’originaria bolletta doganale. La questione trae origine dal fatto che l’IVA accertata, liquidata e riscossa in Dogana è commisurata al solo valore  del carbone fossile importato, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ma non anche del valore dell’accisa, atteso che quest’ultima è versata successivamente sulla base di un sistema di acconti e saldi.


Nel documento emesso dal soggetto interessato occorre fare riferimento alla bolletta doganale di importazione, già annotata nel registro degli acquisti, indicando, come base imponibile, la sola accisa dovuta, sulla quale verrà applicata l’IVA con l’aliquota propria del bene cui si riferisce.

Inoltre, è corretta l’emissione di un unico documento cumulativo relativo all’accisa dovuta per i quantitativi di carbone fossile autoconsumati nel periodo d’imposta precedente alla data di presentazione della dichiarazione annuale prevista ex art. 21, co.8, del Testo Unico Accise, posto che solo in occasione di tale adempimento è possibile determinare l’effettivo ammontare di accisa dovuta e, di conseguenza, dell’IVA relativa.

Il predetto documento dovrà essere annotato sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.

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