PLAFOND IVA: chiarimenti definitivi per fornitore ed esportatore

L’Agenzia Entrate, al Videoforum 2015 di Italia Oggi del 22/01/2015, ha chiarito una volta per tutte gli adempimenti per i fornitori che hanno ricevuto dagli esportatori abituali con plafond le dichiarazioni d’intento con le vecchie modalità, dato che le nuove disposizioni ex art. 20 DLgs. 175/2014 hanno creato dubbi interpretativi tra gli operatori in particolare sul comportamento da tenere nel periodo transitorio (dal 1/1/2015 al 11/02/2015): è necessario comunicare all’Agenzia Entrate i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute?

Cosa è stato chiarito

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TERRITORIALITA’: su MOSS e e-commerce ancora niente

La Camera dei deputati sta mettendo a punto, con il consueto ritardo e provocando i consueti problemi, le nuove regole sull’e-commerce attraverso l’analisi del D.Lgs. licenziato dal CdM. Si tratta del D.Lgs per il recepimento delle nuove norme sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite mezzi elettronici (TBES) e del MOSS ad esso correlato.

Lo schema di D.Lgs è stato licenziato il 24/12/2014 – CdM n. 43. Vedi file allegato

Le Commissioni dovranno pronunciarsi entro al più tardi il 9 febbraio 2015, poi toccherà anche alle Commissioni permanenti del Senato esprimere il proprio parere. Lo schema di D.Lgs sarà poi nuovamente analizzato dal CdM, quindi sarà ragionevole avere il testo definitivo verso fine febbraio 2015, cioè già 2 mesi dopo l’entrata in vigore delle nuove norme. Si ripete tutto come e peggio del 2010, quando le nuove norme sulla territorialità delle prestazioni di servizi entrarono in vigore con circa 2 mesi di ritardo. Per chi segue blog e forum sull’IVA comunitaria fuori dall’Italia non si parla d’altro.

Vero è che le previsioni sul luogo di effettuazione dei servizi TBES – di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi tramite mezzi elettronici, ex art. 58 Direttiva 2006/112, dovrebbero essere sufficientemente chiare, precise e dettagliate da consentirne la diretta applicazione, almeno per ciò che riguarda le regole generali, anche senza recepimento, ed anche che comunque si può far riferimento al Reg. UE  1042/2013 (di modifica del Reg. UE 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi), in cui sono presenti le definizioni esaustive di ciò che rientra in ciascuna delle tipologie di servizi sopra richiamati.

PLAFOND IVA: chiarimenti su nuova dichiarazione intento CM 31/E/2014

Con la CM 31/E/2014 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal DLgs. 175/2014 (decreto “semplificazioni”). Si riferiscono di seguito le novità in materia di comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento, per la gestione del plafond IVA.

In particolare nella CM si descrivono le fasi della nuova procedura:

  • l’esportatore abituale trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate;
  • l’Agenzia Entrate rilascia ricevuta telematica;
  • l’esportatore abituale consegna la dichiarazione d’intento e la ricevuta telematica al fornitore (oppure alla Dogana);
  • il fornitore abituale verifica l’avvenuta trasmissione all’Agenzia Entrate prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA, pena la sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta (ex nuovo art. 7, co.4-bis DLgs. 471/1997); non è sufficiente prendere semplicemente visione ed acquisire l’esemplare della ricevuta telematica.
  • il fornitore riepiloga i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.

La verifica – da parte del fornitore – dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia Entrate, prima dell’effettuazione dell’operazione, potrà avvenire secondo due diverse modalità:

  • mediante il sito dell’Agenzia Entrate, dove è già attiva una funzione, ad accesso libero, in cui si può fare la verifica inserendo il codice fiscale sia dell’esportatore che del fornitore ed il numero di protocollo della ricevuta telematica (link al servizio);
  • mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ad Entratel o Fisconline, modalità non ancora attiva poichè richiede dei tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

OBBLIGHI FORMALI

L’esportatore e il fornitore restano obbligati – come nella precedente disciplina – alla tenuta e all’aggiornamento del registro delle lettere d’intento (o alla registrazione dei predetti documenti nei libri tenuti ai fini IVA) e il fornitore deve inoltre continuare a indicare in fattura gli estremi delle lettere d’intento ricevute.

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INTRA UE: chiarimenti su nuovo VIES CM 31/E/2014

Con la CM 31/E/2014 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal DLgs. 175/2014 (decreto “semplificazioni”). Si riferiscono di seguito le novità in materia di VIES.

Con riferimento al VIES, la problematica più importante riguarda la (assurda e insensata) procedura di esclusione dalla banca dati nel caso in cui il soggetto passivo non abbia presentato alcun modello INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.

L’Agenzia chiarisce quanto segue :

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