PLAFOND IVA: software e servizio verifica online

Gli esportatori abituali possono da oggi sfruttare il plafond IVA secondo le nuove modalità ex art. 20 co.1 DLgs. 175/2014 (decreto semplificazioni) e inviare telematicamente all’Agenzia Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata ai fornitori: l’Agenzia Entrate ha pubblicato infatti ieri il software Dichiarazione d’intento per l’invio telematico e il servizio di verifica online della presentazione.

Come funziona il nuovo schema per trasmettere le dichiarazioni d’intento:

  • l’esportatore abituale trasmette tramite il software all’Agenzia Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata al proprio fornitore;
  • l’Agenzia rilascia ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento trasmessa dall’esportatore abituale;
  • l’esportatore consegna al fornitore /alla dogana, la dichiarazione d’intento con la ricevuta telematica dell’Agenzia;
  • il fornitore, una volta in possesso di dichiarazione d’intento e ricevuta, può fatturare senza applicazione dell’IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972;
  • il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Modello e consigli per il regime transitorio

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BLACK LIST: chiusura del 2014 con vecchie regole ammessa

L’Agenzia Entrate con comunicato stampa del 19/12/2014 conferma che  se i contribuenti completeranno l’invio delle black list relative ai residui mesi o trimestri del 2014 secondo le vecchie regole, tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità introdotte dal DLgs. 175/2014 e quindi non si dovrà presentare il modello annuale.

Questa precisazione si è resa necessaria poichè le nuove regole riguardano tutte le operazioni relative all’anno di imposta in corso al 13/12/2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014), e tali regole come noto prevedono sia il passaggio dalla periodicità mensile/trimestrale a quella annuale, sia l’innalzamento a 10.000 euro della soglia minima al di sotto della quale non è obbligatorio il monitoraggio.

Dato che gli operatori hanno già presentato la maggior parte delle comunicazioni del 2014 (10 su 12 se mensili, 3 su 4 se trimestrali), si ponevano due dubbi:

  • se nella black list annuale cumulativa riferita al 2014 dovessero essere nuovamente re-indicati i dati già inclusi nelle comunicazioni mensili/ trimestrali;
  • e in caso tali movimenti non dovessero essere re-indicati, se si potesse continuare a presentare i modelli di novembre e dicembre, ovvero del quarto trimestre, come se niente fosse, in modo da potere evitare la presentazione della black list annuale cumulativa.

Con il comunicato del 19/12/2014 l’Agenzia  Entrate afferma che un comportamento del genere sarebbe quasi preferibile, scrivendo che “per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità”. Per una volta si tratta di un’indicazione coerente con l’art. 6 comma 4 Statuto del contribuente (al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche).

Di seguito una esemplificazione degli effetti del comunicato

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PLAFOND IVA: online nuovo modello dichiarazione intento

L’Agenzia Entrate con provvedimento prot. 159674/2014 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione intento per acquistare o importare beni e servizi senza IVA da parte degli esportatori abituali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

A seguito delle modifiche ex art. 20 DLgs. 175/2014 (decreto semplificazioni, in vigore dal 13/12/2014), per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono sfruttare il plafond IVA devono:

  • trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento;
  • consegnare la dichiarazione insieme alla ricevuta dell’Agenzia Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

DECORRENZA

Il provvedimento risolve a stretto giro i dubbi degli operatori sul regime transitorio applicabile per le dichiarazioni d’intento rilasciate a fine anno con validità per il 2015:

  • fino all’11/02/2015, gli esportatori abituali – in ossequio allo Statuto del contribuente – possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità. Per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità, che riguardano però anche operazioni poste in essere dopo l’11/02/2015 (es. dichiarazioni d’intento rilasciate con valenza annuale), c’è l’obbligo, a partire dal 12/02/2015, di trasmettere le dichiarazioni secondo il nuovo metodo (es. dichiarazione d’intento inviata a dicembre 2014, valida per tutto il 2015, potrebbe dover essere comunicata due volte, sia dal fornitore col vecchio modo, sia dal cedente, a partire dal 12/02/2015 col nuovo).
  • a partire dal 12/02/2015 ci sarà solo il nuovo metodo.

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PLAFOND IVA: fino al provvedimento attuativo tutto come prima?

Ex art. 20 D.Lgs 175/2014 “semplificazioni fiscali”  (è una battuta) sono stati spostati dal fornitore (cedente) all’esportatore abituale (cessionario) l’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate, al fine di usufruire del plafond IVA effettuando cessioni in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72.

Gli obblighi del fornitore sarebbero:

  • il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate delle lettere di intento, da parte dei propri clienti;
  • il riepilogo, in dichiarazione annuale IVA, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Il funzionamento presumibile sarà il seguente: l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti un servizio on line, mediante il quale gli esportatori abituali possano trasmettere i dati contenuti nelle lettere di intento, e i fornitori possano riscontrare l’effettivo status di esportatore abituale dei propri clienti.  Ciò per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, e da tale data i fornitori non dovrebbero più essere obbligati alla comunicazione dei dati delle lettere di intento all’Amministrazione.

Tali novità tuttavia dipendono dall’emanazione da parte dell’Agenzia Entrate del provvedimento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs Semplificazioni (da 13/12/2014 – a 13/03/2015) , che dovranno decidere le modalità con cui l’esportatore abituale comunicherà all’Agenzia le lettere di intento: siccome però di sicuro il provvedimento dell’Agenzia tarderà, quale sarà la procedura da seguire?

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