EXPORT: prova export anche oltre i 90 giorni per la non imponibilità

Il regime di non imponibilità IVA per le esportazioni con trasporto a cura del cessionario non residente ex art.8 co.1 lett. b) DPR 633/1972 (di fatto principalmente l’export con termine “franco fabbrica” o “EXW”) non è vincolato al rispetto del termine di 90 giorni per l’uscita dei beni dal territorio UE, laddove il cedente ne dimostri l’avvenuta esportazione.

Tale principio è stato sancito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-563/12 del 19/12/2013) ed è stato finalmente recepito anche dall’Agenzia Entrate, con RM 98/E/2014.

Nella sentenza C-563/12, la Corte UE ha dato la propria interpretazione dell’art. 146, par. 1, lett. b) direttiva 2006/112/CE, secondo cui sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio UE da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato; il termine “spediti” deve essere interpretato nel senso che la cessione export e la conseguente non imponibilità IVA si perfezionano quando:

  • il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente;
  • il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori della UE e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio UE.

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INTRASTAT: modifiche dal 2015 a Intrastat servizi e sanzioni statistiche

L’art. 23 del D.Lgs “semplificazioni” (è una battuta), approvato dal CdM e in attesa di pubblicazione in GU, dispone la modifica dei modelli INTRASTAT per prestazioni di servizi rese e ricevute a soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE, per adeguarsi alla disciplina Intrastat UE che richiede un contenuto minimo molto ridotto rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana (determinazione Agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010 n. 22778). Ex art. 262 direttiva 2006/112/CE, infatti, il contenuto degli Intrastat servizi dovrebbe essere circoscritto ai soli dati relativi al numero identificativo IVA delle controparti, al valore delle cessioni e prestazioni effettuate e a eventuali rettifiche per note di variazione IVA. In tal senso si sono adeguati numerosi Stati UE. Alla luce di ciò, l’art. 23 del D.Lgs semplificazioni prevede che i nuovi modelli Intrastat servizi resi e ricevuti, dovrebbero contemplare esclusivamente:

  • il numero di identificazione IVA delle controparti;
  • il valore totale delle transazioni;
  • il codice identificativo del tipo prestazione resa o ricevuta;
  • lo Stato di pagamento.

Considerato che l’art. 50 co. 6 DL 331/93 si limita a disporre l’obbligo di presentazione dei modelli, ci vorrà un provvedimento dell’Agenzia Dogane che modifichi la determinazione n. 22778/2010, definendo il nuovo contenuto dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater.

Come sarà quindi la nuova disciplina?

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PLAFOND IVA: cambia la trasmissione delle dichiarazioni d’intento dal 2015

Dal 2015 il fornitore dell’esportatore abituale viene esonerato dalla comunicazione all’Agenzia Entrate delle dichiarazioni d’intento, mentre gli obblighi vengono trasferiti in capo all’esportatore abituale, effettivo fruitore del plafond IVA.

Ex art.20 DLgs. semplificazioni fiscali, per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 verso gli esportatori abituali, i fornitori non dovranno più trasmettere all’Agenzia Entrate la comunicazione delle lettere di intento ricevute. La norma si applica alle lettere di intento relative alle forniture “da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”, dunque, riguarda anche le dichiarazioni emesse a fine 2014 con riferimento a operazioni da compiere l’anno successivo. Si profila così un ribaltamento del vecchio schema relativo alle lettere di intento. Il nuovo schema sarà come segue:

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INTRA UE: iscrizione immediata al VIES, ma…

Con le modifiche apportate all’art. 35 DPR 633/1972 dall’art. 22 del D.Lgs. “semplificazioni” (termine che va sempre inteso con umorismo), il soggetto passivo IVA sarà iscritto al VIES subito dopo l’opzione (da manifestarsi in sede di inizio attività o successivamente) e potrà quindi da subito effettuare cessioni e acquisti intra UE.  Non si dovranno attendere quindi i 30 giorni dalla manifestazione dell’opzione  per potere effettuare cessioni e acquisti intra UE.

Le nuove norme si raccordano al Reg. UE n. 904/2010 (cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi IVA) eliminando i vincoli posti dal DL 78/2010 e dai seguenti interventi:

  • CM 39/E/2011 , che aveva categoricamente escluso la possibilità, per un soggetto con partita IVA, ma non ancora iscritto al VIES, di effettuare operazioni intra UE e aveva espressamente stabilito che, se effettuate, tali operazioni dovessero andare con l’IVA dello Stato UE di origine dei beni o di stabilimento del prestatore di servizi, senza possibilità di detrarre l’IVA applicata sugli acquisti con il reverse charge;
  • RM 42/E/2012, che in espressa violazione dei principi comunitari (v. sentenza Corte di giustizia UE causa C-587/10, del 27/09/2012, in cui si dice che anche se la partita IVA fornisce la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevola il controllo delle operazioni intra UE, si tratta tuttavia solo di un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto all’esenzione IVA qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intra UE) riconferma tale posizione.

Tutto risolto quindi? Ancora una volta no. Anzi.

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