BLACK LIST: comunicazione annuale dal 2015

Con l’approvazione definitiva del D.Lgs “semplificazioni” fiscali (il virgolettato è d’obbligo) cambia dal 2015 la comunicazione delle operazioni IVA con paesi Black List ex art.1  DL 40/2010, in particolare:

  • la periodicità passa da mensile o trimestrale ad annuale,
  • la soglia minima al di sotto della quale la comunicazione non è obbligatoria passa da 500 euro a 10.000 euro;

Tali novità si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, che dovrebbe essere il 2014 (se la disposizione verrà pubblicata nel 2014 in GU).

Sulla questione restano i seguenti dubbi:

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Bandi INAIL: Agricoltura, edilizia, estrazione e lavorazione materiali lapidei scadenza 03/12/2014

Fonte: Studio Astolfi

INAIL (Bando Fipit)

BANDO PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA  (agricoltura, edilizia, estrazione   e lavorazione  dei  materiali  lapidei) in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Link Sito Inail

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoFipit/index.html

Modulistica e allegati  tecnici

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoFipit/Modulisticaeallegatitecnici/index.html

Faq

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoFipit/Faq/index.html

 

NORMATIVA

Il bando è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr.165 del 18/7/2014.

Avviso di estratto di bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica. (14A05621) (GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014)

 

SCADENZA   3 DICEMBRE  2014 

A partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00 del 3 dicembre 2014

RISORSE FINANZIARIE  PER  LA  REGIONE  MARCHE

€ 814.999,  così ripartiti:

Agricoltura € 401.985,00

Costruzioni € 258.064,00

Lapidei  € 154.950,00

 

PRINCIPALI  NOVITA’

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INTRA UE: Cessioni intra non imponibili anche con lavorazione all’estero

La Corte di Giustizia UE, con sentenza 2/10/2014, causa C-446/13, ha affrontato il caso seguente: cessione intra UE, da società IT a società FR, di beni sui quali il cedente IT ha fatto realizzare lavori di rifinitura, nello Stato del cessionario (FR), prima dell’invio a destinazione.

Secondo i giudici, tale operazione è territorialmente rilevante, ai fini IVA, nello Stato dell’acquirente FR, ove la lavorazione viene eseguita. Questo perché il trasferimento materiale del bene è effettuato in vista della lavorazione, mentre il trasferimento della proprietà all’acquirente avviene solo dopo, quando il bene si trova nel paese di destinazione.

Nel dettaglio l’operazione era la seguente:

  • cessione intra UE di componenti da parte di società IT a società FR1;
  • previo invio dei componenti dalla società IT ad un’altra società FR2 (terzista), alla quale sono commissionati i lavori di rifinitura, e il successivo invio dei prodotti finiti all’acquirente finale FR1;
  • il lavoro di rifinitura (verniciatura) operato da FR2 nei confronti del committente IT.

La società italiana aveva richiesto rimborso all’Amministrazione FR per l’IVA addebitatagli dal terzista FR2 (la causa era precedente alla riforma del 2010, quindi la prestazione di servizi era rilevante ai fini IVA in Francia, mentre dal 2010 lo sarebbe in Italia, Stato del committente): la richiesta era stata respinta dall’Amministrazione FR poichè, ex artt. 1 e 2 VIII direttiva (oggi, art. 3, par. 1 Dir. 2008/9/CE), il diritto al rimborso viene meno a fronte del compimento di operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato del rimborso .

Per quanto riguarda la territorialità IVA dell’operazione di cessione, ex art. 32 Direttiva 2006/112/CE (che definisce la territorialità delle cessioni di beni), si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, “il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente”. Quindi, avendo il contratto di vendita ad oggetto la cessione di prodotti finiti, i beni si conformano al contratto solo nello Stato dell’acquirente, che è il luogo in cui sono eseguiti i lavori di rifinitura sui beni: il luogo della cessione dei beni (in quanto “trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario”) non può quindi realizzarsi nello Stato del cedente, se il cedente invia i beni in un altro Stato a un prestatore incaricato dei lavori di rifinitura (non trasferendo all’acquirente il potere di disporre dei beni come proprietario). La cessione di cui alla sentenza, dunque, ha rilevanza territoriale interna in Francia (e ivi dovrà essere applicata l’IVA) e non ha natura di cessione intra UE dall’Italia. La sentenza è conforme con la normativa italiana: la cessione, infatti, rientra nell’ambito delle lavorazioni “per conto del cedente”, quindi esclude l’applicazione dell’art. 41 co.1 lett. a) DL 331/1993 (cessioni intra UE in senso stretto).

La movimentazione del bene da IT >>> a FR, per essere ivi lavorato, si sarebbe dovuta qualificare, invece, come cessione senza effetto traslativo della proprietà ex art. 41 co. 2 lett. c) DL 331/93. Pur risultando assimilato ad una cessione intra UE in senso stretto ex art. 41 co.1 DL 331/93 (ed egualmente non imponibile IVA in Italia), il mero invio del bene per proprio conto in un altro Stato UE non determina l’assoggettamento ad IVA dell’acquisto in Francia: in questo senso la soluzione italiana si coniuga con la decisione della Corte UE.

 

INTRA UE: cessioni non imponibili anche con codice IVA errato

La Cassazione, con sentenza 17254/2014, ha stabilito che la mancanza del codice IVA corretto non può far venir meno l’esenzione IVA, se il cedente prova tutti i requisiti sostanziali della cessione intra UE, dunque non viene meno la non imponibilità IVA delle cessioni intra UE nel caso in cui il cedente IT abbia indicato nella fattura emessa un codice IVA del cessionario UE non corretto, se sussistono comunque gli elementi sostanziali della cessione intra UE.

Ex art. 138 Direttiva 2006/112/CE sono esenti da IVA le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella UE, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. I soggetti che effettuano acquisti intra UE  sono identificati ex art. 214 mediante numero individuale IVA e tale numero va riportato nella fattura del cedente.

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