TERRITORIALITA’: Stabile organizzazione vs MOSS

Stabile organizzazione vs MOSS: l’operatore soggetto IVA italiano non può utilizzare il MOSS per i servizi elettronici B2C resi a privati in un Paese UE in cui ha già una stabile organizzazione

Il sistema MOSS regime UE, che consente di assolvere gli obblighi IVA sui servizi elettronici resi a privati consumatori residenti nella UE, ha un grosso svantaggio: come chiarito dalla CM 22/E/2016, non si può usare per i servizi che i soggetti passivi IT rendono negli Stati UE in cui hanno una stabile organizzazione.

In questo caso prevale la S.O., e l’IVA deve essere assolta direttamente dalla S.O. nello Stato di consumo e ivi devono essere posti in essere i previsti adempimenti fiscali. Quindi, le prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici) rese a privati consumatori dello stesso Stato membro nel quale il prestatore ha la sede della propria attività (ed è identificato al MOSS) non rientrano nel regime speciale, e il soggetto passivo che ha una o più stabili organizzazioni nella UE deve segnalarle all’Autorità fiscale all’atto della registrazione al MOSS, per consentire le verifiche sulla corretta applicazione del regime. Questo vincolo nasce dall’art. 57-quater Reg. UE n. 282/2011, secondo cui “il regime UE non si applica ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o ai servizi elettronici forniti in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione”.

Cosa succede a livello di dichiarazione e versamento IVA

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TERRITORIALITA’: fornitura servizi elettronici tramite intermediario

Nella fornitura di servizi elettronici tramite intermediario, gli obblighi IVA cadono sul fornitore dei servizi elettronici.

La fattura è diretta dal fornitore al consumatore finale se l’intermediario supera la presunzione di responsabilità ai fini IVA

Con la CM 22/E/2016, l’Agenzia Entrate si è occupata del trattamento IVA della fornitura di servizi elettronici e di telecomunicazioni (TBES  o TTE) e del Regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop); particolarmente interessante è l’analisi della ipotesi seguente, che nella prassi è molto frequente:

  • il prestatore iniziale del servizio (ad es. il soggetto passivo che vende una app o un e-book), vende il suo prodotto/servizio digitale ad un committente “consumatore finale”, ma per il tramite di un intermediario soggetto passivo (ad es. un portale come l’Apple Store, Amazon, Payhip, Gumroad, ecc.), quindi ad es. IT1 sogg. pass. vende app >>>> intermediario soggetto passivo >>>> consumatore finale (IT, UE, extra UE)

Chi è in questi casi il soggetto passivo che deve adempiere gli obblighi IVA relativi al servizio fornito al consumatore finale?

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