TERRITORIALITA’: Servizi immobiliari e IVA

Territorialità IVA per la messa a disposizione del luogo destinato a un evento: sono servizi immobiliari 

Interpello n. 77 del 22 novembre 2018: sono prestazioni relative a beni immobili, ai fini della territorialità IVA, anche i servizi di messa a disposizione dei luoghi unitamente a servizi aggiuntivi il cui corrispettivo è incluso nel prezzo complessivo del contratto. In tal caso si applica l’IVA nello Stato in cui si trova il bene immobile cui la prestazione si riferisce (art. 7- quater DPR 633/1972) e non nello Stato del committente soggetto passivo (art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/1972).

Ex art. 31-bis , par. 1, Reg. UE 282/2011, rientrano tra i servizi immobiliari i servizi che presentano un “nesso sufficientemente diretto con tali beni” (immobili). La messa a disposizione del luogo destinato ad un evento (nel caso di specie, per la durata dell’evento, viene data disponibilità di un parco, una villa, una foresteria, ed altre strutture immobiliari), secondo l’Agenzia Entrate, soddisfa il “nesso” rispetto al bene immobile considerato. Ex lett. a) art. 31- bis, par. 1, Reg. UE 282/2011, infatti, il nesso si riscontra, in particolare, “allorquando il bene immobile rappresenta un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua prestazione ovvero quando il servizio è erogato o destinato all’immobile”; condizione che in questo caso soddisfatta.

Il servizio di messa a disposizione del luogo destinato a un evento non può essere considerato “servizio generico”, territorialmente irrilevante ai fini IVA in Italia (art. 7 ter DPR 633/1972), come aveva invece ipotizzato il soggetto interpellante, se resi a un committente stabilito all’estero; secondo l’Agenzia, è inapplicabile, nella fattispecie, l’art. 31- bis, par. 3, lett. e) Reg. UE 282/2011 che esclude dai servizi immobiliari “la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati (…)“.

Secondo l’interpello n. 77/2018 rientrano anche i servizi accessori resi unitamente alla messa a disposizione del luogo dell’evento: sono i servizi aggiuntivi “obbligatori” (es. progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento, servizi di security, climatizzazione e illuminazione, smaltimento dei rifiuti) e i servizi aggiuntivi “opzionali” (es fornitura di arredi, di servizi audio e video, di addobbi floreali, di intrattenimento, di ristorazione); l’Agenzia Entrate giunge alla conclusione che tutti i predetti servizi aggiuntivi soddisfino il nesso di accessorietà ex art. 12 DPR 633/1972, i servizi “obbligatori” in quanto “strettamente collegati all’immobile” e quindi inclusi nella messa a disposizione dello stesso; i servizi “opzionali” in quanto aventi la finalità di rendere la prestazione principale rispondente alle esigenze ed alle richieste specifiche del committente. In conclusione, anche i servizi accessori sono soggetti al trattamento IVA dell’operazione principale (ex art. 7- quater DPR 633/72, rilevanti territorialmente nello Stato ove l’immobile è situato, a prescindere dal luogo di stabilimento del committente ).

TERRITORIALITA’: fatturazione Google Adsense

La CTP Milano con sentenza n. 43 del 7/01/2016 ha stabilito che – in materia di trattamento IVA e fatturazione di prestazioni rese a Google da una società IT che opera nell’editoria digitale – è corretta la fatturazione prestazioni Google Adsense (il servizio pubblicitario remunerato da Google) a Google Irlanda per gli annunci pubblicitari sul sito della società italiana poichè luogo impositivo ai fini IVA è dove si trova la sede decisionale del gruppo.

Chi è l’effettivo destinatario del servizio, ai fini IVA:

  • se committente del servizio si considera la casa madre estera (Google Ireland), la prestazione è fuori campo IVA ex art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/72.
  • se il committente è nazionale (Google Italia), invece, il servizio è territorialmente rilevante in Italia, e soggetto a IVA.

Secondo la CTP Milano, è corretto assumere come destinatario del servizio la casa madre irlandese di Google e non la branch italiana poichè:

  • i servizi resi dalla società IT (prestazioni pubblicitarie rese in forma digitale sul sito internet di proprietà della società IT stessa), sono prestazioni che necessitano di complessi sistemi operativi elettronico-digitali  (piattaforma software e server) per essere veicolate, sistemi che sono presenti sul territorio irlandese;
  • la sede italiana del soggetto non residente, avrebbe fornito solo attività ausiliare di assistenza tecnica e amministrativa, non intervenendo nemmeno sul piano contrattuale;
  • inoltre e soprattutto il pagamento dei corrispettivi sarebbe avvenuto direttamente da parte della casa madre irlandese, e non dalla branch italiana.

Nel caso di specie, quindi, essendo in presenza di un rapporto B2B, la prestazione rientra nell’ambito dei servizi “generici” ex art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72 (tassazione nel luogo di stabilimento del committente). Ma quale committente? Le prestazioni possono essere riferite al committente irlandese piuttosto che al committente nazionale anche perchè il luogo di stabilimento del committente si definisce (ex art. 10 Reg. UE 282/2011 in attuazione dell’art. 44 direttiva 2006/112/CE) come luogo in cui il committente “ha fissato la sede della propria attività economica”, che si individua come:

  • luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa;
  • tenendo conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Il Reg. UE 282/2011 dice che se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa. Infatti la CTP Milano nel caso esaminato ha stabilito questo, risultando dai fatti di causa che:

  • ogni decisione contrattuale viene presa in Irlanda (oltretutto, condizioni “standard” non negoziabili), luogo di ubicazione della direzione aziendale,
  • la branch italiana non può operare come stabile organizzazione ai fini IVA, non possedendo, sotto il profilo tecnico, una struttura in grado di ricevere servizi elettronici (v. anche sentenza Corte di Giustizia UE Welmory del 16/10/2014, causa C-605/12);
  • non c’è stabile organizzazione della società non residente poichè l’Amministrazione aveva constatato una continuità di contatti e corrispondenza tra la branch nazionale e la società che offriva gli spazi pubblicitari.

A margine: l’operazione in questione è un servizio fornito per via elettronica (v. all. II Direttiva 2006/112/CE e all. I Reg. UE 282/2011): infatti, tra questi servizi vi sono la “fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati”, inclusa la “fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web”. Tale qualificazione incide solo sotto il profilo della territorialità IVA per i rapporti B2C, ex art. 7-sexies co.1 lett. f) DPR 633/72).

TERRITORIALITA’: momento impositivo intermediazioni estere

Nelle prestazioni di intermediazione con committenti aziende italiane, ed agenti stabiliti al di fuori del territorio IT (UE – Extra UE) il trattamento ai fini IVA delle prestazioni ricevute è in generale il seguente: si applica la disciplina ex art. 7 ter DPR 633/1972, la prestazione si considera effettuata nello Stato del committente, ed il momento impositivo (cioè momento in cui si considera effettuata) è l’ultimazione della prestazione, non il pagamento del corrispettivo.

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) – norma di comportamento n. 187/2013, per l’attività d’intermediazione sostiene che l’ultimazione del servizio deve intendersi avvenuta con la conclusione dell’affare, anche se le parti possono posticipare tale momento sino a quando il committente ha effettuato (o avrebbe dovuto effettuare) l’operazione pattuita con il cliente (art. 1748 co. 4 c.c.).

In caso di incarico per un periodo ultrannuale, l’AIDC ha escluso che tali prestazioni di intermediazione possano rientrare nelle “prestazioni di carattere periodico o continuativo” per le quali il momento impositivo è diverso a seconda della natura ultrannuale o meno del servizio; tali prestazioni, secondo l’AIDC, presuppongono “un flusso corrente di fornitura” tale per cui ciascuna porzione è di per sé fruibile e apprezzabile dal committente mentre invece nell’intermediazione l’attività è apprezzabile solo quando si conclude l’affare e quindi la vendita conseguente.

L’Agenzia Entrate, invece, nella CM 36/E/2010 § 39 ha sostenuto che un contratto di agenzia può presentare le caratteristiche delle “prestazioni di servizi erogate a più riprese”, rispondendo a un quesito specifico circa la compilazione del campo “Modalità di erogazione” degli elenchi INTRASTAT. Se si considera tale espressione equivalente a quella di prestazione di “carattere periodico o continuativo” come avviene nella CM 16/E/2013, ci sarebbe un diverso momento impositivo per i contratti con durata ultrannuale che non comportano pagamenti anche parziali durante il periodo di esecuzione. Per le prestazioni che rimangono all’interno dell’anno solare, invece, il trattamento sarebbe equivalente, poichè i corrispettivi maturano all’ultimazione dell’intermediazione e conclusione dell’affare.

Una volta chiarito il momento impositivo, si ricorda che a livello IVA vale la regola generale ex art.7-ter DPR 633/1972 in tema di territorialità dei servizi, quindi l’IVA deve essere applicata dall’azienda italiana committente:

  • la fattura ricevuta dall’agente stabilito in altro Paese UE deve essere integrata e riportata nell’INTRASTAT;
  • la prestazione ricevuta da un agente stabilito extra UE deve invece essere autofatturata.

TERRITORIALITA’: su MOSS e e-commerce ancora niente

La Camera dei deputati sta mettendo a punto, con il consueto ritardo e provocando i consueti problemi, le nuove regole sull’e-commerce attraverso l’analisi del D.Lgs. licenziato dal CdM. Si tratta del D.Lgs per il recepimento delle nuove norme sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite mezzi elettronici (TBES) e del MOSS ad esso correlato.

Lo schema di D.Lgs è stato licenziato il 24/12/2014 – CdM n. 43. Vedi file allegato

Le Commissioni dovranno pronunciarsi entro al più tardi il 9 febbraio 2015, poi toccherà anche alle Commissioni permanenti del Senato esprimere il proprio parere. Lo schema di D.Lgs sarà poi nuovamente analizzato dal CdM, quindi sarà ragionevole avere il testo definitivo verso fine febbraio 2015, cioè già 2 mesi dopo l’entrata in vigore delle nuove norme. Si ripete tutto come e peggio del 2010, quando le nuove norme sulla territorialità delle prestazioni di servizi entrarono in vigore con circa 2 mesi di ritardo. Per chi segue blog e forum sull’IVA comunitaria fuori dall’Italia non si parla d’altro.

Vero è che le previsioni sul luogo di effettuazione dei servizi TBES – di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi tramite mezzi elettronici, ex art. 58 Direttiva 2006/112, dovrebbero essere sufficientemente chiare, precise e dettagliate da consentirne la diretta applicazione, almeno per ciò che riguarda le regole generali, anche senza recepimento, ed anche che comunque si può far riferimento al Reg. UE  1042/2013 (di modifica del Reg. UE 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi), in cui sono presenti le definizioni esaustive di ciò che rientra in ciascuna delle tipologie di servizi sopra richiamati.