BANDI REGIONE MARCHE: POR Filiere 2013 Made In Italy

Fonte: STUDIO ASTOLFI

NOME BANDO: SOSTEGNO ALLE PMI AL FINE DI FAVORIRE I PROCESSI DI AGGREGAZIONE IN FILIERE E LE PRODUZIONI  MADE IN ITALY (decreto n.17 del 14/3/2013 – pubblicato sul  bollettino ufficiale nr.17 del 21/03/2013) POR MARCHE 2007-2013

SCADENZA:  20 MAGGIO 2013

AMBITO TERRITORIALE:   Regione Marche

FONDI STANZIATI:  € 3.600.000,00  cosi’  ripartiti:

  • € 900.000,00 per il comparto calzaturiero, pelli e cuoio;
  • € 900.000,00 per il comparto tessile e abbigliamento;
  • € 900.000,00 per il comparto legno e mobile;
  • € 900.000,00 per il comparto agroalimentare.

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento intende promuovere l’aggregazione e la cooperazione fra tutti gli attori della filiera con specifico riferimento ai comparti:

  •  calzaturiero;
  •  pelli e cuoio;
  •  tessile e abbigliamento;
  •  legno e mobile e agroalimentare.  

SOGGETTI BENEFICIARI (sono escluse le grandi imprese)

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole e medie imprese, industriali o artigiane, esclusivamente in forma aggregata.

LE FILIERE POSSONO ESSERE:

  • Orizzontali (aziende che operano sullo stesso ramo di attività)
  • Verticali  (aziende che operano in fasi  consecutive della  medesima filiera)
  • Allargate  (miste)

TIPOLOGIE DEI RAGGRUPPAMENTI  (ciascuna impresa può presentare una sola domanda)

1) Raggruppamenti di imprese costituiti o ancora da costituire con forma giuridica di “contratto di rete” ; 

2) R.T.I Raggruppamenti Temporanei di Imprese – costituiti, o ancora da costituire ;

AMBITI DI INTERVENTO  

L’intervento agevolativo sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale; ogni raggruppamento di imprese può richiedere esclusivamente un contributo per ambito di intervento fino ad un massimo di tre per un importo complessivo non superiore a € 250.000,00 come di seguito specificato:

  1. MISURA A: “SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE”  (contributo del 50%)
  2. MISURA B: “SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATICI”  (contributo: Micro e Piccole Imprese 20%; Medie Imprese 10%)
  3. MISURA C: “VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO QUALIFICATO IN AZIENDA”(contributo: Micro e Piccole Imprese 20%; Medie Imprese 10%)
  4. MISURA D: “TUTELA DEL MADE IN ITALY E  SALVAGUARDIA DELLA SALUTE” (contributo del 50%)
  5. MISURA E:  “PROMOZIONE E SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE “(contributo del 50%)

SPESE AMMISSIBILI

Sono riportate nel sito. In generale:

  •  Consulenze
  •  Attrezzature
  •  Hardware e software
  •  Personale per la misura C
  •  Macchinari  (a particolari condizioni)

DOWNLOAD:

>>> SINTESI DELLA NORMATIVA (Link a Studio Astolfi)

DOGANA: mittente conosciuto via aerea – nuove regole dal 29 aprile 2013

Dopo un periodo transitorio, a partire dal prossimo 29 aprile 2013 entreranno pienamente in vigore le disposizioni comunitarie previste dal Reg. 2010/185/CE (sicurezza delle merci via aerea), finalizzate ad un aumento dei controlli e della sicurezza.

A partire da tale data, non è più valida la qualifica di mittente conosciuto tramite la compilazione dell’allegato B, quindi tutti gli attuali mittenti conosciuti perderanno il loro status e solo i mittenti certificati come conosciuti dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) saranno riconosciuti come tali. La conseguenza della mancanza di tale riconoscimento sarà che il 100% delle merci spedite per via aerea saranno soggette a obbligo di screening, da parte di un agente regolamentato secondo le modalità previste dalla UE, con conseguente aumento dei costi per le aziende.

Per evitare un simile scenario, sarà necessario acquisire o riacquistare la qualifica di mittente conosciuto, inviando una richiesta alla Direzione Aeroportuale competente territorialmente.

La Direzione Aeroportuale ENAC durante l’iter di valutazione dei requisiti terrà conto se l’azienda gode già della qualifica di AEO e di alcuni aspetti già valutati dall’Agenzia delle Dogane, e dovrà consegnare la “Guida per mittenti conosciuti” che riporta le procedure da seguire per ottenere la certificazione. L’iter da seguire è piuttosto lungo per cui chi volesse ottenere la certificazione entro aprile 2013 deve attivarsi immediatamente presso la Direzione Aeroportuale competente.

Allegato:

>>>> Fac-simile per presentare la richiesta di mittente conosciuto

DEPOSITO IVA: lavorazioni sui beni in spazi limitrofi ex DL 179/2012

Le prestazioni sui beni non materialmente introdotti nel deposito possono godere della sospensione d’imposta prevista per i depositi IVA. Con il DL 179/2012, si è nuovamente intervenuto sulla norma di interpretazione autentica (art. 16, co. 5-bis DL 185/2008) relativa alle prestazioni di servizi realizzate sui beni custoditi in deposito. La modifica ha efficacia retroattiva, applicandosi anche ai rapporti precedenti alla sua entrata in vigore.
Ex art. 50-bis, co.4, lett. h) DL 331/1993 è regolata la sospensione dell’IVA per le prestazioni di servizi rese sui beni in custodia nel deposito, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali. La sospensione si applica
anche alle operazioni materialmente eseguite nei locali limitrofi al deposito stesso, purché la durata di tali operazioni non superi i 60 giorni.

Successivamente:

  • Ex art.16, co.5-bis DL 185/2008 (norma di interpretazione autentica) ha chiarito che le suddette prestazioni, “relative a beni consegnati al depositario, costituiscono a ogni effetto introduzione nel deposito IVA”.
  • Ex art. 8, co.21-bis DL 16/2012, si è specificato che tali prestazioni di servizi costituiscono a tutti gli effetti introduzione nel deposito IVA, “senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico [della merce] dal mezzo di trasporto”.
  • Ex DL 179/2012 si è chiarito, da un lato, che l’introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito, senza che sia necessaria l’introduzione fisica della merce nel deposito stesso e, dall’altro, che le funzioni di stoccaggio e custodia, richieste dalla disciplina civilistica del contratto di deposito, devono ritenersi soddisfatte, senza che sia quindi necessario un tempo minimo di giacenza dei beni nel deposito.

La giurisprudenza (V. CTR Genova 28/03/12 ) aveva affermato in precedenza che è ammissibile il deposito IVA anche quando le merci non siano materialmente immesse in esso (operazione questa sovente estremamente difficoltosa per le caratteristiche dei beni oggetti di importazione), ma depositate nell’area antistante lo stesso, in quanto anche in questo modo il depositario può prendere possesso giuridico delle merci ed effettuare tutti i controlli sulla stessa volti a verificare la corrispondenza con la descrizione contenuta nei documenti di accompagnamento.

Ad oggi è chiaro quindi che le lavorazioni sui beni in deposito beneficiano del regime di sospensione da IVA anche qualora le merci:
– non entrino fisicamente nel deposito, ma transitino negli spazi adiacenti al magazzino;
– non siano scaricate dal mezzo di trasporto;
– non siano soggette a un tempo minimo di custodia.
All’estrazione della merce dal deposito IVA per l’immissione in consumo sul territorio nazionale si applica il reverse charge ex art. 17 co.2 DPR 633/1972; i beni consegnati al depositario senza essere materialmente introdotti nel deposito si intendono estratti, in caso di cessione interna, non già semplicemente in base alle annotazioni nell’apposito registro che ne evidenzia le movimentazioni, bensì a seguito dell’esecuzione delle formalità previste ex art. 50-bis, co.6, DL 331/1993 (reverse charge da parte del soggetto passivo che provvede all’estrazione, compresa la comunicazione al gestore del deposito IVA dei dati relativi alla liquidazione dell’imposta).

Riguardo alla definizione di locali “limitrofi” al deposito, la RM 149/E/2000 ha definito come tali quelli che “pur non costituendo parte integrante del deposito, sono a questo funzionalmente e logisticamente collegati in un rapporto di contiguità, e comunque rientranti nel plesso aziendale del depositario”. In merito agli spazi contigui al deposito, ancorché esterni dalla proprietà del depositario, possano rientrare nella definizione di locali “limitrofi”. Anche a fronte di quanto affermato dalla sentenza sopra citata, potrebbe ritenersi che la custodia della merce all’esterno della proprietà o della concessione del depositario non soddisfi il requisito richiesto dalla norma, in quanto il depositario stesso non potrebbe prendere possesso giuridico della merce per effettuare tutti i controlli documentali necessari.

DOGANA: integrazione sistemi ECS (Export Control System) ed EMCS (Excise Movement Control System)

Nel realizzare le procedure previste dalla “Fase-3” del progetto comunitario EMCS (Excise Movement Control System), si è dato corso alla razionalizzazione/integrazione di taluni processi doganali e accise e alla digitalizzazione della nota di esportazione. Con l’occasione, al fine di limitare l’impatto sugli operatori e gli uffici, si è provveduto al contemporaneo adeguamento dei tracciati record alle previsioni del Regolamento UE 1221/2012, e ad anticipare taluni controlli previsti dalla Fase 3.1.

Le nuove funzionalità determinano l’emissione a carico del sistema AIDA della “Nota di esportazione” relativa all’e-AD (documento amministrativo elettronico) contestualmente alla conclusione della operazione di esportazione, dando luogo alle condizioni per l’immediato svincolo della garanzia prestata per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accise.

Si precisa che le esportazioni abbinate a transito non sono trattate in ambito ECS (alias AES) pertanto, in tali casi, la “Nota di esportazione” non può essere prodotta a carico del sistema. Per tali operazioni l’ufficio di esportazione deve procedere, sulla base dell’appuramento del transito, alla emissione della “Nota di esportazione”. Per beneficiare dei vantaggi connessi dall’emissione automatica della nota in questione, gli operatori economici possono presentare una dichiarazione di esportazione seguita da una di transito.

I controlli correlati alle nuove funzionalità segnalano all’utente gli errori di compilazione che impediscono l’interazione tra i processi doganali e accise, interazione necessaria per l’emissione automatica della nota di esportazione.

Con la nota 21537 del 02 aprile 2013 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni operative per gli uffici e gli operatori economici, riguardanti l’esportazione di merci in regime di sospensione dai diritti di accisa trattate dal sistema EMCS.