Bando Impresa SIcura: graduatorie online

Graduatorie online del Bando Impresa SIcura – Contributo 100% spese sostenute dalle imprese per acquisto DPI dispositivi di protezione individuale

Ecco i risultati del click day, formalmente da lunedì 11 Maggio fino al 18 maggio.

Graduatoria AMMESSE Impresa SIcurahttps://prenotazione.dpi.invitalia.it/doc/DPI_GRADUATORIA_AMMESSE.pdf

Numero ditte ammesse: 3.150

L’ultima ditta ammessa ha fatto il tempo di 09:00:01.046749

Graduatoria NON AMMESSE Impresa SIcurahttps://prenotazione.dpi.invitalia.it/doc/DPI_GRADUATORIA_NON_AMMESSE.pdf

Numero ditte ammesse: 194.175

Sono state ammesse a contributo con questo incivile metodo del click day applicato dall’INAIL nei suoi bandi (i fondi erano ricordiamo dell’INAIL) appena l’1,5% delle aziende partecipanti; per loro si apre ora dal 26 maggio la fase 3:

  • FASE 3 – Le imprese finanziate devono presentare domanda di rimborso dal 26 maggio all’11 giugno

Vedi anche:

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INTRA UE: prova cessione intra UE secondo criteri anche italiani

Prova cessione intra UE secondo criteri anche italiani.

L’Agenzia Entrate, con la CM 12/E/2020, chiarisce l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di prova del trasporto in una cessione intra UE, anche in relazione alle VAT quick fixes 2020 (applicabili dal 1/1/2020, introdotte ex art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011).

VAT QUICK FIXES 2020

Sono finalizzate ad uniformare la prova della cessione intra UE negli Stati membri: in sintesi, le nuove regole direttamente applicabili negli Stati UE stabiliscono presunzioni relative, diverse a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per conto della parte obbligata.

TRASPORTO (EFFETTUATO DA UN TERZO) A CARICO DEL VENDITORE

Si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato UE di destinazione qualora il venditore dichiari tale circostanza e sia in grado di produrre alternativamente:

  • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra quelli previsti, ossia documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio un documento o una CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere,
  • ovvero uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, i documenti rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni in detto Stato membro.

TRASPORTO (EFFETTUATO DA UN TERZO) A CARICO DELL’ACQUIRENTE

In tal caso è necessario che il fornitore sia in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione scritta dell’acquirente stesso che certifichi l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.

TRASPORTO EFFETTUATO DA FORNITORE O ACQUIRENTE

Nel caso in cui il trasporto o la spedizione dei beni sia stata effettuata dal fornitore o dall’acquirente senza l’intervento di parti terze, come chiarito dalle Note esplicative della Commissione UE e anche dall’Agenzia Entrate, l’applicazione della presunzione relativa è esclusa.

PROVA CESSIONE INTRA UE IN ITALIA

In Italia non vi sono norme specifiche ma diversi documenti di prassi (RM 19/E/2013, RM 71/E/2014, Risposta a interpello 8 aprile 2019 n. 100, ecc. – vai alla sezione dedicata del sito).

Pertanto, nei casi in cui la presunzione di cui sopra non possa valere, l’Agenzia conclude con il principio fondamentale per cui la prassi nazionale continua a trovare applicazione. Ne consegue che è compito dell’Agenzia valutare, caso per caso, la documentazione di prova prodotta in base alle prescrizioni della prassi nazionale.

 

INTRASTAT: INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020

INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni

L’Agenzia Entrate con CM 11/E/2020, risposta § 2.3, chiarisce che tra gli altri adempimenti sospesi rientra anche la presentazione dell’INTRA 12: tale modello lo presentano gli enti, associazioni e altre organizzazioni aventi natura non commerciale non soggetti passivi IVA ex art. 4 co.4 DPR 633/1972, che:

  • hanno effettuato acquisti intra UE di beni per un importo superiore a 10.000 euro, ex art. 38 co.5 lett. c) DL 331/93,
  • oppure che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia ex art.38 co.6 DL 331/1993.

OBBLIGATI

Il modello INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 deve essere inviato da:

  • enti non commerciali che, ex art. 17 co.2 DPR 633/72, sono debitori d’imposta per effetto del meccanismo del reverse charge, avendo effettuato acquisti di beni o servizi rilevanti ai fini IVA in Italia da non residenti.
  • enti non commerciali con partita IVA, che svolgono anche attività commerciale, ancorché in via non prevalente.

L’obbligo sussiste per gli acquisti:

  • realizzati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente.
  • di servizi di carattere promiscuo (sia sfera istituzionale che commerciale), ex CM n. 14/E/2015 (§ 8), e in tal caso occorre dividere la prestazione in maniera il più oggettiva possibile, magari facendo riferimento a patti, accordi, elementi del corrispettivo, fattori dimensionali.

TERMINI

L’invio del modello INTRA 12 si fa entro la fine di ciascun mese per via telematica, tramite Fisconline o Entratel.

Se il termine cade nell’intervallo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche in questo caso è applicabile l’art. 62 del DL 18/2020, con rinvio al 30/06/2020, senza applicazione di sanzioni.

ESTEROMETRO ENC

Per gli enti non commerciali soggetti passivi IVA è sospeso anche l’obbligo di presentazione dell’esterometro, ex art. 1 co.3-bis DLgs. 127/2015, per le cessioni o acquisti di beni e/o servizi intervenute con soggetti non stabiliti in Italia. Per il primo trimestre 2020, la scadenza ricade nel periodo di sospensione, e pertanto si potrà fare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

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Bando Impresa SIcura: contributo spese DPI

Impresa SIcura – Contributo 100% spese sostenute dalle imprese per acquisto DPI dispositivi di protezione individuale

Domande a partire dalle ore 9.00 di lunedì 11 Maggio fino al 18 maggio. Verranno esaminate in ordine cronologico, è quindi un Click Day.

Fonte: Studio Astolfi

Soggetto gestore: Invitalia
Intero territorio nazionale
Soggetti beneficiari: PMI + grandi imprese operanti in qualsiasi settore – NO professionisti
Spese ammesse: DPI quali

  • Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • Guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • Dispositivi per protezione oculare;
  • Indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  • Calzari e/o sovrascarpe;
  • Cuffie e/o copricapi;
  • Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

Investimento minimo complessivo € 500,00
Agevolazione: Impresa SIcura contributo DPI del 100% delle spese ammissibili nel limite massimo di € 500,00 per addetto.
Contributo massimo per azienda: €150.000,00
Fondi stanziati: € 50mln
Sono ammesse le spese fatturate dal 17 marzo 2020. Le spese devono essere fatturate e pagate entro l’11 giugno 2020
Termini e modalità per la presentazione della domanda (Click Day ore 9 di lunedì 11 maggio)

  • FASE 1 – Prenotazione delle risorse dalle ore 9 di lunedì 11 maggio ed entro il 18 maggio 2010
  • FASE 2 – Pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni di rimborso con l’indicazione delle domande finanziate
  • FASE 3 – Le imprese finanziate devono presentare domanda di rimborso dal 26 maggio all’11 giugno

Vedi anche:

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